Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5248 del 06/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5248 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 12878-2008 proposto da:
STRUFFALDI ALFIERO STRLFR52TO3C782S quale erede
coniuge superstite della signora BIONDI MARIA,
MENCATTINI ROBERTO MNCRRT66H13E202K, MENCATTINI
RICCARDO MNCRCR64M01E202W, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio
dell’avvocato PONTESILLI MARIO, rappresentati e
difesi dall’avvocato ORDINI ANTONIO giusta delega a
margine;
– ricorrenti contro

1

Data pubblicazione: 06/03/2014

ITAL ASSIC SPA, BUGIANTELLI GIACANELLI AVELIA,
LUCARONI FABRIZIO, LUCARONI ENZO & C SNC, LUCARONI
SARA, LUCARONI ANTONELLO, LUCARONI LINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

2

di FIRENZE, depositata il 15/01/2008, R.G.N. 1464/03;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenza in data 19 marzo 2002 il Tribunale di
Siena, pronunciando sulle domande di risarcimento danni
conseguenti ad un incidente stradale che aveva provocato il
decesso di entrambi i conducenti, ritenuta la responsabilità

semicarregiata di pertinenza di Enzo Lucaroni, rigettò la
domanda proposta da Maria Biondi, Riccardo Mencattini e
Roberto Mencattini, rispettivamente madre e fratelli di
Simone Mencattini.
.2 – Con sentenza in data 13 dicembre 2007 – 15 gennaio 2008
la Corte d’Appello di Firenze rigettò l’appello dei
soccombenti.
La Corte

territoriale

osservò per quanto

interessa:

l’autoarticolato condotto dal Lucaroni teneva una velocità
compatibile con il mezzo e la tipologia stradale; esso
procedeva correttamente al centro della semicarreggiata di
pertinenza, considerato che stava terminando una curva
sinistrorsa di difficile impostazione e che aveva lasciato
oltre mezzo metro da ciascun lato; l’urto era avvenuto 60 cm.
all’interno della semicarreggiata del Lucaroni, per cui si
sarebbe verificato anche se il Lucaroni si fosse mantenuto
ancor più sulla destra; l’auto condotta dal Mencattini aveva
tenuto una traiettoria anomala.
.3 – Avverso la suddetta sentenza Alfiero Struffaldi, coniuge
superstite ed erede di Maria Biondi, Riccardo Mencattini e
3

esclusiva di Simone Mencattini per avere invaso l’opposta

Roberto Mencattini hanno proposto ricorso per cassazione
affidato ad unico motivo.
Gli

intimati,

Italiana

Assicurazioni

S.p.A.,

Avelia

Bugiantelli Giacanelli, Fabrizio Lucaroni, Sara Lucaroni,
Antonello Lucaroni, Lina Lucaroni, Lucaroni Enzo & C. S.n.c.,

MOTIVI DELLA DECISIONE

.1 – Con l’unico motivo i ricorrenti adducono violazione e
falsa applicazione del’art. 2054, II comma c.c. e omesso
esame o quanto meno insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assumono i ricorrenti che il giudice di merito, pure nella
totale incertezza sulla causa e sulle responsabilità dl
sinistro, in mancanza di qualsiasi prova diretta o indiretta,
nella totale incertezza delle stesse relazioni tecniche di
parte e di ufficio, ha ritenuto di attribuire la
responsabilità esclusiva del sinistro a Simone Mencattini,
escludendo a priori, cioè senza darne alcuna giustificazione
o motivazione, alcuna indagine in ordine al comportamento di
Enzo Lucarini.
Ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui per il superamento della presunzione di colpa
concorsuale posta dall’art. 2054, comma 2 c.c. non è
sufficiente l’accertamento in concreto della colpa di uno dei
conducenti, occorrendo anche che l’altro fornisca la prova
liberatoria, dimostrando di avere fatto tutto il possibile
4

non hanno espletato attività difensiva.

per evitare l’incidente, riferite le sentenze ritenute
significative ai fini della decisione, i ricorrenti hanno poi
esaminato le risultanze processuali, con particolare
riferimento alle consulenze tecniche.
.2 –

La Corte intende dare continuità al proprio

1028) secondo cui, in tema di sinistri derivanti dalla
circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito
relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente,
all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli,
alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e
alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento
dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità
tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso,
si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto
al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a
base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,
correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e
ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il
conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova
liberatoria di cui all’art. 2054 c.c.
Contrariamente all’assunto, la Corte territoriale (solo la
cui sentenza è oggetto di esame in questa sede, con
conseguente inammissibilità delle argomentazioni riguardanti
la decisione del Tribunale), in esito alla valutazione delle
risultanze processuali – attività implicante accertamenti di
5

orientamento (confronta Cass. Sez. III, 25 gennaio 2012, n.

fatto e valutazioni di esclusiva pertinenza del giudice di
merito – è stata in grado di ricostruire l’incidente ed ha
valutato il comportamento rispettivamente tenuto dai due
conducenti che ne sono rimasti coinvolti. Per quanto
riguarda, in particolare, il Lucaroni, la sentenza impugnata

responsabilità: a) nella situazione concreta non era da lui
esigibile una condotta di guida diversa; b) in ogni caso la
rilevante invasione della semicarreggiata di sua pertinenza
da parte del Mencattini ha reciso il nesso causale tra la
condotta del Lucaroni e l’evento, che egli non avrebbe
comunque potuto scongiurare.
.3 – Sotto diverso profilo, il ricorso presenta una duplice
ragione di inammissibilità che va ravvisata nella violazione
dell’art. 366-bis c.p.c. – applicabile ratione temporis – e
dell’art. 366. n. 6 c.p.c.
In primo luogo, manca del tutto il momento di sintesi
necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso ma
anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la
motivazione della sentenza impugnata si riveli,
rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria,
mentre il quesito di diritto non postula l’enunciazione di un
principio fondato sulla norma indicata, ma chiede alla Corte
di verificare la correttezza della sentenza impugnata.
In secondo luogo, (confronta, tra le altre, Cass. Sez. Un. n.
28547 del 2008; Cass. Sez. III n. 22302 del 2008) non indica
6

ha addotto due rationes decidendi idonee ad escluderne la

’`glq

s pecificamente in quale sede processuale le consulenze cui fa
riferimento risultino prodotte nella fase di merito e non le
produce n sede di legittimità.
.4 – Pertanto il ricorso è inammissibile. Non luogo a
provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese del
giudizio di cassazione.
Roma 14.1.2014.
Il Consigliere stensore

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Si attesta la registrazione presso

non avendone gli intimati sostenute.

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