Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5246 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21905-2005 proposto da:

QUAMCAR DI MARIO QUADU SAS CF (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore Q.M., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA F. DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI

LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BASSU

FILIPPO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA SASSARI in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore Dott.ssa G.A., elettivamente domiciliato

in ROMA,, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato

ACCARBO PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato AZZENA FRANCESCO

ANTONIO SALVATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2005 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 02/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con verbale del 10/4/2000 la Guardia di Finanza accertava presso la sede della Quamcar s.a.s. la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, commi 1 e 2 (violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico dei rifiuti.

Con ordinanza notificata il 11/10/2000 la Provincia di Sassari emetteva, nei confronti della suddetta società, ordinanza con la quale ingiungeva il pagamento della sanzione: amministrativa di L. 70.007.000 per la violazione della sopra richiamata disposizione.

Con ricorso in data 8/11/2000 Q.M. in proprio e quale legale rappresentante della Quamcar s.a.s. proponeva opposizione.

L’amministrazione provinciale si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza del 2771/2005 il Tribunale di Sassari respingeva l’opposizione rilevando che l’attività svolta dall’ingiunta si concretizzava in un’attività del riciclo e cannibalizzazione di veicoli usati, classificabili come rifiuti speciali e che era irrilevante il fatto che i veicoli o parti di essi fossero oggetto di cessione dalla società del Q. alla sua ditta individuale o che venissero riutilizzaci dalla Quamcar come materia prima perchè l’eventuale riutilizzazione economica non ne avrebbe fatto venir meno la qualità di rifiuto e perchè i veicoli vetusti e inidonei al loro uso primario dei quali si disfano i proprietari sono rifiuti ai fini della disciplina applicabile.

Lo stesso giudice, peraltro, accogliendo la domanda subordinata, riduceva la sanzione a Euro 7.747,00.

Avverso la decisione ha proposto ricorso la società Quamcar s.a.s.

sulla base di due motivi: la violazione del D.L. n. 138 del 2002, art. 14 (di interpretazione autentica della definizione di rifiuto) e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Resiste con controricorso la Provincia di Sassari.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo la società ricorrente deduce a violazione del D.L. n. 138 del 2002, art. 14 (interpretazione autentica della definizione di “rifiuto” di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1). Al riguardo assume che gli oggetti e le sostanze (nella specie automezzi sinistrati o comunque vetusti) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) sono considerati rifiuti se il detentore se ne disfa o decide o abbia l’obbligo di disfarsi, ma nella specie i beni erano riutilizzati in altro processo produttivo e senza pregiudizio per l’ambiente; pertanto il giudice non avrebbe potuto considerarli rifiuti se avesse correttamente applicato il D.L. n. 138 del 2002, art. 14, comma 2 per il quale non ricorrono le fattispecie di cui alla lett. b) e c) dello stesso articolo (ossia la decisione di disfarsi e l’obbligo di disfarsi) quando:

“a) (i beni) possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;

b) … gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nel D.Lgs. n. 22, all. C”. In conclusione, secondo la società ricorrente, non sussistendo un’attività di gestione dei rifiuti in quanto l’attività aveva ad oggetto beni non qualificabili rifiuti, non sarebbe stata applicabile la disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 di Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (cd. Decreto Ronchi).

Il motivo è infondato.

Il giudice non ha applicato l’invocata norma Interpretativa (pur non specificando il motivo per il quale non riteneva di applicarla), ma ha correttamente rilevato:

che la società svolgeva inequivocabilmente un’attività di riciclo e cannibalizzazione di veicoli usati, classificabili come rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3, lett. 1 (la norma, infatti, così dispone all’art. 7 rubricato “classificazione: Sono rifiuti speciali …1) i veicoli a notare, rimorchi e simili fuori uso e loro parti” – che la nozione di rifiuto non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica;

che (comunque) l’attività aveva un sicuro impatto ambientale per la natura altamente inquinante delle componenti delle automobili in disuso.

La normativa non applicata dal giudice (e della quale il ricorrente invoca l’applicazione) effettivamente non poteva essere applicata perchè, come già ripetutamente affermato da questa Corte, in terna di sanzioni amministrative, il principio di irretroattività delle norme regolanti (ancorchè in termini più favorevoli) gli illeciti amministrativi previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, comma 2, ha portata generale e non è oggetto di particolari deroghe nella materia dei rifiuti (Cass. sez. 2 18/1/2010 n. 659; Cass. sez. 2 20/1/2010 n. 944).

Pertanto la responsabilità per fatti commessi, come nella fattispecie, nell’Aprile del 2000, deve essere valutata esclusivamente alla stregua delle disposizioni, allora in vigore, contenute nell’originario testo del D.Lgs. n. 22 del 1997 e, segnatamente, dell’art. 6 sulla nozione di rifiuto, risultando irrilevante al riguardo la sopravvemenza normativa di cui al D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14 (convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178).

Si deve in proposito precisare che il citato D.L., introduce una nuova e meno rigorosa nozione di rifiuto, già ritenuta illegittima dalla sentenza 11/11/2004 in causa C – 457, Niselli della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella parte in cui sottrae dalla categoria dei rifiuti le sostanze che possono essere riutilizzate in un diverso ciclo produttivo e che, Invece, secondo la direttiva medesima, devono considerarsi rifiuti fino alla loro effettiva riutilizzazione (nello stesso senso, sia pure come obiter dictum, decidendo sull’ammissibilità di una eccezione di costituzionalità, Cass. Sez. 3 pen. 13/5/2005 n. 17836); in particolare il D.L., nell’ammettere la possibilità di riutilizzazione e recupero, a determinate condizioni non solo nel medesimo ciclo produttivo,come in precedenza, ma anche in analoghi o diversi, ha dettato una norma che, nonostante sia formalmente qualificata come di “interpretazione autentica”, ha natura sostanzialmente innovativa e derogatoria del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6 (cfr., per l’affermazione della natura sicuramente innovative della norma, Cass. 20/1/2010 n. 944; Cass. 27/10/2009 n. 22672).

Pertanto il motivo è infondato perchè lamenta la violazione di una norma che, nella fattispecie, è inapplicabile ratione temporis.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; afferma di avere prodotto una sentenza penale di assoluzione del Q. dal reato di deposito incontrollato di rifiuti per insussistenza del fatto in quanto il giudice penale avrebbe ritenuto che le carcasse degli autocarri in demolizione non dovessero ritenersi rifiuti; aggiunge di avere evidenziato il convenute della decisione con le note autorizzate, ma che il giudice non ne avrebbe tenuto conto senza tornire alcuna motivazione.

Anche questo secondo motivo è infondato: il giudice ha ritenuto sussistente l’attività di gestione di rifiuti :con i connessi e violati obblighi di comunicazione e di registrazione) perchè la società svolgeva un’attività di riciclo e cannibalizzazione di veicoli usati, classificabili come rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3, lett. l con ciò facendo corrette: e letterale applicazione della nozione di rifiuto di cui alla suddetta norma; non aveva pertanto alcun ulteriore obbligo motivazionale e non era tenuto a sottoporre a critica una valutazione, non vincolante ..a sua decisione, che un giudice penale avesse operato in differente processo, riguardante diverso soggetto ancorchè, in ipotesi, diversa quanto alla sussumibilità nella categoria di rifiuti dei veicoli vetusti e inidonei al loro uso primario.

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato con la condanna della società ricorrente a pagare alla Provincia di Sassari in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di questo giudizio di Cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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