Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5248 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5248 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 1641-2017 proposto da:
COMPAGNUCCI SAVIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo studio dell’avvocato MARTA
LETTIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA GAMBINI;
– ricorrente contro

ZAMMIT VITTORIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARLO MIRABELLA 11, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO
AQUILANTI, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO EGIDI;
– con troricorrente contro

ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1502/2016 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 28/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 06/03/2018

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il signor Savio Compagnucci chiede la cassazione della
sentenza della corte di appello di Ancona che, riformando la
sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda da lui proposta nei
confronti della signora Zammit per il pagamento della somma di euro

9.124,91 a titolo di saldo di lavori di impiantistica idraulica da lui
effettuati presso l’abitazione di costei ed ha altresì liquidato in C
4.534,20 il danno causato alla signora Zammit dalle infiltrazioni
conseguite all’inesatta esecuzione dei menzionati lavori idraulici.
Il ricorso si articola su quattro mezzi di impugnazione.
Il primo motivo, riferito alla violazione dell’articolo 171 c.p.c.,
denuncia l’erroneità della sentenza impugnata là dove la stessa ha
dichiarato contumace la società Toro assicurazioni S.p.A., chiamata
in garanzia dal Compagnucci nel giudizio di primo grado, ancorché
tale società risultasse regolarmente costituita nel giudizio di appello.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, risolvendosi in
una “exceptio de iure tertii” (cfr. Cass. 20637/06, Cass. 28464/13).
Il secondo motivo, riferito alla violazione dell’articolo 1667
c.c. ed al vizio di omesso esame di fatto decisivo, denuncia l’errore in
cui la corte marchigiana sarebbe incorsa trascurando che le prime
contestazioni relative all’importo fatturato erano state proposte solo
nel giudizio di primo grado e che le prime contestazioni relative alla
mancata esecuzione di taluni lavori erano state sollevate solo dopo il
decorso di un anno dal compimento dei lavori, con conseguente
decadenza dalla garanzia ex articolo 1667 c.c. La doglianza relativa
alla dedotta violazione di legge va disattesa, perché il termine di
decadenza di cui all’articolo 1667 c.c. riguarda la denuncia per le
difformità e vizi dell’opera e non già la contestazione del prezzo
fatturato per le opere eseguite, né la contestazione dell’effettiva
esecuzione delle opere fatturate. La doglianza di omesso esame di
fatto decisivo – individuato nel mezzo dei gravame nella ritenuta
tardività delle contestazioni mosse dalla committente – è poi
inammissibile, per difetto di decisività di tale fatto.
Ric. 2017 n. 01641 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

7

Il terzo motivo, riferito al vizio di omesso esame di fatto
decisivo, è inammissibile perché attinge la valutazione della
deposizione del teste Stesi, laddove è fermo orientamento di questa
Corte che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei
testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze

credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie
risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice
del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione
una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite
che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte
le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi
tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione
adottata (vedi, da ultimo, Cass. 16056/16).
Il quarto motivo, anch’esso riferito al vizio di omesso esame di
fatto decisivo, attinge la statuizione che ha escluso il concorso di
colpa della danneggiata nella causa azione del danno. Il motivo va
giudicato anch’esso inammissibile, perché non individua un fatto
storico decisivo il cui esame, omesso dal giudice di merito, avrebbe
con certezza orientato diversamente la ricostruzione dei fatti di
causa, ma si limita a contrapporre alla lettura delle risultanze di
causa operata dal giudice quella ritenuta preferibile dal ricorrente,
risolvendosi nella sollecitazione ad una revisione, inammissibile in
sede di legittimità, dell’interpretazione delle risultanze processuali
operata dal giudice di merito.
Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a tutti i motivi
nei quali esso si articola.
Le spese seguono la soccombenza.

Ric. 2017 n. 01641 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-3-

della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo
unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02.

PQM
La Corte rigetta il ricorso.

giudizio di cassazione, che liquida in C 3.000, oltre C 200 per esborsi
ed oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017
Il Pre •Kiihy
Ferice Mnr4a

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA