Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5252 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5252 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 2072-2017 proposto da:
VECCHIARELLI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 14274/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Maurizio Vecchiarelli chiede la cassazione della sentenza con cui il
tribunale di Roma ha rigettato l’appello con il quale egli si era
lamentato della decisione del giudice di pace che, con la sentenza
con cui aveva annullato una cartella esattoriale emessa da Equitalia
Sud s.p.a. per la riscossione di un credito di Roma Capitale, aveva

Data pubblicazione: 06/03/2018

condannato solo quest’ultima, e non anche Equitalia Sud s.p.a., alla
rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
Il tribunale ha giudicato corretta la regolazione delle spese
effettuata dal primo giudice sul rilievo che l’annullamento della
cartella esattoriale era stato disposto in ragione dalla omessa
notificazione dei verbali di accertamento alla stessa presupposti e

con la conseguenza che la stessa non poteva riverberarsi
negativamente sul concessionario della riscossione, il quale, pur
avendo partecipato alla lite, non aveva tuttavia dato causa alla
stessa.
Con l’unico mezzo di ricorso si lamenta la violazione degli
articoli 91 e 115 c.p.c. in cui il tribunale sarebbe incorso omettendo
di considerare che al concessionario della riscossione era imputabile
l’aver azionato – iscrivendo la ruolo e quindi notificandola – una
cartella esattoriale priva di titolo esecutivo.
Il motivo va accolto, alla stregua del principio, prevalente nella
recente giurisprudenza di questa Corte, che, a fronte dell’unicità
dell’atto oggetto di impugnazione nel giudizio di opposizione alla
cartella di pagamento, entrambe le condotte dell’Ente impositore e
dell’agente di riscossione hanno provocato la necessità del processo;
con la conseguenza che, ai fini di un diverso riparto delle spese
processuali, non può rilevare la diversità delle condotte e la
riconducibilità all’uno o all’altro soggetto del vizio procedimentale
accertato e l’accoglimento dell’opposizione determina la
soccombenza di entrambi i soggetti evocati in giudizio, in quanto
necessariamente partecipi dell’attività che ha condotto
all’emanazione dell’atto impositivo (cfr. Cass. 18175/16, 1070/17,
2570/17, 3105/17),
In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata
con rinvio al tribunale di Roma.

PQM

Ric. 2017 n. 02072 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

che tale omissione era ascrivibile esclusivamente all’ente impositore;

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad
altra sezione del tribunale di Roma, che provvederà anche a regolare
le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017

e

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