Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5252 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. un., 26/02/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 26/02/2020), n.5252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14906-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n.

5141/2019 depositata il 19/4/2019 nella causa tra:

D.F.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL

COMUNE DI ROMA;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE AUGUSTINIS UMBERTO, il quale conclude per la sussistenza della

giurisdizione ordinaria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.F. ha impugnato davanti al Tribunale ordinario di Roma il decreto 26 gennaio 2017 con cui l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica di Roma le aveva ordinato il rilascio dell’immobile a lei in precedenza assegnato.

Con sentenza del 5 febbraio 2019 il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che la parte attrice aveva agito a tutela della sua posizione di assegnataria dell’alloggio, senza far valere un diritto soggettivo.

2. La causa è stata riproposta davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il quale, con ordinanza del 19 aprile 2019, pronunciata a seguito della decisione sull’istanza cautelare formulata dalla D., ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3 c.p.a., ritenendo che la controversia debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ha osservato il TAR, richiamando le pronunce di queste Sezioni Unite in argomento, che in relazione agli alloggi di edilizia economica e popolare sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando è in esame l’annullamento dell’assegnazione per vizi relativi alla fase del procedimento amministrativo, mentre la giurisdizione appartiene al giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione. Poichè, nella specie, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rilascio dell’immobile, che ha natura di atto dovuto e non costituisce manifestazione del potere amministrativo di diniego dell’istanza di regolarizzazione, la posizione giuridica fatta valere dal privato avrebbe, secondo il TAR, natura di diritto soggettivo, con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice ordinario.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo che venga affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio che, come correttamente ha osservato il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, queste Sezioni Unite hanno già affermato, con le due conformi ordinanze 7 luglio 2011, n. 14956, e 13 ottobre 2017, n. 24148, che in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell’amministrazione comunale di rilascio di immobile occupato senza titolo e di assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale della P.A., la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e tanto anche qualora l’opponente deduca il possesso dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione, ovvero al solo fine di paralizzare la pretesa di rilascio.

In linea con questa giurisprudenza devono essere considerate anche l’ordinanza 20 aprile 2018, n. 9918, in tema di impugnazione di un provvedimento di rilascio, e l’ordinanza 12 luglio 2019, n. 18828, in relazione ad una domanda di subentro nel contratto.

Quest’orientamento, al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità, trova il proprio fondamento nel fatto che anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 133 c.p.a., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si collega alla natura della posizione giuridica che in concreto viene fatta valere; per cui, mentre fino al momento dell’assegnazione dell’alloggio l’operato della pubblica amministrazione costituisce esercizio di un potere pubblico, nella fase successiva all’assegnazione il rapporto tra l’amministrazione ed il privato assume connotati tipicamente privatistici, posto che le due parti si trovano su di un piano di parità. In presenza dell’esercizio di un potere pubblico la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, mentre quando nessun potere discrezionale venga esercitato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

2. Facendo applicazione di questi principi nel caso concreto, si vede che la D. aveva correttamente impugnato davanti al giudice ordinario il decreto con cui l’ATER le aveva ordinato il rilascio dell’alloggio; non era in discussione, contrariamente a quanto ha sostenuto il Tribunale ordinario, la sua posizione di assegnataria dell’alloggio ed il conseguente esercizio di un potere pubblico, ma soltanto il diritto dell’amministrazione di procedere in via esecutiva allo sgombero dell’immobile, diritto cui l’occupante dell’alloggio intende opporsi, per cui la controversia ha ad oggetto l’esercizio di un diritto soggettivo.

3. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta.

Non occorre provvedere sulle spese, in assenza di parti costituite.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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