Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5247 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30230-2014 proposto da:

COMUNE di CAPRARICA DI LECCE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il

Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato M.

GABRIELLA SPATA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

I.P., I.L., I.M., I.A., in

rappresentazione di I.C., le figlie L.F.,

L.J., tutti eredi di I.G.U. e di P.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso

lo studio del Dott. MARCO GARDINi, rappresentati e difesi

dall’avvocato PANTALEO GABRIELI TOMMASI giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentali;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 364/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

10/04/2014, depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 364 del 2014, pronunciata in sede di giudizio di rinvio (a seguito della cassazione di una precedente sentenza della corte leccese, in parziale accoglimento del ricorso del Comune di Caprarica), ritenendo congruo il valore di Lire 60.000/mq, in relazione al fondo oggetto di occupazione espropriativa parte del suddetto Comune, ha condannato quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 25.504,77, oltre rivalutazione monetaria dal 1989 ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al soddisfo, in favore dei privati espropriati (in epigrafe indicati) e li ha condannati alle spese del precedente giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.

Avverso questa sentenza il Comune di Caprarica ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo, la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3, in relazione all’art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale, nel condannare il Comune a corrispondere la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma annualmente rivalutata, avrebbe trascurato che su tali aspetti si era ormai formato il giudicato (per effetto della statuizione, contenuta nella sua precedente sentenza n. 123 del 2004 – anteriore al giudizio di rinvio – che, nel confermare in parte qua la sentenza del tribunale, aveva diversamente statuito sulla decorrenza della rivalutazione e degli interessi).

I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi: con primo lamentano che, pur avendo la Corte Cassazione affidato al giudice del rinvio compito di rielaborare correttamente risarcimento del danno, ingiustificatamente poi la Corte territoriale ha determinato il valore del fondo tenendo conto dei risultati solo di una delle due espletate c.t.u.; con il secondo lamentano il regolamento delle spese processuali contenuto nella sentenza gravata.

Il motivo prospettato dal ricorrente principale è palesemente infondato. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito (nella specie, per irreversibile trasformazione di un’area da parte della P.A.), hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una componente, al pari di quella dalla somma attribuita a svalutazione monetaria, la configura il risarcimento di diverso danno. Ma soltanto espressione monetaria del danno medesimo (Cass. n. 18243 del 2015); pertanto “non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e 11 giudice dell’impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata” (Cass. 15709 del 2011).

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è infondato, atteso che esso, facendo leva sulla necessità per il giudice del rinvio di rielaborare tutta la dinamica valutativa del danno, mira comunque ad introdurre una censura concernente la stima del fondo operata dalla Corte territoriale (e l’utilizzo di una c.t.u. piuttosto che un’altra), valutazione rientrante tra compiti del giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità; il secondo, invece, è fondato, dovendo il giudice del rinvio attenersi al principio della soccombenza, applicato all’esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (Cass. n. 20289 del 2015).

Le memorie depositate dalle parti non scalfiscono le conclusioni della predetta relazione che è condivisa dal collegio.

Pertanto, il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale sono rigettati; il secondo motivo del ricorso incidentale è accolto e, decidendo sulle spese del precedente giudizio di cassazione, del giudizio di rinvio e del presente grado, le compensa integralmente, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio; resta ferma la regolamentazione delle spese relativa alle altre fasi processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale e, decidendo nel merito, dispone l’integrale compensazione delle spese processuali del precedente giudizio di cassazione, del giudizio di rinvio e del presente grado.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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