Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5245 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23341-2014 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE – FROSINONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIO FANI 139, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56,

presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA ABBONDANZIERI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIO CITTADINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3218/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/05/2014 R.G.N. 166/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per cessazione della materia del

contendere;

udito l’Avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

udito l’Avvocato PATRIZIO CITTADINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la AUSL di Frosinone a pagare a M.C., dirigente medico di primo livello, la somma di Euro 6.508,24 a titolo di retribuzione di posizione per il periodo dal 1.10.1998 al 31.12.2008, oltre interessi legali.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la AUSL di Frosinone sulla base di tre motivi, ai quali M.C. ha resistito con controricorso.

3. Successivamente al deposito del ricorso la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione con atto deliberativo n. 396 del 10.3.2017 proposta 377 del 10.3.2017

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Le parti nel corso dell’odierna udienza hanno concordemente dichiarato che è venuta meno la materia del contendere a seguito del verbale di conciliazione prodotto dalla ricorrente. Non resta che prendere atto di tale dichiarazione concorde e del sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

5. Le spese sono compensate in relazione alla raggiunta definitiva regolamentazione degli effetti connessi alla controversia de qua.

6. Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex nultis Cass. 11033/2019, 19071/2018, 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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