Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5257 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29730-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2288/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, annullava l’avviso di accertamento emesso nei confronti di A.N. per la ripresa a tassazione di Irpef, Iva e Irap per l’ano 2010. Secondo la CTR l’Ufficio si era limitato ad affermare che incombeva sulla parte contribuente l’onere di provare l’inerenza dei costi, senza considerare che l’onere anzidetto non gravava sul contribuente in merito alle spese strettamente necessarie per la produzione del reddito o fisiologiche per la sfera imprenditoriale. Peraltro, l’Ufficio non aveva contestato l’ampia documentazione prodotta dalla parte.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

La censura proposta dall’ufficio, con la quale si prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, è fondata nei termini di seguito esposti.

Giova rammentare, in premessa, che questa Corte è ferma nell’affermare che spetta al contribuente l’onere della prova sull’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, e sulla coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa (Cass.n. 10114/2017, Cass. 8 ottobre 2014, n. 21184; Cass. 14 gennaio 2015, n. 403).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il costo è deducibile dal reddito di impresa purchè il contribuente dia prova della riferibilità alla attività svolta e della sua congruità. A titolo esemplificativo, può ricordarsi Cass. n. 21184/2014, secondo la quale “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa “.

Da tale principio si è desunto che in caso di mancato superamento dell’onere della prova circa la destinazione imprenditoriale del costo e della sua congruità rispetto alla dimensione effettiva della medesima attività imprenditoriale, l’Amministrazione Finanziaria possa legittimamente fare ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), fondato su presunzioni gravi precise e concordanti, “potendosi, in tale ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi, i quali difettano del requisito dell’inerenza all’attività imprenditoriale” (Cass. 23550/2014).

Nella medesima prospettiva si è poi ritenuto che “L’onere della prova dei presupposti costi e degli oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive e ricavi incombe sul contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività di impresa, ove non sia contestata dall’amministrazione anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto di impresa” -Cass. n. 1709/2007-.

Orbene, a tale principi non si è affatto attenuto il giudice di merito che ha espressamente negate la fondatezza delle prospettazioni dell’ufficio volte a sostenere, in capo al contribuente, l’onere di dimostrare l’inerenza dei costi indicate. Inerenza che nemmeno la CTR risulta avere compiutamente esaminato in relazione alla documentazione prodotta dalla parte contribuente, sul rilievo, non conforme alle difese esposte dall’Agenzia nel corso del giudizio e riportate ai fini dell’autosufficienza nel ricorso per cassazione, che quest’ultima non avesse specificamente contestato le risultanze dedotte dal contribuente.

Ciò vizia vieppiù la decisione impugnata, non consentendo a questa Corte alcuna ponderazione della decisione sotto il profilo della correttezza in diritto della motivazione, laddove ha assunto che le spese indicate dal contribuente rientrerebbero fra quelle essenziali per la vita dell’impresa. Affermazione, quest’ultima in stridente contrasto con le allegazioni difensive dell’ufficio.

Sulla base delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTP Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 febbraio 2020

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