Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5255 del 01/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.01/03/2017), n. 5255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G.
273042015 proposto da:
P.N.A.C.I. – PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE CATTOLICA ITALIANA, C.F.
(OMISSIS), in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato
MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in
persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA
DI LEONE, 78, presso lo studio dell’avvocato PIERANTONIO MORABITO DE
LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato P.M. giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona della D.ssa ZENO
Immacolata che sollecita l’accoglimento del ricorso, ordinandosi la
prosecuzione del processo illegittimamente sospeso;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, emessa l’8/10/2015 e
depositata il 09/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/1/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha ordinato la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento n. (OMISSIS) srl, in attesa della definizione del giudizio di appello, ritenuto pregiudiziale, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione ordinaria, n. 20031/13, che aveva dichiarato improcedibile la medesima domanda proposta dalla creditrice PNACI contro la società debitrice in bonis; la PNACI ha proposto regolamento di competenza; il Fallimento ha resistito; il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
la domanda di accertamento di un credito o di condanna al pagamento contro il fallito è inammissibile o improcedibile, in guanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dalla L.Fall., artt. 93 ss., (v., tra le tante, Cass. n. 25674/2015, n. 7967/2008, sez. un. n. 21499 e 23077/2004), restando esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l’accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita.
PQM
La Corte annulla l’ordinanza di sospensione e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, sezione fallimentare, cui demanda di provvedere sulle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017