Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5257 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. I, 04/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 04/03/2010), n.5257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R., domiciliato in ROMA presso la cancelleria della

Corte Suprema di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

CUCINELLA Luigi Aldo giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro in

carica, dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 1327 della Corte d’Appello di Napoli del 19

febbraio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16.12.09 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO Libertino

Alberto, ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 19/2/2008 la Corte di Appello di Napoli, esaminando la domanda di riconoscimento di equo indennizzo proposta da S.R. contro il Ministero dell’Economia e Finanze per la irragionevole durata di un processo innanzi al TAR Campania durato dal 24/1/2000 al 14/10/2005, ebbe a ritenere eccedente il ragionevole la durata di anni tre ed a liquidare all’istante indennizzo per Euro 3.000,00, procedendo poi alla parziale compensazione delle spese (1/3) sul rilievo per il quale vi sarebbe stato un ridotto accoglimento, e quindi liquidandole secondo la tariffa della v.g. in Euro 750,00. Per la cassazione di tale decreto S.R. ha proposto ricorso in data 11.07.2008, al quale l’intimata Amministrazione ha opposto difese con controricorso.

Nel ricorso, denunziante la sola parte del decreto afferente la liquidazione delle spese, si censura, nei primi due motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione, la decisione di liquidare le spese individuando la voce di tariffa (ex D.M. n. 127 del 2004) propria dei procedimenti di volontaria giurisdizione ed ignorando che nella specie era stato instaurato un procedimento camerale contenzioso. Con il terzo e quarto motivo si denunzia, per violazione di legge e vizio di motivazione, l’avere la Corte di merito indebitamente compensato per 1/3 le spese stesse e nel quinto e sesto motivo si lamenta la sottrazione dall’obbligo di far capo alla prodotta nota spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che debbano essere accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 25352 del 2008) per la quale erra la Corte di merito che liquidi, in relazione al procedimento di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, diritti ed onorari secondo le voci riferibili ai procedimenti speciali (voce 50 par. 7^ tab. A e voce 75 par. 3^ tab. B), procedimenti svolti in camera di consiglio e non contenziosi secondo la previsione dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 del 2004. Coglie infatti nel segno il difensore della parte ricorrente nel porre in risalto come il procedimento delineato dalla L. n. 89 del 2001, ha il chiaro ed insuperabile carattere del procedimento contenzioso, per il quale, comunque, alla stregua del disposto del citato art. 11, comma 2, devono trovare applicazione le voci di tariffa dei procedimenti contenziosi innanzi alla Corte di Appello. E che contenzioso sia sorto in ordine alla pretesa indennitaria della parte attrice è attestato dalla lettura del decreto in disamina. Resta assorbita la cognizione del quinto e sesto motivo, relativi alla cogenza della nota spese.

Infondata è poi la censura di cui al terzo e quarto motivo, denegante la facoltà di procedere alla limitata compensazione delle spese.

Ed invero che, anche nel giudizio di equa riparazione, trovi applicazione la disciplina sulle spese per la quale il soccombente, quindi anche l’attore che abbia infondatamente chiesto l’indennizzo, possa essere condannato alla refusione delle spese è indiscutibile;

così come resta ferma la facoltà del giudice di procedere a compensazione in relazione alla misura della soccombenza ovvero nella ricorrenza di giusti motivi. In tal senso questa Corte si è anche assai di recente espressa (Cass. n. 16542 del 2009); del pari evidente è l’esigenza che sulla congruità logica di tale motivazione afferente i giusti motivi ben possa esercitarsi il sindacato di questa Corte (Cass. n. 7253 del 2009).

E tale congruità non difetta nella motivazione adottata dalla Corte di Napoli, posto che il riferimento alla parziale soccombenza (il ridotto accoglimento) nella domanda, ricavato dal confronto tra il liquidato e l’originario “petitum” non è affatto incongruo, rimanendo l’esito della lite criterio autorizzatore della compensazione parziale anche nel nuovo testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2).

Da tanto consegue che debbano essere accolti i motivi primo, secondo, respinti terzo e quarto e restino assorbiti gli altri, con la cassazione del decreto impugnato e che, stante la mancanza di alcun residuo margine di accertamento o valutazione, debba essere emessa la decisione di merito ex art. 384 c.p.c., liquidandosi le spese per l’intero, secondo il valore della controversia (Euro 3.000,00) ed ai minimi della tariffa, per il merito in Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese (oltre spese generali ed accessori di legge), e determinandosi le spese di questo giudizio di legittimità in Euro 565,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi (oltre spese generali ed accessori) e disponendosi la distrazione delle due liquidazioni in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella. In ordine alla liquidazione delle spese per il giudizio di merito va quindi operata la compensazione nella misura, in ricorso ut supra indebitamente contestata, di 1/3, nel mentre la misura della infondatezza delle censure in questa sede proposte induce ad operare la compensazione per 1/2 delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, rigetta terzo e quarto, assorbito il quinto ed il sesto, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’Amministrazione controricorrente al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio di merito, compensato il residuo 1/3, liquidate per l’intero in Euro 873,00 oltre spese generali ed accessori di legge ed al pagamento di 1/2 di quelle del giudizio di legittimità, compensato il residuo 1/2, liquidate per l’intero in Euro 665,00 oltre spese generali ed accessori di legge, somme tutte che distrae in favore del procuratore antistatario avv. L. A. Cucinella.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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