Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5248 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3852-2015 proposto da:

D.Q.A.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI OLIMPIONICI 83, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

BELTRAMI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del responsabile dell’Ufficio Credito e Legale dell’Area

Territoriale Centro e Sardegna, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. FRIGGERI 82, presso lo studio dell’avvocato MARIO FIANDANESE,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6816/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 29/10/2013 e depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 16 dicembre 2013, ha rigettato il gravame di D.Q.A.W. avverso l’impugnata sentenza che aveva rigettato la sua domanda di condanna della Banca Antoniana Popolare Veneta al risarcimento del danno per l’acquisto non autorizzato e a lui addebitato di azioni Sonera e covered warrant Generali.

La Corte ha ritenuto che, nonostante l’avvenuto disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce, la riferibilità degli ordini di acquisto al D.Q. fosse dimostrata da una pluralità di elementi presuntivi (l’elevato numero di operazioni finanziarie analoghe e incontestate eseguite nell’interesse del cliente, il lungo tempo intercorso dalla ricezione dei primi estratti conto, ecc.); inoltre, ha ritenuto che l’argomento della rischiosità dell’acquisto fosse nuovo, in quanto tardivamente introdotto in appello per farne derivare l’obbligo, invece insussistente, della forma scritta degli ordini.

Avverso questa sentenza D.Q.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui si è opposto il Monte dei Paschi di Siena.

Il primo motivo è inammissibile: esso denuncia violazione del t.u. n. 58 del 1998, art. 23, che pone a carico della banca l’onere di dimostrare di avere agito con la specifica diligenza richiesta, ma non coglie la ratio decidendi in relazione alla domanda con la quale l’attore aveva dedotto di non essere l’autore degli ordini di acquisto dei titoli, domanda ritenuta infondata all’esito di un giudizio di fatto incensurabile in cassazione; l’argomento circa la rischiosità dell’acquisto e, quindi, la violazione degli obblighi di comportamento a carico della banca (cui si riferisce la richiamata disposizione) è stato ritenuto nuovo e, quindi, inammissibile dalla Corte d’appello con statuizione non specificamente censurata nel motivo in esame.

Ne consegue l’inammissibilità del secondo motivo che denuncia violazione della L. n. 1 del 1991, art. 6, con riguardo agli obblighi informativi a carico della banca, che non ha avuto rilievo nella decisione impugnata.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi (cento).

Sussistono i presupposti di legge per il pagamento del contributo raddoppiato a carico del ricorrente.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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