Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5258 del 01/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.01/03/2017), n. 5258
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23375-2015 proposto da:
D.V., F.S.R. elettivamente domiciliati
in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE;
– ricorrenti –
contro
ITALFONDIARIO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6841/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
di ROMA del 18/12/2014, depositata il 03/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO
MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. D.V. e F.S.R. propongono ricorso, ai sensi dell’art. 391 – bis c.p.c., affinchè venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 3 aprile 2015, n. 6841, della Terza Sezione Civile di questa Corte.
L’italfondiario s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha raccomandato che la motivazione del presente provvedimento sia redatta in forma semplificata.
2. Il ricorso, tempestivamente proposto ai sensi dell’art. 391 – bis c.p.c., è fondato.
Risulta dal testo della pronuncia sopra richiamata che, effettivamente, in quell’occasione questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Italfondiario s.p.a. nei confronti di D.P.A. ed altri, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, omettendo di disporre la distrazione delle stesse in favore degli Avvocati D.V. e F.S.R., che si erano dichiarato antistatari nel proprio atto di controricorso e nella memoria per l’udienza pubblica di discussione.
In conformità alla sentenza 7 luglio 2010, n. 16037, delle Sezioni Unite di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione.
3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere accolto, correggendo il dispositivo della sentenza suindicata con l’introduzione della distrazione delle spese in favore degli Avvocati suindicati.
PQM
La Corte dispone che la sentenza 3 aprile 2015, n. 6841, della Terza Sezione Civile di questa Corte venga corretta aggiungendo nel dispositivo che le spese di giudizio devono essere distratte in favore degli Avvocati D.V. e F.R.S., che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017