Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5256 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 690-2016 proposto da:

FILIPPI SERVIZI S.R.L. unipersonale C.F. e P.I. (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore, FILIPPI ECOLOGIA SRL – C.F. e

P.I. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, NEC

S.R.L. NEW ECOLOGY – C.F. e P.I. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, D.M.A. & C. S.A.S. – C.F.

e P.I. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

MORANDI BORTOT S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, DAL MASO GROUP S.R.L. – C.F. e P.I.

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVO RENATO

CERRUTO come da delega prodotta in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE –

C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – (OMISSIS), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. De Augustinis

U.che conclude per la conferma del provvedimento impugnato;

avverso la sentenza n. 4023/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, emessa il

29/10/2015 e depositata l’11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Premesso:

che le società indicate in epigrafe hanno agito in giudizio per la restituzione del contributo annuale di iscrizione al Sistri (sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti), a causa del mancato funzionamento di esso e delle disfunzioni verificatesi nell’azione amministrativa;

che la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero dell’ambiente hanno eccepito l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale di Venezia, in favore del Tribunale di Roma, luogo entrambi hanno la loro sede e dove l’obbligazione era sorta e doveva essere eseguita (art. 25 c.p.c., R.D. n. 1611 del 1933, art. 6);

che le società hanno dedotto la incompletezza e infondatezza dell’eccezione;

che il Tribunale di Venezia ha giudicato la predetta eccezione completa e l’ha accolta, essendo in Roma la sede delle amministrazioni convenute ed ivi ravvisando il luogo ove operava il sistema Sistri e dove l’obbligazione di pagamento del contributo era sorta e doveva essere eseguita mediante bonifici alla Tesoreria di Roma del Ministero; che, a sostegno del proposto ricorso per regolamento di competenza, le società in epigrafe hanno dedotto l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza, perchè formulata dalle amministrazioni convenute in modo incompleto, e la sussistenza della competenza del Tribunale di Venezia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto:

che quando le amministrazioni statali sono convenute dinanzi al tribunale di una città ove ha sede l’ufficio distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, l’eccezione di incompetenza si ha per non proposta quando non sia formulata in modo completo (Cass. n. 13268/2012); che, nella specie, come rilevato nell’impugnata ordinanza, l’eccezione di incompetenza è stata formulata in modo completo dalle amministrazioni convenute dinanzi al Tribunale di Venezia, ove ha sede l’ufficio distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, in relazione ai diversi fori previsti dall’art. 18 ss. c.p.c.;

che correttamente l’eccezione è stata accolta, essendo a Roma il luogo dove è sorta l’obbligazione inerente alla corretta gestione del sistema informatico Sistri e, quindi, al pagamento del contributo contestato e dove il pagamento è stato (in tesi, indebitamente) effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato;

che anche le società ricorrenti hanno ammesso che “Roma risulta essere il luogo ove andava eseguita ed effettivamente è stata eseguita l’obbligazione”, salvo poi affermare che “tutte hanno in Veneto la loro sede, in quanto ivi si è prodotto l’indebito depauperamento”, circostanza quest’ultima che è irrilevante ai fini della determinazione del giudice competente;

che la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata costituisce applicazione del principio secondo cui la competenza per territorio del giudice adito con un’azione di ripetizione dell’indebito va determinata con riferimento non all’obbligazione restitutoria in quanto tale (come invece ritengono le ricorrenti, le quali evidenziano che a Venezia è la sede della Tesoreria provinciale ove i creditori sono domiciliati), ma all’obbligazione principale eseguita mediante la prestazione indebita, sicchè il forum contractus è quello in cui è sorto il rapporto obbligatorio, del quale si chiede di accertare l’inesistenza; il forum destinatae solutionis è quello in cui è stata adempiuta l’obbligazione che si assume indebita (Cass. n. 453/2007, n. 20391/2015);

che, pertanto, è confermata la competenza del Tribunale di Roma.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, al quale demanda di provvedere sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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