Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5245 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8990/2014 proposto da:

Società dell’Acqua Pia Antica Marcia p.a. in Liquidazione, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via XX Settembre n.3, presso lo studio

dell’avvocato Rappazzo Antonio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Rappazzo Giuseppe, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Cooperative Costruzioni (C.C.C.) Soc. Coop., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Giuseppe Avezzana n.51, presso lo studio dell’avvocato

Zucconi Antonello, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Bonechi Leonardo, Romagnoli Vieri, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6025/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2018 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Roma, con sentenza in data 11-11-2013, rigettava l’impugnazione proposta da Acqua Pia Antica Marcia s.p.a. (d’ora in poi, breviter, Acqua Marcia) contro il lodo arbitrale del 19-6-2007, reso nella controversia insorta tra la detta società e il Consorzio cooperative costruzioni (hinc solo Consorzio) in relazione a un appalto (contenente la clausola compromissoria) stipulato l’8-5-2001, per la realizzazione di interventi e opere di urbanizzazione in (OMISSIS);

per quanto ancora interessa, il collegio arbitrale aveva accolto, tra l’altro, la domanda riconvenzionale del Consorzio e condannato la committente Acqua Marcia al pagamento di una cospicua somma (1.931.665,85 EUR, oltre accessori e maggior danno) a titolo di eseguiti lavori di finitura; in relazione alla condanna Acqua Marcia, col secondo motivo di gravame, aveva dedotto che il lodo, emesso sulla base delle conclusioni di una c.t.u., aveva provveduto a determinare l’importo con metodo equitativo, derivante dall’esperienza professionale del medesimo c.t.u., sicchè era stato violato l’art. 822 c.p.c. che impone agli arbitri di decidere la controversia secondo le norme di diritto: in particolare erano state violate le norme di legge contenenti la disciplina del contratto di appalto “chiavi in mano” e quella relativa all’onere della prova;

la corte d’appello ha rigettato impugnazione, per questa parte reputando inammissibile la censura, giacchè in essa non era stato tenuto in conto che il lodo aveva ben spiegato cosa dovesse intendersi per determinazione equitativa delle somme dovute, vale a dire che il c.t.u., non avendo rinvenuto nel contratto sufficienti parametri, aveva infine adottato un criterio oggettivo di determinazione, attingendo alle norme di legge o di regolamento, alle tariffe, alle regole tecniche (“dell’arte”), ai prezzi e alla migliore prassi, e “perseguendone la sintesi” in base alla sua lunga esperienza professionale; donde, in tale contesto metodologico, il riferimento all’equità era stato fatto “in senso non strettamente tecnico-giuridico”, tanto che le stesse parti, dopo i chiarimenti resi dal c.t.u., nulla avevano eccepito al riguardo, essendosi limitati “a contestare genericamente (..) l’operato equitativo”;

per la cassazione della sentenza, non notificata, Acqua Marcia ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi;

il Consorzio ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo mezzo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che non sarebbe stata esaminata la censura mossa agli arbitri, secondo la quale le parti avevano contrattualmente previsto il prezzo dell’appalto “a corpo”, “a forfait”, “fisso ed invariabile”, e parametrato il corrispettivo “al risultato piuttosto che alle quantità delle prestazioni”, escludendo “ogni ipotesi di revisione del prezzo ex art. 1664 c.c.”; in particolare non era stata esaminata la doglianza mercè la quale era stato contestato che il c.t.u. – e di conseguenza gli arbitri – potessero integrare il contenuto del contratto ritenendolo carente sul piano della fissazione del prezzo rispetto alle esigenze deliberative;

col secondo mezzo la ricorrente, in relazione agli artt. 115 e 101 c.p.c. e art. 97 disp att. c.p.c., denunzia la nullità della sentenza per non aver rilevato la violazione del principio del contraddittorio da parte degli arbitri, comportante la nullità del lodo, in quanto il collegio arbitrale aveva posto a fondamento della decisione il risultato “unilaterale e segreto” di un interpello al c.t.u., e dunque utilizzato informazioni non desumibili, perchè non presenti, dai verbali del procedimento o dalle relazioni;

col terzo mezzo la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nel prezzo contrattuale dell’appalto, indicato a corpo, forfetario, onnicomprensivo e non revisionabile, ovvero la violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4;

col quarto mezzo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per non avere l’impugnata sentenza colto la comune intenzione delle parti di determinare, con l’art. 4 del contratto, il prezzo dell’appalto e la rinuncia dell’appaltatore a compensi aggiuntivi, comprese le ipotesi di cui all’art. 1664 c.c.;

col quinto motivo, infine, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 1421, 1325 e 1346 cit. codice, nonchè la violazione degli artt. 1657 e 2697 c.c., in quanto la rilevata incompletezza del contratto anche in ordine al progetto esecutivo avrebbe dovuto indurre la corte d’appello a riscontrare una nullità per mancanza di oggetto; ancora una volta la ricorrente evidenzia che la previsione di un corrispettivo contrattuale del tipo di quello indicato negli anteriori motivi di ricorso non poteva lasciare spazio a lavori aggiuntivi extra;

2. – il primo motivo è infondato, anche se la motivazione dell’impugnata sentenza va integrata (e in parte corretta) nel senso che segue;

dalla decisione impugnata si apprende che la vicenda che aveva condotto all’arbitrato era stata innestata dalla risoluzione consensuale dell’appalto a seguito della pretesa del Consorzio di ottenere il pagamento di lavori extra, nonostante il contratto apparisse come in effetti stipulato per la realizzazione “chiavi in mano” delle opere di urbanizzazione e degli interventi in località (OMISSIS);

la controversia era stata decisa dagli arbitri in base a una c.t.u., la quale aveva tuttavia evidenziato il mancato rinvenimento, nel contratto, di sufficienti parametri; sicchè per determinare il costo delle opere extra la c.t.u. aveva attinto a parametri diversi, sintetizzati secondo l’esperienza in base alle norme di legge o di regolamento, alle tariffe, alle regole tecniche (o “dell’arte”), ai prezzi desunti dalle migliori prassi;

3. – peraltro, e contrariamente a quanto affermato in sentenza, l’impugnazione del lodo non era stata affidata, mediante l’allora proposto secondo motivo, al solo rilievo per cui gli arbitri avevano in tal modo deciso la controversia in violazione dell’art. 822 c.p.c. (testo pro tempore); la corte d’appello ha sottolineato (pag. 6) che nel secondo motivo di impugnazione la società Acqua Marcia aveva dedotto la nullità del lodo per violazione dell’art. 822 c.p.c. (in relazione agli artt. 1226, 2697, 1374, 1362 e 2657 – rectius 1657 – c.c.), “per avere gli arbitri giudicato non secondo norme di diritto bensì di equità”, ma ciò costituisce una sintesi non fedele, nè corretta, del tenore dell’impugnazione, giacchè dalla trascrizione operata nel ricorso si apprende che la censura era stata più ampia;

la società Acqua Marcia aveva sì eccepito la violazione dell’art. 822 c.p.c., che impone agli arbitri di decidere secondo le norme di diritto, ma aveva nel contempo anche precisato che, facendo propria la tesi del c.t.u., rivolta a formulare una valutazione forfetaria, “secondo criteri non contrattuali”, del compenso dovuto, per asserita mancanza di prezzi e tabelle contrattuali, gli arbitri avevano altresì per l’appunto violato distinte disposizioni di legge: l’art. 1657 c.c., che prevede che il ricorso alla determinazione del corrispettivo su base equitativa è consentito solo ove le parti non abbiano determinato nel contratto la misura del compenso (e nella specie il contratto era relativo a un’opera da realizzarsi “chiavi in mano” con determinazione globale del prezzo); l’art. 2697 c.c., circa l’onere della prova gravante sull’appaltatore ove sia contestata la pretesa del maggior prezzo; l’art. 1362 c.c. per il rifiuto degli arbitri di interpretare il contratto e di indagare la comune intenzione delle parti;

l’impugnata sentenza, richiamando il passaggio della decisione arbitrale, ha affermato che il riferimento della c.t.u. era da intendersi alla “determinazione equitativa delle somme dovute”, non all’equità in senso stretto, posto che la menzione di un simile concetto, da parte del c.t.u., era da intendere fatta in senso lato (“non strettamente tecnico-giuridico”);

in tal modo non può dirsi che la corte territoriale abbia risposto all’intera censura, ma soltanto al rilievo per cui gli arbitri avevano giudicato non secondo equità ma comunque secondo diritto;

tuttavia, diversamente da quanto sostenuto, in tal caso, dall’odierna ricorrente, la sentenza non è viziata da omissione di pronuncia, poichè la risposta al rilievo di parte risulta implicita nella confutazione del primo motivo d’appello;

a tal riguardo è noto che non può aversi omissione in caso di pronuncia implicita (v. tra le varie Cass. n. 24175-17, Cass. n. 21612-13, Cass. n. 20311-11, Cass. n. 10696-07), giacchè a integrare gli estremi del vizio non basta la mancanza dell’espressa statuizione, ma è necessario che sia stato omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto; dalla sentenza si evince che col primo motivo Acqua Marcia aveva posto giustappunto la questione sotto il profilo della rispondenza della decisione arbitrale al contenuto del contratto (violazione dell’art. 1362 in relazione agli artt. 1218,1453,1363 e 1655 c.c.), poichè era stata accolta la pretesa a un maggior compenso per opera extra rispetto a un contratto nel quale si diceva (dall’impugnante) convenuto il prezzo, secondo globalità, per un’ opera “chiavi in mano”; invero Acqua Marcia aveva dedotto la “violazione dell’art. 1362 c.c. sui criteri di interpretazione del contratto ai fini di correttamente ricostruire la volontà negoziale, basata sulla denunciata omessa valutazione della lettera del contratto di appalto (nel quale vi era la clausola “chiavi in mano”)”;

ebbene la corte d’appello, in risposta alla menzionata censura, ha affermato che dal lodo si evinceva l’incompletezza del contratto, poichè questo si era limitato a definire l’opera come “chiavi in mano” senza però documenti integrativi “a cominciare dal progetto esecutivo”; donde, nella sostanza, gli arbitri avevano escluso, anche in base all’esame della successiva scrittura risolutoria, il presupposto dal quale l’impugnante aveva preso le mosse;

ne consegue che, nell’esame combinato del primo e del secondo motivo dell’allora proposto gravame, è infine insita proprio la pronuncia che la ricorrente infondatamente assume omessa;

4. – il secondo motivo è inammissibile, poichè non risulta che una corrispondente censura sia stata prospettata nell’atto di impugnazione del lodo: la stessa ricorrente ha evidenziato che soltanto in comparsa conclusionale (v. ricorso, pag. 14) la corte d’appello era stata sollecitata a rilevare la nullità dall’indicato punto di vista;

5. – il terzo e il quarto motivo, da esaminare unitariamente per connessione, sono altrettanto inammissibili;

essi infatti si basano sul presupposto, escluso dalla decisione arbitrale e, indirettamente, anche dalla sentenza d’appello, che nella specie la determinazione del prezzo contrattuale dell’appalto, asseritamente indicato a corpo, forfetario, onnicomprensivo e non revisionabile, fosse correlato a una prestazione “chiavi in mano”; il che contrasta col ripetuto accertamento evincibile dalla sentenza, del quale è implicitamente postulata una revisione non consentita in questa sede;

6. – pure il quinto mezzo è inammissibile;

la conferente questione non risulta dedotta nella sede di merito;

essa non risulta dedotta in particolare mediante l’impugnazione del lodo che, implicitamente, ponendolo a base della condanna, aveva ritenuto valido il contratto;

pertanto, in ordine alla necessità di apprezzare – direttamente e per la prima volta in questa sede – la nullità del contratto stesso per mancanza dell’oggetto, l’odierna censura, già in sè priva di autosufficienza (non essendo stato riportato, nel ricorso, il contenuto del contratto di cui si discute), si infrange col giudicato interno;

7. – va precisato che certamente una nullità contrattuale può essere rilevata anche d’ufficio (v. Cass. Sez. U n. 26242-14);

tuttavia il principio della rilevabilità d’ufficio va pur sempre coordinato con le regole fondamentali del processo, tra cui quello della preclusione derivante dal giudicato interno; sicchè in definitiva il detto principio non può essere applicato quando vi sia stata una pronuncia, non impugnata, che presupponga, implicitamente ma in senso evidente, la validità del contratto (v. Cass. n. 9642-06, Cass. n. 18540-09, Cass. n. 23235-13);

8. – in conclusione, il ricorso deve esser rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 10.900,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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