Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5256 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. III, 25/02/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 25/02/2021), n.5256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28549/2017 proposto da:

CAF SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 48, presso lo

studio dell’avvocato COLOMBA DE SIMONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMILIANO MUNI;

– ricorrenti –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CREMERA 11,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FORMICONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO PROZZO;

– controricorrenti –

e contro

BANCO DI NAPOLI SPA, ITALFONDIARIO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2416/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – La Caf s.p.a. propone un unico, articolato motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 2416 del 2017 depositata il 1.6.2017, non notificata, emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, nei confronti del Banco di Napoli s.p.a., di Italfondiario s.p.a., e di M.R..

2. – Resiste la signora M. con controricorso.

3. – Preliminarmente, la ricorrente precisa che la propria legittimazione deriva da una serie di atti di fusione, all’esito dei quali Intesa SanPaolo s.p.a. è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all’incorporata SanPaolo Imi e a Banca Intesa, quindi Intesa SanPaolo conferiva al Banco di Napoli il ramo di azienda operante nelle regioni del meridione, ed il Banco di Napoli cedeva pro soluto tutti i suoi crediti relativi a quella cessione ad Oasis Securisation s.r.l., che nominava la Centrale Attività Finanziarie s.p.a., oggi Caf s.p.a., sua procuratrice speciale per la gestione dei crediti acquisiti.

3.1. – Tra i crediti oggetto della cessione rientra, nella prospettazione della ricorrente, anche quello vantato originariamente dall’istituto bancario cedente nei confronti della società Cooperativa edilizia Girasole in l.c.a., relativo ad un mutuo fondiario concesso alla suddetta cooperativa edilizia per la realizzazione di un complesso di immobili nell’ambito di un intervento di edilizia economica e popolare, immobili che, una volta realizzati, erano destinati ad essere assegnati in proprietà ai soci.

3.2. – Il mutuo veniva concesso alla cooperativa previa iscrizione di ipoteca volontaria sul terreno e sugli immobili costruendi della L. n. 492 del 1975, ex art. 10 ter. Uno di questi immobili era assegnato al socio I.D.A., e da questi trasferito a M.R., nel (OMISSIS).

3.3. – Non avendo la cooperativa restituito il prestito, il Banco di Napoli, a mezzo della sua procuratrice Italfondiario, dava corso alla procedura espropriativa immobiliare nei confronti della terza acquirente dell’immobile, signora M.. Nel pignoramento interveniva quale successore della parte creditrice, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la CAF s.p.a..

4. – La M. nel 2014, proponeva opposizione all’esecuzione nei confronti del creditore procedente chiedendo che si dichiarasse la nullità dell’esecuzione, della ipoteca e del pignoramento. Evidenziava di aver acquistato l’appartamento da un socio della cooperativa il quale aveva pagato alla cooperativa integralmente il corrispettivo dovuto e che l’ipoteca era stata iscritta ai danni della cooperativa prima che quest’ultima avesse acquistato la proprietà del suolo ipotecato ed in assenza delle condizioni normative legittimanti la deroga all’art. 2822 c.c., per l’iscrizione di ipoteca su beni altrui. Infine, affermava che la banca aveva iscritto l’ipoteca indivisa sull’intero complesso immobiliare costituito da 10 appartamenti e poi, quando aveva proceduto al frazionamento, non aveva tenuto in conto che l’acquirente suo dante causa aveva interamente pagato la sua parte di prezzo, quindi la M. si era trovata ad acquistare un immobile gravato da ipoteca frazionata anche se la parte di mutuo gravante sul suo dante causa era stata pagata e per di più gravato da una quota di mutuo anche maggiore rispetto a quella prevista a carico degli altri soci, in violazione del principio di proporzionalità.

5. – Il Tribunale di Benevento rigettava l’opposizione, ritenendo sussistente la continuità delle trascrizioni nel ventennio precedente la trascrizione del pignoramento e valida l’ipoteca su beni altrui concessa a garanzia del finanziamento fondiario, essendo il mutuo collegato ad un intervento di edilizia economica e popolare e quindi ritenendo che esso fosse regolato dalla L. n. 492 del 1975, art. 10 ter.

6. – La corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, accoglieva invece l’opposizione all’esecuzione proposta dalla M. e dichiarava la nullità dell’iscrizione ipotecaria eseguita nel (OMISSIS) e del pignoramento trascritto nel (OMISSIS), limitatamente alle unità immobiliari acquistate dalla M.. Ricostruiva i fatti, precisando che, prima della stipula del contratto di mutuo tra Cooperativa edilizia Girasole e Cariplo, la cooperativa aveva concluso con il Comune di S. Marco ai Cavoti una convenzione L. n. 865 del 1971, ex art. 35, a seguito della quale aveva avuto inizio la procedura di espropriazione per pubblica utilità dell’area, che si era conclusa non con la pronuncia dei decreti di espropriazione, ma con l’atto di cessione volontaria. Alla stipula del contratto di mutuo fece seguito l’iscrizione di ipoteca volontaria, prima dell’acquisto della proprietà dei terreni in capo alla cooperativa, nella convinzione che sussistessero i presupposti di cui alla L. n. 492 del 1975, art. 10 ter e poi gli atti di erogazione e quietanza.

Accoglieva quindi il motivo di appello proposto dalla M., laddove la stessa aveva sostenuto l’inapplicabilità al caso di specie della L. n. 492 del 1975, art. 10 ter, in quanto affermava trattarsi di un ordinario contratto di mutuo fondiario e non di una fattispecie rientrante in una delle specifiche ipotesi previste dalle leggi speciali richiamate dallo stesso articolo, che consentivano l’iscrizione ipotecaria su bene altrui in deroga ai principi ordinari soltanto allorchè fosse stato concesso un mutuo con garanzia o contributo dello Stato. Reputava insufficiente la menzione nel contratto dell’esistenza dei requisiti di legge, giacchè le parti non erano in definitiva destinatarie di alcun contributo da parte dello Stato, al quale non spettava quindi la speciale garanzia ipotecaria su beni altrui. Escludeva anche che fosse rilevante che lo I., primo acquirente dell’appartamento, fosse stato destinatario in proprio di un contributo regionale per l’acquisto.

Ciò detto, accertava che nella situazione in esame si fosse verificata una violazione dell’art. 2822 c.c., in quanto la concessione di ipoteca avente ad oggetto beni altrui è bensì valida, ma essa non è iscrivibile finchè il bene non divenga di proprietà del concedente. Poichè nella specie l’ipoteca era stata iscritta prima che la cooperativa avesse acquistato la proprietà dei terreni dal Comune di S. Marco dei Cavoti, l’iscrizione ipotecaria doveva ritenersi nulla, e con essa il successivo atto di pignoramento sui beni che erano passati in proprietà alla M..

7. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

8. – Si è costituita con il deposito della memoria difensiva la Intrum Italy s.p.a., quale società incorporante con efficacia a far tempo dal 1.7.2019 la CAF s.p.a..

9. – Sia la M. che la Intrum hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

10. – La causa pone preliminarmente un problema di integrità del contraddittorio, che può e deve essere rilevato anche d’ufficio: come emerge chiaramente dalla vicenda processuale come sopra sinteticamente ricostruita, e come verificato in atti, trattandosi di verifica processuale necessaria in quanto attinente all’integrità del contraddittorio e prodromica alla possibile rimessione della causa al primo giudice, il giudizio si è svolto, fin dall’introduzione della causa in primo grado, esclusivamente tra la attuale controricorrente M., terza acquirente dell’immobile ipotecato sottoposto a pignoramento, debitore esecutato opponente all’esecuzione, e la CAF s.p.a., creditrice della debitrice originaria, Cooperativa Edilizia Girasole in l.c.a., e procedente all’esecuzione. La debitrice diretta della esecutante CAF s.p.a., ovvero la Coop. Edilizia Girasole in l.c.a., parte necessaria, non è mai stata evocata in giudizio.

11. – Come di recente riaffermato da questa Corte, in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 c.p.c. e segg., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore (sebbene, come ben chiarito recentemente da Cass. n. 10808 del 2020, il debitore diretto si trovi in una situazione peculiare: egli non è legittimato passivo dell’azione esecutiva, ma resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev’essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti. Inoltre, essendo parte necessaria nel procedimento esecutivo, pur con le indicate peculiarità, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono “inutiliter datae” e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado (Cass. n. 4763 del 2019; Cass. n. 6546 del 2011).

12. – Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevatainè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (tra le ultime, Cass. n. 6644/2018 e Cass. n. 23315/ 2020).

13. – La gravata sentenza – con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile – va pertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, ex art. 383 c.p.c., comma 3, affinchè esamini la domanda nel contraddittorio anche con il debitore principale, illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’effettiva condotta di tutte le parti.

Il ricorso non è stato rigettato, non sussistono quindi i presupposti per applicare del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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