Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5246 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5246 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 19762/20’17 R.G.,
sollevato del Tribunale di Torino con ordinanza del 4/8/2017 nel
procedimento vertente tra ACCORNERO CRISTIANO, da una
parte, e REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, dall’altra, ed
iscritto al n. 4741/2017 R.G. di quell’ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, che, visto l’art.
380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio,
ritenga fondata l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, e
dichiari competente il Tribunale di Aosta, con le conseguenze di legge.

Data pubblicazione: 06/03/2018

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 4.8.2017 il Tribunale di Torino ha richiesto di
ufficio ex art. 45 cpc regolamento in ordine alla competenza a
decidere la causa introdotta da Accornero Cristiano nei confronti

proposto dall’Accornero avverso sentenza del GP di Aosta n.
28/2016, che aveva rigettato l’opposizione ad ordinanza
ingiunzione per violazione del cds.
Il tribunale ha prospettato il conflitto negativo di competenza
atteso che, in precedenza, il Tribunale di Aosta aveva declinato
la propria competenza per territorio a conoscere la medesima
causa, in favore del Tribunale di Torino, quale luogo in cui ha
sede l’avvocatura dello Stato, foro erariale.
Il PG Celeste ha proposto l’accoglimento dell’istanza essendo
competente il Tribunale di Aosta posto che , ai fini della
competenza territoriale relativa a procedimenti di appello
avverso sentenze del GP in materia di opposizione a sanzioni
amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita
nell’art. 7 del r.d. n.1611/1933 relativa alle controversie in cui
sia parte un’amministrazione dello Stato (Cass. S.U. 18.11.2010
n. 23285, Cass. 2.3.2017 n. 5338, Cass. 12.1.2015 n. 185).
Il Collegio condivide la richiesta.
Donde la declaratoria di competenza del Tribunale di Aosta.
P.Q.R.

della Regione autonoma Valle d’Aosta, in giudizio di appello

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza e dichiara la
competenza del Tribunale di Aosta, cui rimette la causa previa
riassunzione nei termini di legge.

Roma 21 dicembre 2017.

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