Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5251 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21108-2005 proposto da:

MINISTERO SALUTE UFFICIO VETERINARIO ADEMPIMENTI COMUNITARI

COMPARTIMENTO LOMBARDIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

e contro

M.G.;

– intimato –

sul ricorso 24070-2005 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BINELLI CARLO VITO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO SALUTE UVAC LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1358/2004 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata

il 10/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato RICCI Antonio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SINOPOLI Vincenzo, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 3/2/2004 l’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comuni tari del Ministero della Salute (d’ora innanzi semplicemente UVAC)emetteva due distinte ordinanze ingiunzione nei confronti di M.G.:

– con una ordinanza gli ingiungeva il pagamento della somma di L. 6.000.000 per la violazione del D.Lgs. n. 28 del 1993, art. 11, comma 1 per essersi fatto consegnare animali vivi di provenienza comunitaria senza provvedere alla registrazione prevista dagli artt. 5 e 11 del medesimo Decreto;

con l’altra ordinanza gli ingiungeva il pagamento della somma di L. 10.000.000 per la violazione dell’art. 11, comma 2 dello stesso Decreto Legislativo per essersi fatto consegnare animali vivi di provenienza comunitaria senza stipulare la convenzione prevista dagli artt. 5 e 11 del medesimo decreto. il M. proponeva due distinte opposizioni nei confronti delle due distinte ordinanze con due ricorsi depositati entrambi il 18/3/2004.

Per quanto qui ancora di interesse il ricorrente eccepiva, quale causa di nullità di entrambe le ordinanze, la nullità della notifica in quanto effettuata, a suo dire, ad istanza di agente che era prive della competenza a notificare e senza il rispetto dello formalità di cui alla L. n. 890 del 1982.

In relazione all’ordinanza emessa per violazione dell’obbligo di stipulare la convenzione prevista dal D.Lgs. n. 28 del 1993, art. 11, comma 3 contestava anche la sussistenza della violazione sostenendo che la convenzione non doveva essere stipulata prima dell’arrivo degli animali, non essendo stabilito dalla norma che la convenzione dovesse essere “preventiva” ma poteva essere stipulata successivamente.

L’UVAC depositava memoria difensiva avverso ciascuno ricorso e ne chiedeva il rigetto.

I due procedimenti erano riuniti e infine decisi con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione.

Il giudice accoglieva l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per la mancata stipula della convenzione ed annullava la relativa ordinanza;

rigettava invece l’opposizione relativa all’ordinanza omessa per la mancata registrazione; compensava integralmente le spese.

Il giudicante, tra l’altro e per quanto interessa per la decisione del presente ricorso, rilevava:

– quanto all’eccezione di nullità della notifica, che la notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale da (ad istanza di) un funzionario dell’amministrazione che aveva accertato la violazione (il servizio veterinario della ASL di Mantova), come previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 richiamato dall’art. 18 comma 4; inoltre la nullità derivante dal mancato rispetto delle modalità previste per le notifiche a mezzo posta doveva ritenersi sanata ex art. 156 c.p.c., comma 3 perchè la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo in quanto il destinatario aveva presentato tempestivo ricorso avverso le ordinanze dimostrando così di avere avuto piena conoscenza degli atti a lui notificati;

– quanto all’obbligo di stipulare la convenzione prima dell’arrivo degli animali, che tale convenzione, ai sensi, dell’art. 5, D.Lgs. cit., doveva essere stipulata al momento della registrazione, ma quest’ultima a sua volta, doveva essere effettuata prima dell’avvio di attività di importazione, così che prima di tale momento doveva essere stipulata anche la convenzione;

– quanto alla violazione dell’obbligo di stipulare la convenzione, che la sanzione è prevista dall’art. 13 bis, D.Lgs.cit. a carico di chi non stipula la convenzione pur essendovi obbligato, ma l’obbligo poteva sorgere solo dopo la registrazione, con la conseguenza che, essendo stata omessa la registrazione non sussisteva l’obbligo di stipula della convenzione e, quindi., non sussisteva la violazione contestata per tale omissione.

L’UVAC ha impugnato la sentenza, nella parte in cui ha annullato l’ordinanza ingiunzione emessa per violazione – dell’obbligo di stipulare la convenzione, sulla base di un unico motivo di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 1993, artt. 5, 11 e 13 bis.

Resiste con controricorso M.G. il quale propone anche contestuale ricorso incidentale per la declaratoria di nullità di entrambe le ordinanze, nonchè ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del motivo avversario, fondato su un unico motivo di violazione del D.Lgs. n. 28 del 1993.

Resiste al ricorso incidentale l’UVAC proponendo controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente, si è disposta la riunione dei ricorsi perchè proposti contro la stessa sentenza art. 335 c.p.c..

1. Per la migliore comprensione della problematica sottesa al ricorso principale e al ricorso incidentale condizionato, entrambi relativi alla pretesa violazione dell’obbligo di stipulare la convenzione D.Lgs. n. 28 del 1993, ex art. 11, comma 3 e art. 13 bis è opportuno rammentare che l’art. 5, incluso nel capo relativo ai controlli sui prodotti nel luogo di destinazione, stabilisce alcune misure di controllo per i prodotti di cui all’allegato A parte 1 originari di altro Stato membro, in particolare al comma 2 stabilisce che i destinatari di cui alla lett. c), nn. 2) e 3), sono tenuti a fornire le garanzie stabilite nella convenzione stipulata con gli uffici di cui al D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, all. A al momento della registrazione preliminare prevista dal comma 4.

Lo stesso art. 5, al comma 4 prevede che gli operatori primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti:

a) sono soggetti a preventiva registrazione;

b) … omissis.

c) … omissis.

d) … omissis.

E’ incontroverso che a tale obbligo non abbia adempiuto l’odierno ricorrente che non ha mosso censure in merito alla precetta omissione ritenuta in sentenza.

L’art. 11 è inserito nel capo relativo ai controlli nel luogo di destinazione sugli animali e loro produzioni, di cui all’allegato A parte 2.

In particolare, al comma 1, lett. c) stabilisce alcune misure di controllo per gli animali destinati:

1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati … .

2) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale … .

3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente …;

4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo … Al comma 3 stabilisce che:

Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1, lett. c) punti 3 e 4 sono stabilite nell’ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall’art. 5, comma 4, lett. a) … .

Pertanto gli operatori soggetti ai suddetti controlli all’importazione sono obbligati non solo alla preventiva registrazione di cui all’art. 5, comma 4, lettt. a), ma, se appartengono (come vi apparteneva il M.) alle categorie di cui all’art. 11, comma 1, lett. c, punti 3 e 4 anche alla stipula della convenzione, contestuale alla registrazione, come prescritto dall’art. 11, comma 3.

Infine l’art. 13 bis, rubricato “Scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione” al comma 1 stabilisce che:

Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli artt. 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca, reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da tre milioni a quaranta milioni … .

Al comma 2 stabilisce che:

Chi, essendovi obbligato in applicazione degli artt. 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a cinquanta milioni … .

La norma, dunque, considera le due differenti omissioni (l’omessa registrazione e l’omessa stipula della convenzione) e per ciascuna di esse stabilisce un diverso trattamento sanzionatorio (più grave per l’omessa convenzione).

2. Ciò premesso si può procedere all’esame dell’unico motivo di ricorso dell’UVAC. Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 1993, artt. 5, 11 e 13 bis perchè il giudice ha ritenuto di interpretare l’art. 13 bis (soprattutto per l’inciso “essendovi obbligato in applicazione degli artt. 5 e 11”) e le suddette disposizioni ad esso collegate nel senso che l’obbligo di stipula della convenzione sorgerebbe solo dopo l’avvenuta registrazione.

Di conseguenza, posto che il M. aveva violato l’obbligo di preventiva registrazione, non sarebbe sorto nei suoi confronti, secondo il giudice, l’obbligo di stipulare la convenzione.

L’UVAC osserva che l’inciso “essendovi obbligato in applicazione degli artt. 5 e 11” non si riferisce ad un preteso obbligo scaturente dalla registrazione, ma è diretto a distinguere tra coloro che devono stipulare la convenzione dopo la registrazione rispetto a coloro che sono tenuti alla registrazione, ma non arche ala convenzione.

La censura è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi:

il D.Lgs. n. 28 del 1993 stabilisce controlli e adempimenti variabili a seconda delle diverse categorie di destinatari di animali di importazione infracomunitaria: sia per l’art. 5 che per l’art. 11 sugli animali sono destinati ad uno stabilimento posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale non è previsto l’obbligo di stipulare la convenzione e, quindi, l’inciso, erroneamente valutato come riferito ad un obbligo (di convenzione) che sorge solo a seguito della registrazione, è, invece, coerente con la previsione di un obbligo di convenzione non esteso a tutti i destinatari dell’obbligo di registrazione;

la normativa con chiarezza impone due adempimenti ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 5 e 11): la registrazione (che attraverso il numero di registrazione consente di prenotificare l’arrivo degli animali e verificarne la corrispondenza con i documenti di accompagnamento) e la sottoscrizione della convenzione (con la quale viene delegata all’operatore la fase iniziale dei controlli): i due adempimenti sono connessi, ma perseguono differenti (ancorchè collegate; finalità e non si vede, quindi, perchè la violazione del primo dovrebbe escludere la violazione del secondo;

semmai, la violazione del primo implica anche la violazione del secondo (posto che non si può stipulare la convenzione senza la previa registrazione), ma ciò comporta che la responsabilità per il secondo inadempimento debba ricadere proprio su chi si sia posto volontariamente e consapevolmente nell’impossibilità di adempiere al primo; – infine, l’obbligo della convenzione è stabilito dalla legge a tutela della salute e sorge per il semplice verificarsi del fattore di rischio (l’importazione di animai)e non già a seguito dell’adempimento del diverso obbligo di registrazione.

3. Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di procura speciale, tale non potendosi infatti considerare quella indicata nel controricorso, contenente il ricorso incidentale, apposta in calce alla copia notificata del ricorso principale. Ed invero, nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso e, quindi, il controricorrente non poteva rilasciare la procura sull’atto di controparte stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica l’esclusione di utilizzare allo scopo atti diversi da quelli indicati (v. Cass. S.U. n. 405/00 e n. 14539/01, nonchè Cass. n. 11193/05 e Cass. 30/7/2007 n. 16862).

In conclusione, deve essere accolto il ricorso principale con la cassazione della decisione impugnata nella parte in cui ha annullato l’ordinanza ingiunzione n. 371/99; ne discende che questa Corte, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. deve rigettare l’opposizione avverso l’ordinanza n. 371/99 emessa pei: la violazione dell’obbligo di stipulare la convenzione e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di M.G. con la condanna del controricorrente, nonchè ricorrente in via incidentale, a pagare al Ministero della salute le spese di questo giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi accoglie il ricorso principale, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione per L. 10.000.000. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna il controricorrente a pagare al Ministero della salute le spese di questo giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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