Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 525 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 16/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25119-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L,. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA STAZIONE PRENESTINA 7, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

MURO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO FIORAVANTI

ALIPERTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. SECCHI 4,

presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI STEFANELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO CAMASSA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 151/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 10/09/2014 e depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Vincenzo Fioravante Aliperti, per la parte

ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 25119/14 proposto dalla (OMISSIS) Srl nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl + 1 il consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis c.p.c. la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della (OMISSIS) Srl.

Avverso tale pronuncia la società fallita sollevava reclamo deducendo in primo luogo la nullità della sentenza per omessa notifica dell’istanza di fallimento avvenuta a mezzo pec ad un indirizzo erroneo ed in secondo luogo, l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’eccezione di nullità della notifica avvenuta tramite pec sostenendo che vi è stato pieno raggiungimento dello scopo avendo la società dichiarata fallita espletato ampie e complete deduzioni difensive. Ha poi rilevato che il credito di lavoro dell’istante era basato su decreto ingiuntivo.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società sulla base di due motivi.

In particolare con il primo motivo di ricorso la società rileva il vizio consistente nel fatto che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto dell’erronea indicazione riportata nella visura camerale circa l’indirizzo di posta certificata in possesso della società fallita.

La Corte di merito avrebbe infatti implicitamente considerato valida la notifica eseguita alla pec riportata nella visura camerale senza darne il giusto riscontro e la giusta motivazione.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta altresì il credito rilevato dai giudici di merito in favore del M. in virtù di un decreto ingiuntivo non esecutivo e mai notificato.

La società lamenta pertanto di esser stata ritenuta debitrice del M. di un credito non certo e neppure esigibile.

M.P. ha svolto attività difensiva chiedendo il rigetto del reclamo sostenendo che il decreto ingiuntivo risulta munito di formula esecutiva.

Il primo motivo ricorso appare per certi versi inammissibile oltre che manifestamente infondato, dal momento che è pacifico che il ricorrente si è comunque costituito in giudizio in tal modo sanando l’eventuale nullità (v. ex plurimi Cass. 23420/14).

Quanto al secondo motivo lo stesso appare inammissibile poichè il ricorso non riporta in quale degli scritti difensivi nel giudizio di opposizione era stata posta la questione della mancata notifica del decreto ingiuntivo e della mancanza di esecutività in tal modo violando il principio di autosufficienza.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 21.04.2016 Il Cons.relatore.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del costituito M.P. liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie a favore della contribuente costituita.

Sussitono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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