Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5246 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.28/02/2017), n. 5246
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24757-2014 proposto da:
D.F., (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA SALARIA, 259, presso lo studio dell’avvocato MARCO
PASSALACQUA, rappresentati e difesi dagli avvocati ANGELO BONETTA,
GIANLUCA RUBINO e PIETRO PAOLO FUNARI giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in
persona del Curatore fallimentare elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
CARIDI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
S.M.A. S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del suo procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI
15, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MIOLI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ANGELO MASTANDREA in virtù di
delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
BCC GESTIONE CREDITI – SOCIETA’ FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEI
CREDITI – S.P.A. (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo), C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore
Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 101
presso lo studio dell’avvocato ENRICO MORMINO, rappresentata e
difesa dall’avvocato RAFFAELE GRASSI, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA CREDITO COOPERATIVO SOC, COOP. A R.L.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.P.A., EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimati –
avverso il decreto N. 28/2012 del TRIBUNALE di COSENZA, emesso il
09/07/2014 e depositato il 30/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito l’Avvocato Angelo Mastrandrea, per la S.M.A. S.P.A., che si
riporta agli scritti.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Con decreto del 30 luglio 2014 il Tribunale di Cosenza dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta, ai sensi della L. Fall., art. 98, dalla (OMISSIS) s.p.a. avverso il decreto con il quale il giudice delegato rendeva esecutivo lo stato passivo del fallimento.
(OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi: in primo luogo,, evidenzia che erroneamente il tribunale ha rigettato l’istanza di ricusazione del giudice delegato formulata dalla ricorrente, perchè se è vero che tale istanza era stata già rigettata nella precedente fase di verifica dello stato passivo, è anche vero che, anzicchè limitarsi a rimarcare la non impugnabilità dell’ordinanza di ricusazione, avrebbe dovuto riesaminare il profilo unitamente alla decisione sul merito del giudizio; in secondo luogo lamenta l’erroneità del decreto nella parte in cui ha negato la legittimazione del fallito a proporre l’impugnazione dei crediti ammessi ai sensi della L. Fall., art. 98.
I resistenti hanno depositato controricorso. Il secondo motivo, il cui esame deve – per ragioni di ordine logico – essere condotto prioritariamente, è palesemente infondato.
Come osservato da Cass. n. 7407 del 2013 “la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perchè privi di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dalla L. Fall., art. 43, che sancisce, per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore, nonchè per l’espressa previsione di cui alla L. Fall., art. 98, a tenore del quale il decreto con cui 11 giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito” (cfr. in tal senso pure Cass. n. 119 del 2016).
La reiezione del secondo motivo determina l’assorbimento del primo. Quest’ultimo è inoltre privo di decisività perchè resta l’ulteriore ratio decidendi non specificamente censurata dal ricorrente: la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto assorbita la questione del riesame dell’istanza di ricusazione dal riscontro del difetto della legittimazione attiva del fallito e solo ad abundantiam ha rimarcato la non impugnabilità dell’ordinanza di ricusazione.
(OMISSIS) s.p.a. e SMA s.p.a. hanno depositato memorie; la memoria critica del ricorrente non ha apportato elementi idonei a modificare le conclusioni della proposta sopra trascritta che il Collegio condivide. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di ciascuno dei controricorrenti, oltre accessori.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017