Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5246 del 21/02/2019
Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5246
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IOFRIDA Giulia – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18026/2014 r.g. proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA soc. coop. (p. iva (OMISSIS)),
con sede in (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore D.R., rappresentata e difesa,
giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato
Pietro Cantalamessa, con il quale elettivamente domicilia in Roma,
alla via G. Pisanelli n. 40, presso lo studio dell’Avvocato Bruno
Biscotto;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del
curatore, dott.ssa A.M.G., rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta a margine del controricorso,
dall’Avvocato Luca Troiani, unitamente al quale elettivamente
domicilia in Roma, alla via Tacito n. 90, presso lo studio
dell’Avvocato Alessandra Piana;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO depositato in data
06/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Banca di Credito Cooperativo Picena soc. coop. ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, resistito dalla curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., avverso il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno, del 6 giugno 2014, reiettivo dell’opposizione L. Fall., ex art. 98 dalla prima promossa contro la mancata ammissione al passivo della suddetta procedura concorsuale, in via privilegiata ipotecaria, del proprio credito di Euro 950.908,83.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..
3. Il Collegio rileva che, successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale, è stato depositato in cancelleria, dalla Banca ricorrente, un atto di rinuncia al ricorso, cui ha poi sostanzialmente aderito, mediante presa d’atto, il Fallimento controricorrente, “con spese interamente compensate tra le parti”.
3.1. L’atto è ritualmente sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, sicchè risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c., rendendo, altresì, inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019