Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5254 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017,  n. 5254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24097/2015 proposto da:

BRACCIALINI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato MARCO BALDESI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L. – IMPRESA INDIVIDUALE;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dotttor Alberto

Cardino che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza

concorrente del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma,

assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2;

avverso l’ordinanza n. 39/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, emessa il

28/08/2015 e depositata il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società Braccialini ha convenuto in giudizio la ditta individuale S.L. (con sede in (OMISSIS)), accusandola di concorrenza sleale per la produzione e commercializzazione di esemplari di modelli contraffatti di borse mediante pubblicazione sul sito internet ebay.it, che il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla S.L., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, a favore del Tribunale di Roma, ove era la sede della ditta convenuta e il fatto illecito era stato commesso;

che la Braccialini ha proposto regolamento di competenza, in favore del Tribunale di Firenze, lamentando l’inammissibilità della predetta eccezione di incompetenza, in guanto incompleta, essendo la contestazione riferita ai soli criteri considerati dall’art. 120, commi 2 e 6, c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005) e non a tutti i possibili fori concorrenti, a norma dell’art. 18 c.p.c. e ss.;

che il PG ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma e, in alternativa, del Tribunale di Milano.

Ritenuto:

che il criterio stabilito dall’art. 120, comma 6, c.p.i., in base al quale le azioni per la tutela dei diritti di privativa possano essere proposte “anche” dinanzi al giudice “nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”, costituisce norma speciale rispetto al genus dell’art. 18 c.p.c. e ss. (v. Cass. n. 21192/2011), al pari del criterio alternativo del giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio (art. 120, comma 2, c.p.i.);

che, pertanto, l’eccezione di incompetenza era completa, avendo la S.L. contestato la competenza del tribunale adito, con riguardo ad entrambi i criteri indicati nella norma speciale di cui all’art. 120 c.p.c., commi 2 e 6;

che correttamente l’ordinanza impugnata l’ha accolta, indicando come competente il Tribunale di Roma, cui va aggiunta in via alternativa la competenza del Tribunale di Milano;

che, infatti, nel caso in cui la condotta lesiva consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web, il luogo ove “i fatti sono stati commessi” va individuato in quello di stabilimento dell’inserzionista (nella specie coincidente con la sede della convenuta), trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio commerciale (v. Cass. n. 20700/2013, in tema di competenza giurisdizionale, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del reg. n. 44/2001); in alternativa, è competente il Tribunale del luogo (Milano) in cui, come rilevato nell’ordinanza impugnata, ha sede la società che gestisce il sito web (ebay.it);

PQM

dichiara la competenza concorrente del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano, cui rimette la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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