Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5246 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IOFRIDA Giulia – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18026/2014 r.g. proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA soc. coop. (p. iva (OMISSIS)),

con sede in (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore D.R., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Pietro Cantalamessa, con il quale elettivamente domicilia in Roma,

alla via G. Pisanelli n. 40, presso lo studio dell’Avvocato Bruno

Biscotto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

curatore, dott.ssa A.M.G., rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del controricorso,

dall’Avvocato Luca Troiani, unitamente al quale elettivamente

domicilia in Roma, alla via Tacito n. 90, presso lo studio

dell’Avvocato Alessandra Piana;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO depositato in data

06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Banca di Credito Cooperativo Picena soc. coop. ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, resistito dalla curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., avverso il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno, del 6 giugno 2014, reiettivo dell’opposizione L. Fall., ex art. 98 dalla prima promossa contro la mancata ammissione al passivo della suddetta procedura concorsuale, in via privilegiata ipotecaria, del proprio credito di Euro 950.908,83.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

3. Il Collegio rileva che, successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale, è stato depositato in cancelleria, dalla Banca ricorrente, un atto di rinuncia al ricorso, cui ha poi sostanzialmente aderito, mediante presa d’atto, il Fallimento controricorrente, “con spese interamente compensate tra le parti”.

3.1. L’atto è ritualmente sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, sicchè risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c., rendendo, altresì, inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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