Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5253 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5253 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 2134-2017 proposto da:
PINSTUS MARISTELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURIZIO MUSU;
– ricorrente contro

ARGIOLAS GIUSEPPE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 717/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Maristella Pintus chiede, sulla scorta di due motivi, la
cassazione della sentenza della corte di appello di Cagliari che,
riformando sul punto la sentenza di prime cure, ha pronunciato la
risoluzione – per inadempimento dell’onere, ai sensi dell’articolo 793,
ultimo comma, c.c. – dell’atto 6.3.01 con cui Giuseppe Argiolas le

Data pubblicazione: 06/03/2018

aveva donato la nuda proprietà di un immobile, con l’onere della
donataria di assistere il donante vita natural durante.
Col primo mezzo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione
dell’articolo 793 c.c. in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa
ritenendo applicabile alla donazione modale l’istituto della risoluzione
contrattuale ancorché la risoluzione non fosse prevista nell’atto di

Il motivo va disatteso perché non è pertinente alle motivazioni
della sentenza gravata, la quale si fonda sul presupposto che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla signora Pintus, il contratto
di donazione prevedesse la risoluzione per il caso di inadempimento
dell’onere posto a carico della donataria, in tal senso interpretando la
clausola n. 4 del contratto di donazione (“nel caso in cui gli obbligati
non adempiano a quanto sopra, il beneficiario avrà diritto di revocare
la presente donazione”).
Col secondo mezzo la ricorrente denuncia la violazione delle
regole di ermeneutica contrattuale in cui la corte distrettuale sarebbe
incorsa interpretando la clausola n. 4 del contratto di donazione,
sopra trascritta, come istitutiva del potere del donante di chiedere la
risoluzione del contratto di donazione in caso di inadempimento
dell’onere da parte della donataria. Secondo la ricorrente la corte
territoriale avrebbe adottato un’interpretazione contraria alla lettera
del contratto, giacché la previsione contrattuale del “diritto di
revocare” la donazione andava riferita all’istituto della revocazione
di cui alli articolo 800 c.c. e non all’istituto della (mai letteralmente
menzionata) risoluzione contrattuale.
li motivo non può trovare accoglimento.
Va premesso che, come ancora di recente ribadito da questa
Corte (Cass. 16181/17), nell’interpretazione del contratto – che è
attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di
legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di
motivazione – il carattere prioritario dell’elemento letterale non va
inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla
comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai
Ric. 2017 n. 02134 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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donazione.

criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo
dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di
una diversa volontà dei contraenti. Ciò posto, il Collegio osserva che
l’interpretazione dalla clausola n. 4 del contratto di donazione offerta
dalla corte d’appello non si discosta dai canoni legali di ermeneutica
contrattuale (espressamente richiamati, peraltro, a pagina 10, rigo

prospettata dalla ricorrente a porsi in contrasto con il canone della
conservazione del contratto di cui all’articolo 1367 c.c., là dove,
assegnando alla suddetta clausola il valore di un mero richiamo al
potere di revocazione (che al donante compete ex lege,

per il

disposto degli articoli 800 e 801 c.c.), finisce con il privare la stessa
di qualunque utile significato.
Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a
entrambi i motivi nei quali esso si articola.
Non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo l’intimata svolto
attività difensiva in questa sede.
Non vi è luogo al versamento, da parte della ricorrente, del
raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/02, risultando la stessa ammessa la gratuito patrocinio (cfr.
Cass. 7368/17).

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017

Felic

6, della sentenza impugnata); per contro, è l’interpretazione

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