Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5248 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 935/2020 proposto da:

T.S.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANILO COLAVINCENZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dell’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2810/2019 del TRIBUNALE di

L’AQUILA, depositato il 20/11/2019 R.G.N. 1809/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto n. 2810 depositato il 20.11.2019, il Tribunale di L’Aquila ha respinto il ricorso proposto da T.S.I., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale ha precisato che:

a) il richiedente – fuggito per ragioni di carattere meramente economiche, non avendo in patria un lavoro che gli consentisse di provvedere alle esigenze proprie e dei familiari – non ha allegato di essere esposto a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto che il riferimento a minacce subite da un creditore al quale aveva chiesto un prestito per emigrare in Egitto era, con riguardo alla famiglia, del tutto generico e, con riguardo a lui stesso, del tutto inverosimile essendo – il creditore – garantito dalla garanzia reale fornita, all’atto del prestito, dal terreno posseduto in patria e non rappresentando, inoltre, l’avidità dello zio, ricco e potente, che aveva occupato i terreni della famiglia, un fondato timore di minaccia all’incolumità personale;

c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perchè, con riguardo alla valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, non sono state allegate difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale nel paese di origine nè una situazione di integrazione in Italia (se non quella della frequentazione di corsi di lingua italiana);

3. il richiedente domanda la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver, il Tribunale, infondatamente negato, nonostante la documentazione prodotta, la natura usuraria del debito assunto in patria dal ricorrente, trascurando dunque la condizione di bisogno del richiedente determinata dalla situazione personale;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – per aver, il Tribunale, trascurato, con riguardo alla protezione sussidiaria, la condizione di indigenza e di sottoposizione a un debito gravoso del richiedente nonchè la situazione di violenza generalizzata presente in Bangladesh, confermata altresì dall’emergenza umanitaria determinatasi dalla fuga dei cittadini rohingya in fuga dal (OMISSIS);

3. con il terzo motivo di ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver, il Tribunale, con riguardo alla protezione umanitaria, trascurato la presenza di gravi calamità naturali (monsoni e alluvioni) in Bangladesh e l’impoverimento dei suoi abitanti, nonchè il passaggio in Libia del richiedente che aveva comportato la morte del fratello (a causa di uno scoppio di una bomba);

4. il primo motivo è inammissibile in quanto con esso si denuncia un preteso error in iudicando del Tribunale ma, come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perchè è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 369 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;

5. nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare un errore di diritto che sarebbe stato compiuto dal Tribunale, piuttosto eccepisce che il giudice del merito non avrebbe riscontrato una situazione di indigenza del richiedente nell’assunzione di un prestito a tassi usurari, il che riguarda chiaramente un accertamento di fatto che non può essere riesaminato in questa sede di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. nn. 3340 e 21142 del 2019);

6. il secondo motivo è inammissibile: con riguardo alla valutazione delle condizioni del Paese di provenienza, il principio del cd. non refoulmant opera soltanto a condizione che si verifichi l’esistenza, nel Paese di origine del richiedente la protezione, di una situazione di grave instabilità politica che assurga una gravità tale da costituire un rischio generalizzato per la collettività dei cittadini; come argomentato dal Tribunale sulla base di informazioni tratte da attendibili ed aggiornate fonti internazionali, in Bangladesh non si registra una condizione di conflitto armato interno, e la situazione del distretto di (OMISSIS) (area di provenienza del richiedente) non evidenzia l’attività di gruppi terroristici, registrata unicamente a danno di alcune categorie di persone (sostenitori del partito nazionalista di opposizione, blogger, influencer, editori) fra i quali non rientra il T.;

7. il terzo motivo è inammissibile, avendo, il Tribunale, uniformato la propria decisione ai principi statuiti dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) che hanno assegnato rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019), puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del Contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018);

8. si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304 del 2019), tanto da indurre le Sezioni unite ad accogliere nell’occasione il ricorso proposto dal Ministero, in quanto la decisione del giudice d’appello si era fondata sul solo elemento, isolatamente considerato, della recente assunzione del richiedènte alle dipendenze di un datore di lavoro italiano;

9. insomma, non rileva la circostanza che il paese di provenienza sia uno dei paesi più poveri al mondo, poichè la valutazione comparativa che dev’essere compiuta tra le condizioni di vita in Italia del richiedente la protezione e quelle che il medesimo incontrerebbe nel Paese di origine in caso di rimpatrio deve comunque avere attinenza con i diritti fondamentali della persona e non può tradursi nel puro e semplice confronto tra due differenti stili di vita, in quanto diversamente argomentando – ovverosia laddove si desse rilievo non tanto alla storia personale del richiedente, ma alla condizione, del paese di origine in termini generali ed astratti – si finirebbe per tradire il senso della legge, riducendo la valutazione sulla vulnerabilità personale del soggetto, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ad una sorta di “doppione” dell’apprezzamento che il giudice di merito è chiamato a condurre sulla situazione interna del paese di provenienza ai diversi fini della concessione della tutela sussidiaria (Cass. n. 32964 del 2019);

10. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; non è necessario disporre la regolazione delle spese di lite in assenza di attività difensiva della controparte;

11. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma 1-bis dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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