Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5252 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16155-2015 proposto da:

TORRI STELLA S.R.L., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatao in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE ARCADIPANE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ATTIVITA’ EDILIZIE PAVESI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4330/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 2 dicembre 2014, ha rigettato l’impugnazione della Torri Stella avverso il lodo arbitrale che l’aveva condannata a pagare all’appaltatrice Attività Edilizie Pavesi varie somme in relazione ad un appalto commissionato dalla prima e aveva dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta dalla medesima Torri Stella nei confronti di Attività Edilizie Pavesi, in relazione alle pretese avanzate nei suoi confronti dal Condominio Torri Stella in altro giudizio pendente davanti al giudice ordinario.

La Torri Stella ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la Attività Edilizie Pavesi non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso denuncia omessa motivazione (in relazione all’art. 829 c.p.c., n. 5) sul motivo di impugnazione riguardante la domanda della Torri Stella di manleva dalle pretese avanzate dal Condominio. Esso è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata sufficientemente argomentato che le pretese del Condominio Torri Stella, cui si riferiva la domanda di manleva, erano sub indice in un diverso giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario, ed è anche inammissibile, non contenendo una specifica censura dalla suddetta ratio decidendi.

Il secondo motivo di ricorso, che denuncia omessa pronuncia (in relazione all’art. 829 c.p.c., n. 12) sulla domanda di condanna al pagamento degli oneri per gli allacci alle reti elettriche, fognarie e per i collaudi, è manifestamente infondato, avendo la corte d’appello risposto al relativo motivo di impugnazione di Torri Stella, giudicandolo inammissibile; il motivo è inammissibile anche perchè, dolendosi della mancata pronuncia sulla domanda di Torri Stella, impugna direttamente il lodo arbitrale (v., tra le tante, Cass. n. 6028/2007 nel senso che il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione).

Il ricorso è rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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