Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5249 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. lav., 25/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 25/02/2021), n.5249
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29375/2015 proposto da:
R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SOLE,
rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO BRESSAN, FERRUCCIO
ROVELLI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. (OMISSIS) VENETO ORIENTALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato
DARIO PICCIONI, rappresentata e difesa dagli avvocati EDOARDO NICOLA
FRAGALE, RITA NANETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 221/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 08/07/2015 R.G.N. 1021/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per estinzione del ricorso;
udito l’Avvocato DARIO PICCIONI per delega verbale Avvocato RITA
NANETTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 221 del 2015″ pronunciando nel giudizio tra R.D. e l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. (OMISSIS) “Veneto Orientale”, rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale proposto nei confronti della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Venezia.
2. Il lavoratore aveva agito in giudizio affinchè fosse accertata l’illegittima apposizione del termine ad alcuni contratti conclusi tra le parti, con le conseguenze di legge. Il Tribunale rigettava la domanda.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’Azienda prospettando sette motivi di impugnazione (essendo due motivi indicati come IV).
4. Resiste l’Azienda con controricorso.
5. In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, cui è seguita accettazione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
2. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., S.U., n. 34429 del 2019).
3. Nulla spese.
4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021