Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5244 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18108-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – SERIT SICILIA S.P.A. Agente della

Riscossione per la Provincia di Palermo, P.I. (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L. (N. (OMISSIS));

– intimata –

avverso il decreto n. cron. 888/2014 del TRIBUNALE di SANTA MARIA

CAPUA VETERE, emesso il 04/06/2014 e depositato il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 12 giugno 2014, rigettava l’opposizione allo stato passivo, proposta dalla Riscossione Sicilia s.p.a. evidenziando che l’opponente si era limitata a produrre una mera dichiarazione di credito, omettendo invece di depositare, ovvero di riservarsi di depositare, il ruolo ritenuto indispensabile per l’ammissione al passivo fallimentare.

Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha censurato il decreto impugnato per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., non avendo il collegio tenuto conto che la curatela fallimentare non aveva mai contestato l’esistenza del credito e l’iscrizione a ruolo della somma indicata nella cartella; con il secondo ha lamentato la circostanza che il tribunale, pur avendo ritenuto sufficiente la dichiarazione di credito allegata dal ricorrente in relazione ad alcuni crediti indicati nelle cartelle, la ha poi ritenuta insufficiente in relazione allo specifico credito in contestazione; infine ha dedotto l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale per non aver considerato la dichiarazione di credito de qua pienamente equiparata all’estratto del ruolo.

La curatela fallimentare non ha svolto attività difensiva.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato dal tribunale, infatti, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 (come modif. dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16), stabilisce che “se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, l’ammissione al passivo della procedura” e l’art. 88, comma 1, aggiunge che “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva”. Il fatto che la norma in oggetto rimarchi con precisione che l’ammissione al passivo debba avvenire “sulla base del ruolo” e che dalla contestazione del curatore discenda la necessità di ammettere al passivo il credito con riserva, depone chiaramente nel senso che è onere del concessionario, in sede di ammissione al passivo, allegare l’estratto del ruolo, sul quale appunto si fonda la pretesa esattoriale, e di (ri)produrre tale documentazione in sede di opposizione allo stato passivo (L. Fall., art. 99).

Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, denunciando un vizio della sentenza impugnata – di insufficienza e contraddittorietà della motivazione – non più censurabile a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134(applicabile ratione temporis), interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, cioè risultante dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza o semplice contraddittorietà della motivazione (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Tali ultime circostanze non ricorrono nel caso in esame, essendosi il ricorrente limitato ad affermare una circostanza (avvenuta ammissione di altri crediti sulla base del prospetto ripartizionale depositato dal ricorrente) nemmeno risultante dal decreto impugnato e ad invocare una pretesa equipollenza tra il prospetto ripartizionale depositato e l’estratto del ruolo esattoriale.

Le parti non hanno presentato memorie.

Il Collegio condivide la predetta relazione.

Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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