Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5257 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.01/03/2017),  n. 5257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17013-2016 proposto da:

T.Z. – RICORRENTE CHE NON HA DEPOSITATO IL RICORSO ENTRO I

TERMINI PRESCRITTI DALLA LEGGE;

– ricorrente non costituito –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA C.F. (OMISSIS),

MINISTERO DELL’INTERNO C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di RAGUSA depositata il

26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

T.Z. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Ragusa, depositata il 26.11.15, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano il 14.10.15

Si è costituita l’Amministrazione dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso di cui ha depositato la copia notificata.

Il ricorso, che risulta notificato il 24.5.16 come da attestazione della cancelleria, è improcedibile per non essere stato depositato presso la cancelleria di questa Corte di cassazione nei termini di legge.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1500,00 oltre spese prenotate a debito. Non sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo a carico del ricorrente.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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