Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5249 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. I, 04/03/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 04/03/2010), n.5249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Elettrica Alca s.n.c. e soci fideiussori A.V. e

C.M., domiciliati in Roma, via di Pietralata 320, presso

lo studio degli avv. Regina e Ricci, rappresentati e difesi dall’avv.

Damone S., come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BancApulia s.p.a., domiciliata in Roma, via di Pietralata 320, presso

l’avv. G. Mazza Ricci, rappresentata e difesa dall’avv. Tancredi G.,

come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2005 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 3 giugno 2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., dr. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna della Elettrica Alca s.n.c., e nei limiti della fideiussione prestata anche dei suoi soci fideiussori A.V. e C.M., al pagamento in favore della BancA-pulia s.p.a.

della somma di Euro 10.940,19, quale scoperto di conto corrente.

Hanno ritenuto i giudici del merito che i rapporti di dare e avere tra la banca e La società convenuta erano stati correttamente ricostruiti sulla base di un’attendibile consulenza contabile, alla quale i debitori avevano opposto censure del tutto generiche e quindi inammissibili. Sicchè, esclusi i lamentati abusi della banca, ne risultava infondata anche la domanda di risarcimento dei danni proposta dai debitori.

Contro la sentenza d’appello ricorrono ora per cassazione la Elettrica Alca s.n.c. e i suoi soci fideiussori A.V. e C.M., che propongono tre motivi d’impugnazione.

Resiste con controricorso la BancApulia s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 62, 194, 196 e 198 c.p.c. lamentando che i giudici del merito si siano fondati su una consulenza redatta senza acquisire la documentazione necessaria alla decisione.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione della L. n. 108 del 1996, lamentando che sia stata erroneamente esclusa la natura usuraria degli interessi applicati dalla banca. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che i giudici del merito ne abbiano apoditticamente disatteso la domanda intesa a ottenere la condanna della banca al risarcimento dei danni loro provocati con le unilaterali modifiche delle condizioni contrattuali.

2. Il ricorso è inammissibile, perchè propone censure generiche e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una consulenza tecnica fondata sulla documentazione contabile acquisita.

I ricorrenti sostengono che non sia stata acquisita tutta la documentazione necessaria, ma non precisano quali documenti risultino mancanti. Sostengono che vi sia stata capitalizzazione trimestrale degli interessi, mentre la consulenza, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, ha rideterminato l’importo del credito vantato dalla banca, appunto escludendo tale capitalizzazione e di conseguenza la natura usuraria degli interessi. Sostengono che la loro domanda di risarcimento dei danni sia stata apoditticamente disattesa, mentre i giudici d’appello hanno rilevato che, essendo fondata la pretesa della banca, non v’è alcun torto di cui i debitori debbano essere risarciti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

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