Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5249 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6029-2016 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE – FROSINONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIO FANI 139, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBA 12/A,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ALESSANDRINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LOREDANA DI FOLCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1472/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2015 R.G.N. 162/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere;

udito l’Avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

udito l’Avvocato LOREDANA DI FOLCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrate la Corte d’Appello di Roma, rigettando l’appello della AUSL di Frosinone, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la AUSL di Frosinone a pagare a B.L., dirigente medico di primo livello, la somma di Euro 18.809.72, oltre accessori a titolo di retribuzione di posizione secondo la pesatura calibratura degli incarichi approvata con la Delib. n. 1899 del 1998 e successive delibere.

2. Per la cassazione della sentenza la AUSL di Frosinone ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, al quale B.L. ha resistito con controricorso.

3. Successivamente al deposito del ricorso la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione “atto deliberativo n. 282 del 20.2.2017 proposta 271 del 20.9.9017”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Le parti nel corso dell’odierna udienza hanno concordemente dichiarato che è meno la materia del contendere a seguito del verbale di conciliazione prodotto dalla ricorrente. Non resta che prendere atto di tale dichiarazione concorde e del sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo, e dichiarare la cessazione della materia del contendere.

2. Le spese sono compensate in relazione alla raggiunta definitiva regolamentazione degli effetti connessi alla controversia de qua.

3. Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis, Cass. 11033/2019, 19071/2018, 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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