Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5250 del 01/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017,  n. 5250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15420-2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAVE 52,

presso lo studio dell’avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO DI BENEDETTO giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 185/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emessa il 04/12/2014 e depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza 18 dicembre 2014, ha rigettato la domanda di G.G. che aveva chiesto di dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale (OMISSIS), confermata in appello in data 10 ottobre 2012, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto con M.A., il 16 settembre 1997, per esclusione dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale e della prole. La Corte ha ritenuto che la predetta sentenza ecclesiastica non fosse delibabile, ostandovi il fatto, di ordine pubblico, che dopo la celebrazione del matrimonio i coniugi avevano convissuto per un considereviole periodo di tempo e per oltre tre anni, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 16379 del 2014.

G.G. ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di merito rilevato d’ufficio il fatto della prolungata convivenza, che costituiva oggetto di eccezione in senso stretto che la parte, rimasta contumace, non aveva sollevato nel giudizio di merito. La M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente fondato, avendo la sentenza impugnata deciso la causa in senso contrario al principio secondo cui la convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, nè opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima (v. Cass., sez. un., n. 16379/2014).

Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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