Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5248 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25105-2005 proposto da:

B.T. (OMISSIS), in proprio e quale

titolare dell’omonima ditta individuale B.T.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato MANCINI ANDREA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAMISASSI MARCO;

– ricorrente –

contro

ASL/(OMISSIS) CUNEO in persona del Direttore Generale e

legale

rappresentante pro tempore Dott. L.O., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 378/2005 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il

20/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato CONTALDI Mario, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.T. proponeva opposizione avverse l’ordinanza ingiunzione emessa dal direttore della ASL n. (OMISSIS) con la quale gli era applicata la sanzione amministrativa di Euro 20.658,00 per avere illecitamente somministrato a due bovini di sua proprietà sostanza anabolizzante.

Il ricorrente eccepiva l’intervenuta decadenza ed estinzione dell’obbligazione per l’inosservanza del termine di giorni 90 previsto dal D.Lgs. 507 del 1999, art. 102; chiedeva accertarsi se le analisi e i relativi – risultati fossero attendibili e che doveva essere disposta CTU per l’analisi dei campioni di urina prelevati ai bovini; in subordine, chiedeva l’applicazione del regime della L. n. 689 del 1981, art. 8 e la riduzione della sanzione.

L’ASL (OMISSIS) di Cuneo si costituiva per chiedere la reiezione dell’opposizione.

li Tribunale di Cuneo, con sentenza depositata in data 20/7/2005 respingeva l’opposizione proposta per i seguenti motivi:

ad integrare la fattispecie sanzionata di illecita somministrazione di sostanze anabolizzanti era sufficiente il suo riscontro sul campione esaminato e la ritualità delle analisi di laboratorio che ne avevano permesso l’accertamento; l’attività istruttoria richiesta dall’opponente era del tutto inutile perchè relativa a circostanze pacifiche, ovvero di natura esplorativa;

– la norma di Legge (D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 102) invocata per sostenere la decadenza e l’estinzione dell’obbligazione era inconferente sia perchè aveva introdotto un termine solo ordinatorio, sia perchè applicabile agli illeciti depenalizzati commessi prima dell’entrata in vigore della legge, mentre l’illecito de quo era stato commesso successivamente;

– la L. n. 689 del 1981, art. 8 non era applicabile perchè disciplinava solo il concorso formale, mentre nella fattispecie erano state commesse due violazioni in cumulo materiale in quanto aventi ad oggetto due distinti animali.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B. T. deducendo 2 motivi; l’ASL di Cuneo resiste con controricorso; il ricorrente ha presentato memoria con estratto di sentenza di fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che il fallimento del ricorrente è intervenuto in data 10/11/2005 come documentato nell’estratto depositato dal suo difensore, ossia dopo il deposito della sentenza impugnata, dopo il conferimento della procura per il ricorso per Cassazione e dopo la notifica di quest’ultima; pertanto non spiega alcun effetto nel presente giudizio di Cassazione:

– nè sotto il profilo della capacità processuale del ricorrente perchè “la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto – e per essa al curatore – è concessa eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione nè il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di capacità” (Cass. 30.8.2004 n. 7418;

27.2.2003 n. 2965; S.U. 21.7.1998 n. 7132 e, più recentemente, Cass. 2/7/2010 n. 15713);

– nè ai fini dell’interruzione del processo perchè,come costantemente affermato da questa Corte, “il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dall’art. 299 e segg.

cod. proc. civ., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poichè tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità” (Cass. 1/12/2003 n. 18300 e, più recentemente, Cass. 28/4/2010 n. 10218).

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio motivazionale con riferimento alla mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti;

il motivo e inammissibile:

con riferimento ai capitoli di prove per testi perchè la censura non riporta i capitoli della prova non ammessa e pertanto non consente a questo giudice di vetrificare, soltanto sulla base del contenuto del ricorso e senza procedere ad inammissibili indagini attraverso altri atti del processo (secondo il principio della autosufficienza del ricorso) la decisività della prova (cfr. ex plurimis e da ultimo Cass. Sez. 2 23/4/2010 n. 9748);

con riferimento alla mancata ammissione di CTU perchè, nel caso concreto il ricorrente non spiega in che cosa consisterebbero le ragioni che rendevano necessaria una consulenza tecnica in presenza di una analisi di laboratorio immune da concrete censure nè fa cenno al fatto di averle adeguatamente rappresentate al giudice a quo, la cui mancata pronuncia sulla istanza in questione non può, conseguentemente, costituire ragione di cassazione della impugnata sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione.

Nè può ritenersi idonea a dare concretezza e specificità alla censura l’affermazione per la quale i Laboratori che avevano svolto le analisi non sarebbero stati accreditati SINAL (acronimo del Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei laboratori):

l’accreditamento attesta semplicemente la competenza tecnica del laboratorio e garantisce gli utenti, attraverso verifiche tecniche periodiche, sulla competenza ed imparzialità dei Laboratori nella effettuazione delle prove accreditate; l’accreditamento riguarda il laboratorio e non la consulenza; non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni del Laboratorio e la mancanza di accreditamento non esclude la correttezza delle modalità di esecuzione delle analisi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 102 e della L. n. 689 del 1981, art. 8 assumendo che se il giudice avesse correttamente applicato il citato art. 102 avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dal diritto di esigere la sanzione e se avesse applicato l’art. 8 avrebbe dovuto ridurre la sanzione applicata. Entrambe le doglianze sono del tutto prive di fondamento: come correttamente evidenziato dal primo giudice:

– Il D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 102 (che impone all’autorità giudiziaria di trasmettere entro 90 giorni gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi) non è applicabile alla fattispecie in quanto relativo ai reati trasformati in illeciti amministrativi, ossia agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, mentre la violazione per cui è processo è successiva; in ogni caso nessuna norma stabilisce la perentorietà dei termine, nè ricollega una decadenza al decorso dello stesso;

– la disposizione della L. n. 689 del 1981, art. 8 non poteva essere applicata perchè la norma mitiga il regime sanzionatorio per la pluralità di violazioni commesse con unica azione (cd. concorso formalmente nella fattispecie le violazioni sono state commesse su due distinti animali e, quindi, con due azioni diverse.

Per la prima volta con il ricorso per Cassazione il ricorrente deduce l’intervenuta decadenza ai sensi.

della L. n. 689 del 1981, art. 14 per decorso del termine per la notifica degli estremi della violazione, ma il motivo è inammissibile perchè non dedotto con l’opposizione; solo per completezza di argomentazione si osserva che, per la sua assoluta genericità, non consente neppure di individuare gli elementi necessari al calcolo dell’asserito decorso del tempo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e, in applicazione dell’art. 385 c.p.c. il ricorrente deve essere condannato a pagare all’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Cuneo le spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna B.T. al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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