Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5258 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15357-2005 proposto da:

LA VIGNA DI CAMPIONI OSVALDO SAS in persona del socio accomandatario

C.O., P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato TAMIETTI

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PINTI DARIO;

– ricorrente –

contro

A.E., L.R.;

– intimati –

sul ricorso 19441-2005 proposto da:

L.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LORENZO BONINCONTRI 43, presso lo studio dell’avvocato

SURACI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTI MARIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

LA VIGNA DI CAMPIONI OSVALDO SAS;

– intimati –

sul ricorso 19444-2005 proposto da:

A.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LORENZO BONINCONTRI 43, presso lo studio dell’avvocato

SURACI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTI MARIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

LA VIGNA DI CAMPIONI OSVALDO SS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 323/2004 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,

depositata il 23/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Santi Mario difensore del controricorrente

incidentale che dichiara che il Sig. L.R. è deceduto, così

come l’Avv. del ricorrente, insiste sulle richieste come da atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.R. ed A.E. con distinti ricorsi (poi riuniti) adivano il Pretore di Civitavecchia chiedendo la manutenzione del possesso delle loro rispettive proprietà, mediante la cessazione delle turbative conseguenti alla costruzione di un manufatto che la sas La Vigna stava realizzando sul confinante lotto di sua proprietà, con violazione delle norme edilizie in termini di altezza degli edifici, di cubatura e di distacchi. Secondo i ricorrenti, in specie, la costruenda rampa di accesso al piano seminterrato (progettato per uso garage) a seguito dell’innalzamento della quota di campagna, era alta circa 3 metri dal suolo e non avrebbe rispettato la distanza di 10 mt dagli edifici di loro proprietà, con limitazione del diritto di veduta loro spettante e con aggravamento di una servitù passiva per i loro fondi esercitabile dalla predetta rampa. Resisteva la soc. La Vigna contestando le asserite irregolarità, sostenendo di avere ottenuto le prescritte autorizzazioni dalle competenti autorità e chiedendo il rigetto di entrambe le domande. Previo espletamento di CTU ed escussione di testi, il pretore adito, con sentenza n. 197/1995 del 16.7.95, accoglieva le domande attrici e disponeva la manutenzione del possesso, ordinando alla società convenuta l’arretramento della parete finestrata del fabbricato nella parte fronteggiante la costruzione di proprietà L. e l’arretramento dei muro in cemento armato di contenimento del terrapieno posto a confine con la proprietà A..

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la soc. La Vigna, sostenendo in specie che i muro di sostegno realizzato non poteva considerarsi a tutti gli effetti costruzione come tale tenuta a rispetto della distanza da confine e rilevando che tale muro non aveva funzione di contenimento di terrapieno artificiale ( ma di terrapieno naturale), realizzato in funzione di un parcheggio di veicoli e quindi di un opera pubblica come tale non soggetta al rispetto della distanza D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ex art. 9.

L’adito Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 323 bis/04 pubblicata il 23.4.04, in riforma dell’appellata pronuncia, rigettava la domanda dell’ A. di arretramento del tratto di muro in c.a.

posto a confine della sua proprietà in quanto, trattandosi di opera pubblica, era inapplicabile la normativa di cui all’art. 873 c.c., e disattendeva altresì la domanda del L. di arretramento della parte finestrata dell’edificio dell’appellante fino alla distanza attrezza di mt. 10 dalla costruzione di sua proprietà; condannava quindi l’appellante a demolire il muro della rampa d’accesso ed il retrostante terrapieno solo nel tratto in cui fronteggia l’edificio di proprietà L. e precisamente il terminale a valle per ml.

3,75.

Avverso la predetta sentenza la soc. La Vigna ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 2 mezzi. Resistono con controricorso gli intimati che propongono ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente soc. La Vigna denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 113 c.p.c.; artt. 323, 327, 333 e 324 c.p.c. e art. 2090 c.p.c. “per pronuncia ultra petitum ed ultra devolutum su domanda inammissibile in 2^ grado in quanto coperta da giudicato formale e sostanziale per omessa impugnazione della mancata pronuncia su di essa da parte dei giudice di primo grado” Sostiene l’esponente che il pretore aveva omesso di pronunciarsi nel dispositivo della sentenza di 1 grado, sulla domanda di demolizione dei terrapieno sul quale era stato realizzato il parcheggio e sull’arretramento della rampa di accesso veicolare al piano seminterrato, pur avendo ritenuto nel corpo della motivazione che la stessa era stata costruita a distanza non regolamentare (e quindi costituiva una costruzione Illegittima). Sul punto l’ A. ed il L. non avevano proposto appello per cui si era formato il giudicato, di talchè il giudice dell’impugnazione non avrebbe potuto più ordinare la demolizione parziale o l’arretramento di tale manufatto.

La doglianza appare infondata.

Invero su tale questione non si è formato alcun giudicato interno, atteso che il giudicato si desume sia dal dispositivo che dalla parte motiva, nella quale il giudice ha chiaramente ritenuto illegittimo il manufatto in esame. Secondo questa S.C. “la portata del giudicato, sia esso giudicato esterno od interno, va effettuata con riferimento non soltanto al dispositivo della sentenza, ma anche alla motivazione di quest’ultima; nè può escludersi la correttezza di un’indagine diretta ad attribuire rilevanza integratrice alle stesse domande delle parti, nell’assenza di altri elementi idonei ad escludere un’obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia”. (Cass. n. 24594 del 23/11/2005).

D’altra parte nella fattispecie va precisato che il Pretore in realtà non ha affatto omesso di pronunciarsi al riguardo, perchè la condanna della società alla demolizione del muro in c.a. di mt. 9.40 implica necessariamente anche la demolizione della soprastante rampa.

Passando all’esame del ricorso incidentale dei L., si rileva che questi lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’individuazione della parete finestrata dell’edificio della società quale manufatto autonomo rispetto alla rampa. La rampa è una costruzione unita all’edificio della società, che quindi con lo stesso costituisce un unicum sia materiale che funzionale. Il giudice quindi avrebbe dovuto ordinare l’arretramento dell’intera parete finestrata dell’edificio della società La Vigna.

La doglianza è infondata.

Il tribunale ha fatto opportuno riferimento a tal proposito alla concreta ubicazione delle contrapposte costruzioni in relazione alla ratto dello stesso art. 873 c.c. che è quella di evitare dannose intercapedini, per cui le norme sulle distanze legali si applicano soltanto agli edifici che si fronteggiano, per cui la loro misurazione deve essere effettuata in modo lineare e non a raggio come invece previsto in materia di vedute (Cass. n. 7285 dei 07/04/2005).

Passando al ricorso incidentale proposto dall’ A., con l’unico motivo questi censura la sentenza impugnata per quanto attiene al rigetto della propria domanda di arretramento del muro in cemento armato posto a confine della proprietà A.. Si contesta in specie l’affermazione del tribunale secondo cu in presenza di una convenzione stipulata tra il comune e la soc. attrice per la costruzione del parcheggio, il manufatto in questione costituirebbe un’opera pubblica, come tale non soggetta alla normativa in tema di distanze legali dalle costruzioni. L’esponente lamenta inoltre che tale convenzione non è stata neppure depositata agli atti, mentre l’opera in parola non era stata acquisita dal comune e quindi non poteva ritenersi alla stregua di un’opera pubblica. La doglianza è fondata.

E’ invero pacifico (lettera del comune di Montalto di Castro del 26.3.2002 citata nel ricorso) che il parcheggio sito in piazzale S. Sisto non era stato ancora trasferito al demanio comunale per mancata presa di consegna delle relative opere da parte del comune. Ciò vuoi dire che in effetti non si tratta di opera pubblica perchè non fa ancora parte del demanio comunale e dunque come tale non è esclusa dalla normativa in tema di distanze. Deve ritenersi infatti che la sola presenza – come nella fattispecie – della convenzione tra il privato e l’ente pubblico non è elemento sufficiente a conferire la natura pubblica alla costruzione se ad essa non segue la consegna della stessa e l’acquisizione al demanio (v. Cass. Sez. U, n. 9544 del 13/07/2001).

Il ricorso incidentale in esame è fondato e dev’essere dunque accolto – assorbito il 2^ motivo del ricorso principale – ciò che comporta la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tale doglianza, con il rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il 1^ motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale del L.; accoglie il ricorso incidentale dell’ A.; assorbito il 2^ motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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