Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5249 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16769-2005 proposto da:

F.C. CF (OMISSIS), in proprio e nella qualità

di Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. TOSCANA

RECUPERI SRL P.IVA e CF (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G CARDUCCI 4, presso lo studio dell’avvocato TRAINA DUCCIO

MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEGLIO

MASSIMO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA LA SPEZIA in persona del Presidente pro tempore R.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARBIERI PIERO LUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1062/2003 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,

depositata il 30/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Presidente della Provincia di La Spezia in data 30/10/2000 emetteva 5 ordinanze ingiunzione con ognuna delle quali ingiungeva a F.C., in proprio e nella qualità di amministratore unico della società Toscana recuperi s.r.l. (quale obbligato solidale) il pagamento della sanzione amministrativa di L. 5.040.003.

La sanzione amministrativa era inflitta per la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 3 per avere effettuato trasporti di rifiuti indicando nel formulario dati incompleti o inesatti.

Con ricorso del 2/10/2000 il F. proponeva opposizione nanti il Tribunale di La Spezia contestando, preliminarmente, la decadenza per tardiva notifica dei verbali di contestazione e nel merito l’insussistenza della violazione.

La Provincia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice adito con sentenza 6/10/2003 dep. 30/3/2005 respingeva il ricorso.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il F. fondato sul motivo di omessa motivazione circa più punti decisivi della controversia e insufficiente motivazione quanto al punto relativo alla pretesa inesatta compilazione del formulario identificativo del rifiuto.

La Provincia di La Spezia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il giudice a quo ha totalmente omesso ogni motivazione della sua decisione: pur essendo stati dedotti dall’opponente motivi preliminari (tardiva notifica dei verbali di contestazione) e motivi di merito (insussistenza della inesatta compilazione del formulario identificativo del rifiuto e in particolare insussistenza del fatto per il quale era stata contestala l’inesattezza, ossia la mancata sottoposizione del pneumatici trasportati al trattamento di recupero) si è limitato ad osservare che “mai si è raggiunta la prova contraria a quanto rilevato e verbalizzato dagli Agenti di Polizia Provinciale della Spezia”, aggiungendo scarne considerazioni su fatto che una asserita archiviazione del procedimento penale non sarebbe connessa con la sussistenza delle sanzioni amministrative (motivazione di scarsa intelligibilità e della quale, all’interno dell’apparato motivazionale, non si comprende neppure la rilevanza).

Non si comprende quali norme di legge il giudice abbia preso in considerazione, quali circostanze di fatto abbia considerato, quali siano stati in concreto i fatti rilevati e verbalizzati dagli agenti di polizia provinciale, per quali motivi questi fornirebbero la prova della violazione, quali siano state le contestazioni ritenute non provate e disattese. La motivazione è apodittica e solo apparente e pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice del tribunale di La Spezia per la decisione anche sulle spese processuali e con motivazione dei seguenti punti:

sussistenza o insussistenza della decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14;

– sussistenza della violazione contestata in relazione all’eccezione per la quale i pneumatici trasportati sarebbero stati effettivamente sottoposti ai trattamento di recupero;

responsabilità del trasportatore unitamente al detentore e produttore di rifiuti per l’esatta compilazione del formulario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;

rinvia al tribunale di la Spezia in persona di altro giudice.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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