Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5248 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IOFRIDA Giulia – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18745/2014 r.g. proposto da:

C.F. (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e quale socio

e rappresentante dello studio legale C. e Associati (cod.

fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Ca.Fa.,

presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via di

San Valentino n. 21;

– ricorrente –

contro

EUTELIA s.p.a., in amministrazione straordinaria (cod. fisc.

(OMISSIS)), con sede in Arezzo, alla via Pietro Calamandrei n. 173,

in persona dei suoi commissari straordinari e legali rappresentanti

pro tempore Prof.ssa S.D. ed Avv. P.F.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine

del controricorso, dall’Avvocato Tommaso Manferoce, presso il cui

studio elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Vescovio n. 21;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO depositato in data

06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’Avv. Prof. C.F., in proprio e quale legale rappresentante dello studio legale C. e Associati, ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Arezzo del 5/6 giugno 2014, che, accogliendone parzialmente l’opposizione ex art. 99 L. Fall. e D.Lgs. n. 279 del 1999, art. 53, lo aveva ammesso al passivo dell’amministrazione straordinaria apertasi a carico della Eutelia s.p.a. per la maggior somma (rispetto a quella di cui al decreto di esecutività dello stato passivo) di Euro 141.399,00, oltre CPA ed IVA come per legge, negandogli, però, l’invocato privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2. Resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la suddetta società in amministrazione straordinaria.

1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale confermò il diniego del richiesto privilegio assumendo che, malgrado nell’istanza di ammissione al passivo si facesse riferimento alla natura personale delle prestazioni professionali fornite dall’Avv. Prof. C.F. in favore di Eutelia s.p.a., dall’esame della complessiva documentazione prodotta emergeva, invece, che la collaborazione professionale avesse avuto, sostanzialmente, come referente lo studio associato nel suo insieme, anzichè, singolarmente, il suddetto professionista, benchè figura più eminente di quello studio.

2. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

1) “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2751-bis c.c., n. 2, e art. 2231 c.c., art. 83 c.p.c., R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 1 e 17, con riferimento all’esclusione del riconoscimento del privilegio, ex art. 2751-bis c.c., n. 2, al credito dell’avvocato, facente parte di un’associazione professionale, derivante da prestazione di attività giudiziale”;

2) “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2751-bis c.c., n. 2, e art. 2232 c.c., con riferimento al mancato riconoscimento del privilegio, ex art. 2751-bis c.c., n. 2, al credito dell’avvocato, facente parte di un’associazione professionale, derivante da prestazione di attività stragiudiziale”.

2.1. Con essi si sostiene, quanto alla descritta attività giudiziale, che le prestazioni professionali nei confronti di Eutelia s.p.a. erano state svolte personalmente dall’odierno ricorrente, e che la circostanza che la procura alle liti, nei relativi procedimenti, fosse stata rilasciata anche all’Avv. Ca.Fa. non aveva alcuna rilevanza ai fini dell’esclusione del privilegio oggi dal primo invocato, documentando, semmai, la sussistenza di un autonomo diritto di credito anche di detto secondo professionista; circa, invece, la svolta attività stragiudiziale, si afferma che la motivazione adottata, in parte qua, dal tribunale aretino sarebbe errata perchè fondata su presupposti di fatto non corrispondenti al vero, nè oggetto di accertamento istruttorio o di contraddittorio.

3. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente perchè connesse, sono infondate.

3.1. Giova premettere che il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall’art. 2751-bis c.c., n. 2, garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d’opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale. Quest’ultima fattispecie ricorre necessariamente ogni qual volta venga in considerazione l’ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria (cfr. Cass. n. 5002 del 2000, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 9927 del 2018).

3.2. Certamente il fatto che il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non può comportare dì per sè, quale conseguenza automatica ed indefettibile, la inapplicabilità del privilegio di cui alla citata norma. Tuttavia, è pur sempre necessario che, in siffatta ipotesi, il rapporto di prestazione d’opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorchè comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento (cfr. sostanzialmente in tal senso, ex multis, Cass. n. 22439 del 2009; Cass., n. 17027 del 2013; Cass. n. 9927 del 2018; Cass. n. 15290 del 2018; Cass. n. 20438 del 2018).

3.2.1. In tale prospettiva, peraltro, si è anche affermato che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2. Resta, però, salva l’ipotesi – nella quale il privilegio può trovare applicazione – che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale (cfr. Cass., 31/03/2016, n. 6285del 2016, anch’essa richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 9927 del 2018).

3.3. Orbene, nel caso di specie, come emerge dall’intestazione dell’impugnato decreto (oltre che da quella dell’odierno ricorso), l’Avv. Prof. C.F. ha invocato l’ammissione, in via privilegiata, del credito complessivamente descritto, derivante da prestazioni giudiziali e stragiudiziali svolte nell’interesse di Eutelia s.p.a., dichiarando di agire “in proprio e quale socio e rappresentante legale dello studio legale C. e Associati”, già così facendo ragionevolmente sorgere il dubbio – per le ragioni suesposte – che il rapporto non si fosse svolto soltanto tra la beneficiaria delle prestazioni ed il medesimo personalmente, bensì con quest’ultimo anche nell’interesse della suddetta associazione tra esercenti la professione legale.

3.3.1. L’odierno ricorrente, poi, nemmeno ha fornito, nel giudizio di merito, una prova idonea a far concludere nel senso che, nella specie, il rapporto di prestazione d’opera effettivamente si fosse instaurato, esclusivamente e direttamente, tra lui e la menzionata società, avendo il Tribunale di Arezzo affermato, sulla base di un accertamento in fatto qui, evidentemente, non sindacabile, che, malgrado nell’istanza di ammissione al passivo si facesse riferimento alla natura personale delle prestazioni professionali fornite dall’Avv. Prof. C.F. in favore di Eutelia s.p.a., dall’esame della complessiva documentazione prodotta emergeva, invece, che la collaborazione professionale avesse avuto, sostanzialmente, come referente lo studio associato nel suo insieme, anzichè, singolarmente, il suddetto professionista, benchè questi ne fosse la figura più eminente (cfr. amplius, pag. 3-4 del decreto impugnato).

3.3.2. Il diniego opposto dal tribunale aretino al riconoscimento dell’invocato privilegio, dunque, assolutamente rispettoso dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, risulta affatto immune dai vizi oggi ascrittigli dall’Avv. Prof. C.F., il quale, peraltro, contesta la ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove contenuta nel decreto di quel tribunale, rivelandosi, su questi specifici punti, le sue censure radicalmente inammissibili perchè volte a criticare il merito della decisione impugnata e, in particolare, l’insindacabile indagine sui fatti dalla quale è scaturita la qualificazione giuridica dell’incarico professionale come non di natura personale, completamente obliterando, così, la costante giurisprudenza di legittimità che esclude che la denuncia di violazione di legge possa essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006).

3.3.3. In definitiva, i formulati motivi, pur denunciando, apparentemente, violazioni di legge ad opera del provvedimento impugnato, mostrano entrambi di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

4. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Avv. Prof. C.F., in proprio e nella indicata qualità, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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