Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5250 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., CF. (OMISSIS) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

MANCINI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAMISASSI MARCO;

– ricorrente –

contro

ASL/(OMISSIS) SAVIGLIANO in persona del Direttore Generale

Dott.

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI

MARIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2005 del TRIBUNALE di SALUZZO, depositata

il 11/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato CONTALDI Mario, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal direttore della ASL n. (OMISSIS) con la quale gli era applicata la sanzione amministrativa di Euro 23.240,00 per avere somministrato a tre vitelli sostanza anabolizzante vietata.

Il ricorrente si opponeva deducendo tra l’altro e per quanto qui ancora interessa:

– la decadenza L. n. 689 del 1981, ex art. 14 per la mancata notifica del verbale di constatazione della violazione amministrativa;

– il decorso del termine di prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 l’inattendibilità degli esiti delle analisi;

– L’assenza di responsabilità in ordine alla contestata condotta di somministrazione di anabolizzanti in quanto esse opponente era mero soccidario e, per gli accordi contrattuali, non poteva somministrare medicinali o comunque trattamenti terapeutici e non aveva diritto ad un compenso in base all’incremento ponderale dell’animale, ma solo un compenso forfetario per ogni capo.

L’ASL (OMISSIS) di Savigliano si costituiva per chiedere la reiezione dell’opposizione.

Il Tribunale di Saluzzo, con sentenza depositata in data 11/7/2005, respingeva l’opposizione proposta per i seguenti motivi:

– la prescrizione quinquennale L. n. 689 del 198, ex art. 281 non era maturata perchè era rimasta sospesa dall’11/4/1997 al 22/6/2002 per la pendenza del procedimento penale per effetto del quale era attribuita, per ragioni di connessione, al giudice penale la competenza per l’irrogazione della sanziona amministrativa;

l’ordinanza ingiunzione era stata notificata il 23/2/2004 e, quindi, non era maturato il termine prescrizionale (il giudice, in motivazione,. evidenziava che i prelievi di urina ai vitelli erano stati effettuati il (OMISSIS) e il risultati delle analisi erano stati comunicati al C. il (OMISSIS) con racc.ta A/R);

l’eccepita decadenza doveva essere esclusa perchè l’accertamento della violazione era state (necessariamente) preceduto dall’analisi dei campioni; l’esito delle analisi era stato comunicato tempestivamente: in data (OMISSIS) erano stati comunicati al C. con racc.ta A/R i risultati delle analisi di prima istanza;

il verbale di accertamento e contestazione era stato notificato il 31/3/1999;

– le modalità di esecuzione delle analisi erano state conformi. alle norme tecniche e ai metodi indicati dall’Istituto Superiore di Sanità;

– la prova della responsabilità del C. scaturiva dall’interesse economico, quale soccidario all’accrescimento ponderale dei capi di bestiame e dai compiti di custodia degli animali, senza esonero dai compiti riguardanti la somministrazione dell’alimentazione e la cura del bestiame; l’accesso alle stalle avveniva con la presenza del C. ed era irrilevante la circostanza che i trattamenti sanitari venissero praticati solo dal proprietario e dal veterinario di fiducia, posto che la somministrazione di sostanze vietate viene effettuata senza coinvolgimento di altre persone salvo quelle strettamente interessate.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.S. deducendo 3 motivi.

L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Savigliano resiste con controricorso.

C.S. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’intervenuto decorso dei termini di decadenza e di prescrizione, in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 14, 15 e 28 e circa l’attendibilità delle analisi ci laboratorio; al riguardo deduce:

– che doveva essere applicato la L. n. 689 del 1981, art. 15 e La comunicazione dell’esito delle analisi di prima istanza (che non contesta di avere ricevuto) doveva essere l’equipollente della contestazione immediata; pertanto doveva assolvere la funzione di informare ‘l’interessato e di consentirgli il pagamento immediato o la difesa; detta comunicazione, invece, non aveva raggiunto,in concreto,tali scopi perchè priva di elementi utili per portare a conoscenza quale fosse .la somma da pagare e con quali modalità e termini;

– che alla data (31/3/99) della successiva notifica del processo verbale di constatazione di violazione amministrativa erano decorsi i 90 giorni dal l’accertamento e pertanto la sanzione doveva considerarsi estinta ai sensi della L. n. 689 del 1981 cit., art. 14, u.c.;

– che la motivazione con la quale era stata respinta l’eccezione di prescrizione era inadeguata e contraddittoria;

– che le analisi di laboratorio non potevano ritenersi attendibili in quanto L laboratori che e avevano effettuate non erano accreditati SINAL;

– richiama anche una sentenza di questa Corte (Cass. 25/6/2003 n. 10070 che ha affermato il principio per il quale nel corso del giudizio di opposizione avverso sanzione inflitta per somministrazione di progesterone ad animali bovini la sopravvenienza del D.M. 14 novembre 1996, con cui sono stati determinati i livelli fisiologici massimi di progesterone nel sangue di detti animali, influisce sulla prova del fatto addebitato, dato che, ove quella percentuale sia inferiore al nuovo limite indicato come fisiologico, viene meno il sostegno presuntivo della contestai ione) ma non fornisce alcuna spiegazione della rilevanza di questo principio sulla concreta fattispecie;

1.2 con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione con riferimento all’avvenuto decorso del termine di decadenza e prescrizione e all’inattendibilità delle analisi richiamando gli stessi argomenti addotti a sostegno del primo motivo;

1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione relativamente alle prove assunte e alla ritenuta responsabilità di esso ricorrente.

2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente perchè i motivi della decisione impugnata, per quanto attiene alla reiezione delle eccezioni di decadenza e prescrizione e di inattendibilità dell’esito delle analisi sono criticati sia sotto il profilo del vizio immotivazionale sia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

In ordine all’eccezione di decadenza si osserva che lo stesso ricorrente riconosce l’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 15 come del resto riconosciuto anche nella sentenza gravata; tale norma era sicuramente applicabile alla fattispecie perchè, per la necessità di procedere all’analisi dei campioni al fine di accettare la violazione, la contestazione doveva essere necessariamente effettuata all’esito delle analisi e dunque secondo i criteri stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 15.

L’art. 15 al comma 1 stabilisce che, laddove l’analisi dei campioni sia necessaria per l’accertamento dell’illecito amministrativo, il dirigente del laboratorio deve comunicare all’interessato con raccomandata A.R. l’esito delle analisi e al comma 5 stabilisce che la comunicazione equivale alla contestazione di cui al primo comma dell’art. 14 (contestazione della violazione). L’adempimento risulta regolarmente e tempestivamente effettuato, ma il ricorrente lamenta che il giudice non abbia considerato che nella comunicazione: delle analisi mancavano i riferimenti necessari per procedere al pagamento in misura ridotta e che tale mancanza avrebbe impedito di considerare quella comunicazione equivalente all’immediata contestazione. La doglianza è totalmente infondata perchè la comunicazione dell’esito delle analisi non deve necessariamente contenere l’indicazione relativa alla facoltà del trasgressore di procedere al pagamento in misura ridotta, trattandosi ai facoltà prevista espressamente dalla legge (L. n. 689 del 1981, art. 16) e, in ogni caso, perchè tale informazione non è prevista nè prescritta nella disciplina della contestazione a seguito di accertamenti mediante analisi, (cfr., in applicazione degli stessi principi, Cass. 29/3/1989 n. 1494: “la comunicazione della positività dell’analisi, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15 integra contestazione della violazione, senza che sia necessaria l’indicazione in essa, in relazione alla facoltà de trasgressore di chiedere la revisione di tale analisi, dell’esborso occorrente e del laboratorio all’uopo designato”).

In conclusione, questa censura è totalmente infondata. La doglianza relativa alla motivazione del rigetto dell’eccezione di prescrizione è inammissibile perchè non tiene neppure specificato in cosa consisterebbe, in concreto, il vizio motivazionale o l’errore di diritto a fronte di un apparato motivazionale che adeguatamente considera la data del prelievo dei campioni di urina ((OMISSIS)), la comunicazione degli esiti delle analisi ((OMISSIS)), il periodo dall’11/4/1997 al 22/6/2002 di interruzione del termine prescrizionale quinquennale: per la pendenza del procedimento penale (fino alla definizione del procedimento penale l’autorità amministrativa non avrebbe potuto emettere ordinanza ingiunzione) e la notifica dell’ordinanza ingiunzione avvenuta il 23/2/2004, ossia a distanza di neppure due armi dalla cessazione della causa di interruzione della prescrizione il cui termine era stato interrotto dopo neppure un mese da quando aveva iniziato a decorrere la prescrizione.

La censura della sentenza con riferimento al riconoscimento (contestato dal ricorrente) della correttezza delle modalità di esecuzione delle analisi ai laboratorio è inammissibile perchè contiene semplicemente l’espressione di una non condivisione della motivazione del giudice a quo senza una specifica censura; nè può considerarsi tale l’affermazione per la quale i laboratori che le avevano effettuate non erano accreditati SINAL (acronimo del Sistema Nazionale per l’Accreditamento del laboratorio l’accreditamento attesta semplicemente la competenza tecnica del laboratorio e garantisce gli utenti, attraverso verifiche tecniche periodiche, sulla competenza ed imparzialità dei Laboratori nella effettuazione delle prove accreditate; l’accreditamento riguarda il laboratorio e non la consulenza; non costituisce urici garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni del Laboratorio e la mancanza di accreditamento non esclude la correttezza delle modalità di esecuzione delle analisi.

2.2 Il terzo motivo, riguardante la valutazione delle prove e la motivazione in merito alla responsabilità è inammissibile perchè diretto ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie senza indicare m quali vizi motivazionali sarebbe incorso il giudice a quo; il ricorrente, infatti, si limita ad affermare che il giudice non avrebbe tenuto conto delle prove orali assunte, della prassi e della consuetudine, ma, quanto alla valutazione delle prove testimoniali e smentite per tabulas dalla motivazione della sentenza che accuratamente riporta e valuta tutte le testimonianze e, quanto alla prassi e alla consuetudine, non indica nè in cosa queste concretamente consistano, nè gli elementi per verificarne la sussistenza.

E’ appena il caso di aggiungere che il giudice non ha motivato sul presupposto di una pretesa inversione dell’onere probatorio in merito alla responsabilità,, onore che, pacificamente grava sull’autorità amministrativa, ma ha valutato i plurimi eLementi presuntivi (interesse all’aumento ponderale dei bovini, custodia, cura e alimentazione degli animali da parte nel soccidario) che, secondo la sua valutazione (immune da censure) consentivano di ritenere raggiunta la prova della cooperazione del C. nella condotta contestata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e, in applicazione dell’art. 385 c.p.c. il ricorrente deve essere condannato a pagare all’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di. Savigliano le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio di cassazione che liquida in Euro 2000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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