Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5245 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18377-2014 proposto da:

EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A., C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in

persona dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

PECONI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

agli avvocati MASSIMO FERRARI e SIDO BONFATTI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. in liquidazione, C.F. (OMISSIS),

in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

DELPINO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BORRACCINO in

virtù di mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. cron. 2788/2014 del TRIBUNALE di VICENZA,

emessa il 05/06/2014 e depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito l’Avvocato Stefano Peconi, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 11 giugno 2014, rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Emilia Romagna Factor s.p.a., confermando il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva negato il privilegio ipotecario ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, ritenendo sussistente una “consecutio” tre le procedure concorsuali (concordato preventivo e fallimento), con conseguente revocabilità dell’ipoteca giudiziale iscritta nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato.

Emilia Romagna Factor s.p.a. ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: con il primo si duole della violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 69 bis avendo il tribunale omesso di accertare l’insolvenza della società al momento del deposito della domanda c.d. prenotativa di concordato; con il secondo si duole della insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso del giudizio, laddove il tribunale ha reputato sussistente, al momento della proposta di concordato, lo stato di insolvenza della società in base al semplice riferimento contenuto nella sentenza di fallimento al contenuto della proposta concordataria (che offriva ai creditori un pagamento in misura ridotta ed oltre le naturali scadenze dei termini); con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.

Il primo motivo è manifestamente infondato perchè contrasta con il consolidato principio, correttamente applicato dal giudice di merito, secondo il quale “in tema di revocatoria fallimentare nel regime successivo al D.Lgs. n. 5 del 2006, il principio della cd. consecuzione delle procedure concorsuali comporta la considerazione unitaria della procedura di fallimento succeduta a quella di concordato preventivo e la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell’ammissione del debitore a quest’ultima. Inoltre, non potendo il giudice investito della revocatoria rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato (allo stesso modo in cui non può sindacare la legittimità della dichiarazione di fallimento), il fatto stesso che un’ammissione vi sia stata impone di considerare la successiva dichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimo stato d’insolvenza che ha costituito il fondamento oggettivo del concordato preventivo” (Cass. n. 7324 del 2016 e n. 8439 del 2012).

Il secondo motivo è inammissibile, denunciando un vizio della sentenza impugnata – di insufficienza e contraddittorietà della motivazione – non più censurabile a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis), interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, cioè risultante dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza o semplice contraddittorietà della motivazione – (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014), anomalia non riscontrabile nel caso in esame.

Anche il terzo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente dimostrato che il decreto ingiuntivo, posto a fondamento della domanda di ammissione, abbia riconosciuto, relativamente alla fase anteriore alla domanda di concordato, gli interessi maggiorati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002.

P.Q.M.:

La controricorrente curatela del fallimento (OMISSIS) srl ha depositato memoria difensiva. Il Collegio condivide la relazione sopra riportata.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.100,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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