Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5253 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17104-2015 proposto da:

(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, P.I. e C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

LUIGI GUAZZOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO DE

FELICE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA GALELLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCO PIZZUTELLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

G.P., ERIDIS S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3336/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 13/05/2015 e depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 1 giugno 2015, in accoglimento del reclamo di V.P., liquidatore della (OMISSIS) srl, e del socio G.P., ha dichiarato la nullità del fallimento della (OMISSIS) dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza 16 ottobre 2014 e lo ha revocato.

La questione posta dal ricorso per cassazione della Curatela del Fallimento è se la notifica dell’istanza di fallimento mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale (nella specie in data 18 settembre 2014), quando abbia avuto esito negativo la notifica presso la sede della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese (nella specie in data 29 ottobre 2013), sia nulla, come ritenuto dai giudici di merito, o sia valida, come sostenuto dal ricorrente (che denuncia violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 10, comma 1, e L.Fall., art. 15, comma 3).

Il ricorso è manifestamente fondato, avendo la Corte romana deciso la causa in senso difforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la previsione della L.Fall., art. 10, per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale: ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, (v. Cass. n. 24968/2013); questa conclusione è coerente con il principio secondo cui la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese conserva, L.Fall., ex art. 10, la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale (v. Cass. n. 18138 e 21026/2013).

Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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