Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5257 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5257 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Data pubblicazione: 06/03/2018

SENTENZA

sul ricorso 28452/2012 proposto da:
Banca

Popolare

di

Ravenna

S.p.a.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Salaria n.332, presso lo studio dell’avvocato De Majo Giuseppe, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bianchi Gabriele,
Ghigi Romualdo, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –

contro

New Media S.r.l. in Liquidazione, in persona legale rappresentante
pro tempore,
n.2-a,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Acero

presso lo studio dell’avvocato

Bazzani Gino, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente contro
Maienza Anna – Curatore del Fallimento di New Media s.r.l. con
socio unico in liquidazione;
– intimataavverso la sentenza n.

3485/2012 della CORTE D’APPELLO di

MILANO, depositata il 30/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO
MAURO che ha concluso per l’estinzione.

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27/9-30/10/2012, ha
accolto il

reclamo proposto dalla New Media s.r.l. avverso la

sentenza del Tribunale di Milano n .48 del 2012, ed ha pertanto

..

revocato la dichiarazione di fallimento della società .
La Corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto fondata la
doglianza

della

reclamante,

di

inesistenza

della

notificazione

dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione d’udienza davanti
al Tribunale, atteso che, dopo il vano tentativo di notifica a mezzo
2

posta presso la sede sociale in Roma, Lungotevere Flaminio e presso
la residenza dell’amministratore sig.Petru Moscu, in Volla(Na), via
Einaudi, 87, risultante dal registro delle imprese, e dopo un ulteriore
tentativo di notificazione presso la sede secondaria di Forlì, la Banca
istante non aveva effettuato la notificazione ai sensi dell’art.143
cod.proc.civ., come previsto dall’art. 145, u.c., cod. proc.civ., atteso
che non solo non risultavano assunte le dovute informazioni al fine di
accertare la nuova residenza o il nuovo domicilio del Moscu, ma non
si era neppure provveduto ai sensi dell’art.140 o 143 cod. proc. civ.
Ricorre avverso detta pronuncia la Banca Popolare di Ravenna, sulla
base di tre motivi.
Si difende con controricorso la sola New Media srl in liquidazione,
mentre non svolge difese il Fallimento.
La causa, inizialmente avviata alla definizione ex art.380 bis cod.
proc.civ., è stata rimessa alla pubblica udienza della prima sezione
civile, con l’ordinanza depositata il 26 novembre 2014.
In prossimità della pubblica udienza, la ricorrente ha depositato
memoria ex art. 378 cod.proc.civ.

Ragioni della decisione
Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la Banca Popolare di
Ravenna ha fatto presente che in pendenza del giudizio di legittimità,
la New Media s.r.l. con unico socio in liquidazione è stata dichiarata
fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 23/12/2016, iscritta nel
Registro Imprese CCIA di Roma il 28/12/20916, da cui il venire meno
dell’interesse ad impugnare la precedente dichiarazione di fallimento
della società.

Ciò posto, rilevata l’ammissibilità ex art. 372 cod. pro c. civ. della
produzione della sopravvenuta sentenza dichiarativa di fallimento, va
dichiarata l’inammissibilità del ricorso ex art.360 cod.proc.civ., per la

sopravvenuta carenza di interesse da parte della Banca Popolare di
Ravenna ad ottenere una pronuncia sul merito (sul principio, vedi le
pronunce Sez.U. 368/2000 e, tra le altre delle sezioni semplici, la
14250/2005).
Ritenuta

la

peculiarità ed imprevedibilità della

ragione che ha

determinato nella specie l’inammissibilità del ricorso, si reputa di

,.

compensare tra le parti le spese di lite, ex art.92 cod. proc. civ., nella
formulazione applicabile, anteriore alla riformulazione ex art.13,

..

comma l, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge
162/2014.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13/12/2017

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