Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5251 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5251 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 2012-2017 proposto da:
CAPODIECI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PAGLIARA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO GALANTE;
– ricorrente contro

LEUZZI ALESSANDRA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 731/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 11/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Lucia Capodieci chiede la cassazione della sentenza della corte
d’appello di Lecce che – confermando la sentenza emessa in primo
grado nel giudizio da lei introdotto per la reintegrazione nel possesso
di un’area sul confine tra un suo fondo in località Cellino San Marco

Data pubblicazione: 06/03/2018

ed il limitrofo fondo in proprietà della signora Alessandra Leuzzi, ha,
tra l’altro:
a) giudicato inammissibile la sua domanda di «reintegrazione
delle distanze legali della piantumazione posta dalla
resistente in prossimità del confine», perché proposta per
la prima volta in appello (la corte ha peraltro aggiunto che

merito, non avendo il primo giudice

accertato l’esatta

individuazione dei confini);
b) escluso l’animus spoliandi della signora Leuzzi.
Nel primo mezzo la ricorrente denuncia, con una prima
censura, la violazione degli articoli 345,115 e 112 c.p.c. in cui la
corte territoriale sarebbe incorsa giudicando proposta per la prima
volta in appello la sua domanda di reintegrazione delle distanze
legali dal confine degli alberi di alto fusto piantati dalla Leuzzi,
trascurando che tale domanda era stata già proposta in primo grado
e la stessa corte d’appello aveva ritenuto la stessa implicitamente
rigettata dal tribunale.
La censura attinge l’interpretazione delle domande della
signora Capodieci (per come da costei proposte nel ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado e nell’atto di appello);
interpretazione che, come noto, compete al giudice di merito e può
essere censurata in sede di legittimità solo per violazione dei canoni
di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (nei limiti in cui
tali vizi possono ancora essere dedotti in Cassazione dopo la riforma
dell’articolo 360 n. 5 c.p.c.). Nella specie la corte d’appello ha
ritenuto che la domanda proposta in secondo grado fosse diversa da
quella proposta in primo grado. In particolare, la corte distrettuale,
affermando che la domanda proposta in primo grado era stata
«implicitamente respinta dal tribunale come conseguenza del rigetto
della domanda di reintegrazione nel possesso della porzione di
terreno sul quale gli alberi sono stati piantati» (pagina 4, ultimo
capoverso, della sentenza), ha interpretato detta domanda come
tendente alla reintegrazione nel possesso del terreno in cui erano
Ric. 2017 n. 02012 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

su detta domanda mancavano elementi di valutazione nel

stati piantati gli alberi e, quindi, come una domanda diversa da
quella, proposta in secondo grado, avente ad oggetto la
manutenzione del possesso del fondo della ricorrente dalla molestia
possessoria costituita dalla piantumazione (sul fondo altrui) di alberi
a distanza dal confine inferiore a quella legale. Tale interpretazione
non è stata adeguatamente censurata e, del resto, risulta coerente

trascrittone a pag. 5 del ricorso per cassazione – espone che la
Leuzzi aveva «piantato degli alberi ad alto fusto anch’essi nel terreno
posseduto dalla ricorrente ed a distanza dal confine inferiore a quella
legale». È

palese la contraddittorietà intrinseca di questa

affermazione, giacché la disciplina delle distanze riguarda le
piantumazione sul fondo altrui, cosicché per alberi di cui la ricorrente
lamenta la piantumazione del proprio fondo il problema del rispetto
delle distanze legali dal confine nemmeno si pone. L’interpretazione
data dalla corte d’appello alle conclusioni del ricorso introduttivo
(«restitutio in integrum con riferimento anche agli alberi di recente
piantumazione e alle opere realizzate nella proprietà della
ricorrente»),

assegnando a tali conclusioni il significato di una

domanda di reintegra nel possesso del terreno in cui gli alberi erano
stati piantati (e non il significato di una domanda, quale quella svolta
nell’atto di appello, di manutenzione del possesso del proprio fondo,
molestato dalla piantumazione di alberi sul fondo altrui a distanza
inferiore a quella legale) risulta non illogica né scollegate dal tenore
testuale del ricorso. Donde il rigetto della prima censura svolta nel
primo mezzo di impugnazione.
La seconda censura svolta nel primo mezzo di impugnazione
attinge l’affermazione secondo cui la domanda relativa al rispetto
delle distanze dal confine non poteva essere scrutinata per
mancanza di elementi di valutazione nel merito, non avendo il primo
giudice accertato l’esatta individuazione dei confini; la ricorrente
deduce che l’individuazione dei confini emergerebbe dalla consulenza
tecnica di ufficio svolta nel giudizio di primo grado. La doglianza va
giudicata inammissibile per carenza di interesse, alla stregua dei
Ric. 2017 n. 02012 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-3-

con il tenore letterale del ricorso introduttivo laddove – nello stralcio

principi espressi da Cass. SSUU 24469/13, perché attinge
argomentazioni della sentenza gravata che concernono il merito di
una domanda dalla stessa sentenza giudicata inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, pur
rubricato al vizio di violazione di legge (art. 2697 c.c.), in realtà si
risolve in una doglianza di merito sull’apprezzamento delle risultanze

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a entrambi i
motivi nei quali esso si articola.
Non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo l’intimata svolto
attività difensiva in questa sede.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo
unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02.

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017

istruttorie operato dalla corte territoriale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA