Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5249 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5249 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 1649-2017 proposto da:
ANTIGNANI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato GAETANO TORCIA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO UTG DI TERNI, in persona del Prefetto
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente

avverso la sentenza n. 1323/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA,
depositata il 09/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Federico Antignani chiede, con tre mezzi di impugnazione, la
cassazione della sentenza del tribunale di Perugia che, riformando la
sentenza del giudice di pace di Terni, ha rigettato il ricorso in

Data pubblicazione: 06/03/2018

opposizione da lui proposto avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il
prefetto di Terni lo aveva sanzionato, quale obbligato in solido, per la
violazione dell’articolo 142, ottavo comma, del codice della strada.
Col primo mezzo di ricorso si denuncia la violazione e falsa
applicazione degli articoli 341, 25 c.p.c. e 7 RD 1611/33 in cui la
sentenza gravata sarebbe incorsa disattendendo l’eccezione

dell’appello proposto dalla difesa erariale avverso la sentenza dal
giudice di pace di Terni che aveva accolto l’opposizione all’ordinanza
ingiunzione del prefetto di Terni. Il motivo è fondato, alla stregua del
principio che, ai fini della competenza territoriale relativa ai
procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di
pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si
applica la regola del “foro erariale” stabilita nell’art. 7 del r.d. 30
ottobre 1933, n. 1611 relativa alle controversie in cui sia parte
un’Amministrazione dello Stato (SSUU 23285/10).
Deve quindi accogliersi il primo mezzo di ricorso, con
declaratoria di assorbimento del secondo e del terzo (relativi al
merito della decisione della corte perugina), con cassazione della
sentenza impugnata, con rinvio (in conformità a SSUU 18121/16),
al tribunale di Terni, perché quest’ultimo si pronunci sul merito
dell’appello della difesa erariale e provveda anche alla regolazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

dell’Antignani di incompetenza del tribunale di Perugia a conoscere

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e
cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto; rinvia ad
altra sezione del tribunale di Terni, che provvederà anche a regolare
le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017
Il PRes1énte
Felice an
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Ric. 2017 n. 01649 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

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