Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5247 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LICINIO CALVO 14, presso lo studio dell’avvocato REGGIO

D’ACI MICHELA, che lo rappresenta e difende con procura speciale rep.

59452 del 4/1/2011 unitamente agli avvocati SINAGRA FULVIO, MISTRETTA

FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGIONE AGRIGENTO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato ROMA, VIA ANDREA

DORIA 16/C presso lo studio dell’avvocato MONGIOVI’ ALFONSO che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 301/2005 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 26/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Michela REGGIO D’ACI, difensore con procura del

ricorrente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data (OMISSIS) il Nucleo Operativo ecologico dei Carabinieri di Palermo elevava verbali di accertamento di illeciti amministrativi per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 (sanzionata dall’art. 52) nei confronti di S.R., in qualità di amministratore delegato della società T.U.A. s.r.l. per omessa tenuta del registro di carico e scarico rifiuti pericolosi. In data 21/10/1997 La Provincia Regionale di Agrigento gli notificava l’atto di accertamento della violazione e in data 18/11/2002 gli notificava, sempre nella qualità di amministratore delegato, ordinanza ingiunzione con la quale gli era inflitta la sanzione di Euro 15.493,71.

L’ingiunto proponeva opposizione all’ordinanza-ingiunzione eccependo sia il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto al momento dell’accertamento della violazione non rivestiva la carica di amministratore delegato sia la prescrizione della sanzione per il decorso del termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28.

La Provincia Regionale di Agrigento si costituiva per contestare le avversarie difese e per chiedere rigetto del ricorso.

Con sentenza del 26/4/2005 il Tribunale rigettava l’opposizione osservando:

– che la responsabilità dello S., risiedeva nel fatto che egli era amministratore della persona giuridica tenuta al rispetto della prescrizione violata;

che la prescrizione non era maturata perchè interrotta dalla racc.ta A.R. (OMISSIS) con la quale “lo S. era invitato a presentarsi presso l’Ufficio Regionale di Agrigento per essere sentito in relazione al ricorso da lui proposto, nonchè dal verbale di audizione dell’interessato in data 14/1/1998. Lo S. propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Provincia Regionale di Agrigento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 6 in quanto egli non sarebbe stato nè l’autore della violazione nè il legale rappresentante della TUA s.r.l. (ossia la persona giuridica obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti), ne l’amministratore delegato, ma un semplice amministratore.

La circostanza che lo S. non fosse il legale rappresentante della T.U.A. s.r.l. è del tutto irrilevante perchè la decisione impugnata non fonda la responsabilità dello S. sul rapporto di rappresentanza, ma sul fatto che a lui personalmente fosse riferibile, quale amministratore (sul quale, quindi, grava l’obbligo di tenuta dei registri, obbligatori), la condotta omissiva contestata; l’affermazione (sia pure implicitamente enunciata) per la quale l’autore della condotta sanzionata ne risponde, costituisce esatta applicazione della normativa; il ricorrente nell’opposizione ha contestato la qualifica formale, ma non la concreta riferibilià allo stesso dell’omissione contestata e, ricorrendo per Cassazione, non deduce un vizio di motivazione, ma un vizio di violazione di legge che per le sovra esposte ragioni è del tutto insussistente.

2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28″ in quanto il giudice avrebbe erroneamente escluso che fosse maturata la prescrizione quinquennale attribuendo efficacia interruttiva della prescrizione ad atti privi di tale efficacia e, in particolare, all’invito rivolto dalla provincia allo S. a comparire per essere sentito e al verbale di audizione. Questa Corte, in via generale, ha già ripetutamente al” fermato che “ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora, il debitore ai sensi dell’art. 2343 c.c.” (Cass. sez. 1″, 13 luglio 2001, n. 9520, Cass., sez. 1, 27 aprile 1999, n. 4201; Cass. 18/1/2007 n. 1081).

Con specifico riferimento agli atti procedimentali costituiti dalla convocazione e audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta (adempimenti procedimentali previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 18), questa Corte ha chiarito le ragioni per le quali il compimento, da parte della P.A., di un atto tipico del procedimento sanzionatorio vale ad interrompere la prescrizione.

Questa Corte ha inoltre osservato che ciò si giustifica perchè L’instaurazione del procedimento amministrativo (mediante il verbale di contestazione) e la sua prosecuzione (mediante i successivi atti previsti dalla legge) “stanno ad esprimere l’esercizio della pretesa sanzionatoria e quindi del diritto di credito nascente in capo all’amministrazione dalla commissione della violazione”, sicchè “si è in presenza (…) di un comportamento opposto all’inerzia del creditore che costituisce il fondamento dell’istituto della prescrizione” (cfr. la fondamentale Cass. 5230/1995, cui sono seguite numerose pronunce conformi, tra le quali, da ultimo, Cass. 3124/2005 e 1081/2007). La pronuncia invocata dal ricorrente (Cass. sez. lav.

17/9/2002 n. 13627, richiamata, solo con un obiter dictum, da Cass. sez. 1 9/3/2006 n. 5063 che ha rilevato che nell’invito mancherebbe la formulazione di una pretesa sanzionatoria) ha effettivamente negato l’efficacia interruttiva dell’audizione del trasgressore, sul rilievo che “non ogni atto che interviene nel corso del procedimento amministrativo previste dalla legge per l’accertamento della violazione e per la irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto della Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e quindi costruisce esercizio della pretesa sanzionatoria”.

Tuttavia tale pronuncia è stata ritenuta, da successiva decisione (Cass. sez. 2 26/11/2008 n. 28238), un precedente rimasto isolato e, soprattutto, che non tiene conto delle considerazioni poste a base dell’opposto orientamento introdotto dalla richiamata Cass. 5230/1995, incentrate sull’inerzia del creditore quale fondamento dell’istituto della prescrizione e sulla insussistenza, invece, di alcuna inerzia della P.A. ove quest’ultima coltivi il procedimento sanzionatorio previsto dalla legge.

Non vi sono motivi per discostarsi da questo più recente orientamento e, anzi, occorre ulteriormente rilevare che l’audizione dell’interessato che ne ha fatto richiesta costituisce una condizione di validità del procedimento e dell’atto amministrativo la cui mancanza da luogo ad un vizio insanabile rilevabile anche di ufficio (Cass. 22/7/2009 n. 17104); pertanto seppure l’audizione non ha lo scopo immediato di formulare una pretesa sanzionatoria, essendo invece diretta a consentire all’intimato di far valere le proprie difese ed eventualmente evitare un contenzioso, è certamente un atto finalizzato anche all’esercizio della pretesa sanzionatoria e addirittura indispensabile, a pena di nullità dell’ordinanza ingiunzione, se, come nella specie, lo stesso interessato abbia chiesto l’audizione.

Tale adempimento, dunque, esprime la volontà dell’Amministrazione di coltivare il procedimento amministrativo diretto all’irrogazione della sanzione e per tale ragione ha pieno effetto interruttivo.

Pertanto anche il secondo motivo è infondato e il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrenze al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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