Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5258 del 06/03/2018
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5258 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Data pubblicazione: 06/03/2018
..
SENTENZA
sul ricorso 4294/2012 proposto da:
Fallimento n.342/2011 Commerciale Donau S.r.l., in persona del
curatore avv. Bel lei Stefania, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Paolo Frisi n.l8, presso lo studio dell’avvocato Bottai Luigi Amerigo,
.
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Mangione Renato, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vigliena
n.10,
presso lo studio dell’avvocato
Melara Luisa, rappresentato e
difeso dall’avvocato Vannicelli Francesco, giusta procura in calce al
controricorso;
-controricorrente contro
..
Commerciale Donau S.r.l., Procura Generale della Repubblica presso
la Corte d’Appello di Roma;
– intimate avverso la sentenza n. 4840/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 15/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2017 dal con s. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO
MAURO che ha concluso per l’accoglimento con sentenza cassata.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4-15 novembre 2011, in
accoglimento
del
reclamo
proposto
da
Renato
Mangione,
dichiarato la
nullità della sentenza del Tribunale di
Roma
ha
del
6/6/2011, e revocato il fallimento della Commerciale Donau s.r.l.,
compensando tra le parti le spese.
La corte capitolina, premessa la legittimazione attiva del reclamante,
quale indagato per il reato di concorso in bancarotta in relazione al
…
fallimento della Commerciale Donau, ha ritenuto fondato il motivo di
reclamo inteso a far valere la violazione dell’art.15 legge fall. e la
mancata instaurazione del contraddittorio, atteso che non era stata
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eseguita la notifica per irreperibilità del destinatario, persona giuridica
e persona fisica del legale rappresentante, visto che non aveva avuto
esito positivo il tentativo di notifica all’estero mediante servizio
postale, modalità consentita dal Regolamento CE n .1393/2007, e che
non
erano
stati
cod.proc.civ.,
eseguiti
norma
gli
ulteriori
applicabile
ove
adempimenti
non
sia
ex
risultato
art.142
possibile
procedere alla notifica nei modi consentiti dalle convenzioni, né
risultava alcuna autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale
ad effettuare altre forme di notifica, ex art.15 legge fall.
..
Ricorre il Fallimento, con ricorso affidato a quattro motivi .
Si difende con controricorso il solo Mangione.
Ambedue
le
parti
hanno
depositato
le
memorie
ex
art.378
cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il Fallimento denuncia la nullità della sentenza
impugnata e del procedimento per la violazione degli artt. 101, 102,
350, 331 cod.proc.civ. e 18, comma 6, legge fall.
Denuncia che il Tribunale non ha esaminato la prima questione posta
col
reclamo,
di
difetto
di
integrità
del
contraddittorio
nel
procedimento ex art.18 legge fall., attivato da soggetto, il Mangione,
senza la partecipazione della fallita, la società Commerciale Donau
s.r.l., non essendo stato notificato il ricorso per reclamo alla società
presso la sede legale in Bulgaria né all’amministratore unico legale
rappresentante ivi residente (la soc. si era cancellata dal registro
imprese di Roma il 20/6/06 e trasferita in Bulgaria).
Col secondo, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 3
Cost., 142, 145 cod.proc.civ., 4 e 14 Regolamento CE 1393 del 2007,
dell’art. 2495 cod .civ.
3
Ove
ritenuta
l’integrità
del
contraddittorio
con
la
notifica
alla
Commerciale in Roma, via E. dè Cavalieri, 7, la sentenza sarebbe
viziata atteso che alla data del 18/7/2011, giorno di richiesta della
notifica, la società figurava cancellata dal registro delle imprese dal
20/6/06 a seguito del trasferimento in Bulgaria posto in essere il
24/5/06 ed era quindi soggetto estinto per il nostro ordinamento, per
cui la notifica andava eseguita nei modi consentiti dalle convenzioni
internazionali, ex art.l42, comma 2, cod.proc.civ ., quindi nel rispetto
degli artt.4 e ss. del Regolamento CE 1393/2007.
Col terzo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma
l, legge fai l. e 100 cod.proc.civ. nonchè vizio di motivazione, per
avere la Corte ritenuto la legittimazione del Mangione, che per stessa
sua ammissione mai aveva ricoperto ruoli gestori nella società ed era
estraneo alla compagine sociale, e
che la Corte del merito ha
ritenuto legittimato, per essere indagato per il reato di concorso in
bancarotta in relazione al Fallimento Commerciale e soggetto a
misura custodiale restrittiva.
Il Mangione risulta dal doc.4 imputato, come dominus di altra società,
Penta Six s.r.l., in distinto procedimento penale per il reato, tra gli
altri, di frode fiscale transnazionale ed anche ove contestata la
bancarotta nella veste di amministratore di fatto, la parte avrebbe
dovuto provare la propria legittimazione e la Corte avrebbe dovuto
motivare sul punto.
Col quarto mezzo, il Fallimento denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.15 legge fall. ed il vizio di motivazione, atteso
che dalla notifica secondo il Reg. CE risulta che in località Burgas
Meden Rudmik 415/A non v’è traccia né della Commerciale né del
legale rappresentante e tale irreperibilità rendeva inconfigurabile il
ricorso alle formalità della notificazione per gli irreperibili ex art.143
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cod.propc.civ. essendo ignoti l’ultima residenza ed il luogo di nascita
del destinatario.
I motivi di ricorso, ad eccezione del terzo, pongono la questione del
rispetto del contraddittorio nel procedimento prefallimentare e di
reclamo,
ed
a
riguardo,
in
via
assolutamente
prioritaria,
va
considerato il profilo, dirimente, del rispetto del contraddittorio nel
procedimento prefallimentare.
Premesso che va verificata d’ufficio l’integrità del contraddittorio,
di
talchè non si pone alcuna preclusione rispetto a detta questione
perché non fatta valere nel giudizio di reclamo (la preclusione si può
verificare solo nel giudizio di rinvio, come affermato tra le ultime nell’
ordinanza n. 21096 del 11/09/2017, che ha affermato che nel
giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o
rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di
un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale
questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e
rilevata
dal
giudice di
legittimità,
dovendosi
presumere che il
contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la
conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di
legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti
necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti
alla Corte di cassazione), va osservato che la richiesta di fallimento
del P.M. è stata rivolta nei confronti della Commerciale Donau s.r.l.,
con sede in Bulgaria,Burgas, Meden Rudmik 415, e nei confronti di
detta società è stata tentata la notificazione ex art.15 legge fall.
secondo il Regolamento CE 1393/2007, con esito negativo (va
precisato che nella specie non trova applicazione ratione temporis il
comma 3 dell’art.15 legge fall. come sostituito dal d.l. 18/10/2012,
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convertito
con
modificazioni
dalla
legge
17/12/2012,
n. 221,
applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 31/1/2013).
Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello ed affermato nella
pronuncia del 29/10/2010, n. 22151 ( e conf., del 27/9/2013 n.
22218, del 19/5/2014, n.2014), nel procedimento per la dichiarazione
di fallimento, l’avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle
attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al
d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007, implica che la
notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione
•
all’udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 15, terzo
comma, legge fall.) sia la regola anche quando il debitore si sia
sottratto
volontariamente
o
per
colpevole
negligenza
al
procedimento, rendendosi irreperibile; il quinto comma dell’articolo
citato permette tuttavia, con una previsione analoga a quella di cui
all’art. 151 cod. proc. civ., che il presidente del tribunale, in sede di
abbreviazione dei termini per la notifica e per le memorie, possa
disporre che il ricorso ed il decreto predetti, se ricorrono particolari
ragioni di urgenza, siano portati a conoscenza delle parti con ogni
mezzo
idoneo,
omessa
ogni
formalità
non
indispensabile
alla
conoscibilità degli stessi; ne consegue che è valida la comunicazione
al debitore del decreto di convocazione avvenuta, come ordinato con
specifico provvedimento del presidente del tribunale, per il tramite di
un ufficiale di polizia giudiziaria, e non nelle forme della notifica di cui
agli artt. 136 e s. cod. proc. civ.
Nella specie,
posta
a seguito dell’esito negativo della notifica a mezzo
eseguita
in
Bulgaria
secondo
quanto
autorizzato
dal
Regolamento CE 1393/2007, il P.M. richiedente avrebbe potuto
richiedere la notifica secondo l’Autorità centrale ai sensi di detto
Regolamento o svolgere gli ulteriori adempimenti ex art.142 cod.
6
proc. civ. o ricorrere al Presidente del Tribunale per farsi autorizzare
ad altre forme di notifica ex art.15 legge fall.
La Corte d’appello non avrebbe però potuto limitarsi a revocare il
fallimento, ma avrebbe dovuto rimettere al Tribunale, ex art. 354
cod. proc. civ.; ed infatti, come tra le ultime affermato nell’ordinanza
del 18/9/2015, n. 18339, in ogni ipotesi di revoca del fallimento che
non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (nella
specie, per violazione del principio del contraddittorio in ragione
dell’omessa notificazione della istanza di fallimento al debitore), il
giudice del
reclamo,
ai
sensi
dell’art.
354 cod.proc.civ.,
deve
rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli,
provvede nuovamente al riguardo (in senso conforme, la pronuncia
dell’11/7/2013, n.25218).
Conclusivamente, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio al
Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13/12/2017
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