Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5245 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 827/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso o e legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

M.A., A.A., E.D., tutte

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso

lo studio dell’avvocato ENNIO FRATTICCI, rappresentate e difese

dall’avvocato NARCISO RICOTTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 606/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/10/2014 R.G.N. 348/14 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Ancona ha accolto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda di condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca (di seguito, MIUR), al pagamento in favore dei ricorrenti, docenti con i quali erano intercorsi plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, degli aumenti conseguenti all’anzianità in misura pari a quella dei colleghi a tempo indeterminato;

la Corte, nel rigettare l’eccezione di prescrizione, ha altresì precisato che quella accolta non era pretesa fondata sull’inadempimento di obblighi retributivi, ma sull’inadempimento all’obbligo di trasposizione ed attuazione da parte del legislatore italiano della Direttiva 1999/70/Ce sul lavoro a tempo determinato;

il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti dalle lavoratrici con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il Miur afferma la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) lamentando che la Corte territoriale, a fronte di una domanda finalizzata ad ottenere gli scatti biennali stipendiali L. n. 312 del 1980, ex art. 53, avesse ritenuto di decidere su una mai proposta domanda di condanna dello Stato per omessa trasposizione di direttiva nel diritto interno;

il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947,2043 c.c., art. 2948 c.c., n. 4, L. 183 del 2011, art. 4, comma 43, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la sentenza di appello fatto applicazione, sulla base dell’erronea qualificazione già censurata con il primo motivo, del termine decennale di prescrizione in luogo di quello decennale;

il terzo motivo afferma la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/070/Ce e dell’allegato Accordo Quadro, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 36 e 45, D.Lgs. n. 207 del 1994, artt. 485, 489, 529, D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 6 e 10, D.L. 70 del 2011, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011, art. 1, comma 2, L. n. 124 del 1999, art. 4, ed infine degli artt. 77, 79 e 106 del CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007 e dell’art. 36 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3), negando che potesse trovare accoglimento una domanda risarcitoria in assenza di un comportamento abusivo da parte della P.A. ed escludendo comunque che sussistesse un’illegittima discriminazione in pregiudizio del personale precario, rispetto a quello di ruolo, sotto il profilo stipendiale;

infine, il quarto motivo è dedicato dal MIUR alla denuncia della violazione e falsa applicazione della L. n. 312 del 1980, art. 53, artt. 4 e 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 9/70/CE, nonchè dell’art. 142 CCNL comparto scuola 2002-2005 e art. 146 CCNL comparto scuola 2006-2009, D.P.R. n. 399 del 1988, art. 3,D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011, art. 1, comma 2, L. n. 124 del 1999, artt. 4 e 11, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (art. 360 c.p.c., n. 3) e ciò per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto di fare riferimento alla L. n. 312 del 1980, art. 53, nonostante tale norma non fosse applicabile a tutto il personale docente, ma solo agli insegnanti di religione, sicchè non poteva parlarsi di violazione del principio di parità di trattamento;

il primo motivo è fondato ed assorbente;

la Corte territoriale ha riconosciuto in favore dei ricorrenti scatti di anzianità non a titolo retributivo, ma, esplicitamente, a titolo di “riparazione del danno subito” (pag. 2 p.2 della sentenza, terzo periodo), poi ulteriormente specificato al momento di decidere sull’eccezione di prescrizione, come conseguenza riconnessa, ancora, non ad un inadempimento ad obblighi retributivi, ma all’obbligo di adeguata trasposizione ed attuazione della direttiva Europea sui contratti a termine (p. 3, secondo periodo);

dalle conclusioni trascritte da ambo le parti è in effetti palese che la domanda giudiziale non riguardava il risarcimento del danno per omessa trasposizione di una direttiva, quanto piuttosto il diritto, non a caso azionato contro il proprio datore di lavoro e non contro lo Stato in quanto tale, ad ottenere un trattamento di anzianità non deteriore rispetto a quello dei lavoratori di ruolo;

la Corte territoriale peraltro mostra di avere altresì sovrapposto istituti che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre tenuto tra loro ben distinti ovverosia gli scatti biennali di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 e le progressioni stipendiali riconosciute al personale di ruolo dalla contrattazione collettiva;

basti a tal fine richiamare le massime con cui Cass. 7 novembre 2016, n. 22558, poi unanimemente seguita da pronunce tra loro conformi, ha delineato la differenza tra i due istituti stabilendo, quanto all’art. 53 cit., che tale norma, di previsione di “scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” e, quanto al pari trattamento tra insegnati precari e di ruolo che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

tali diritti, quando sono stati riconosciuti anche dalla giurisprudenza di questa S.C., non avevano alcuna attinenza al piano della responsabilità dello Stato per mancata attuazione della direttiva, quanto piuttosto, attraverso l’applicazione diretta dei principi Eurounitari, al pari trattamento retributivo, in mancanza di ragioni obiettive di giustificazione, dei docenti precari e di quelli di ruolo;

il primo motivo va dunque accolto (per vicende in parte analoghe alla presente, parimenti conclusesi con la cassazione delle pronunce d’appello, v. Cass. 1 giugno 2020, n. 10412; Cass. 1 giugno 2020, n. 10411; Cass. 26 novembre 2019, n. 10205) sotto il profilo processuale attinente alla corretta lettura della domanda e manda assorbiti i restanti motivi, spettando al giudice del rinvio, attraverso la disamina e la qualificazione della pretesa quale effettivamente dispiegata, decidere nel merito la causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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