Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5244 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5244 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 4933-2017 proposto da:
PADERI AGNESE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
CARTA, rappresentata e difesa dall’avvocato GL‘CONIO DOGLIO;

– ricorrente Contro
SAPONE FORTUNATA, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 179, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO DIGIORGIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DARIO GIOVANNI LORENZO
CONTU;

– controrkorrente contro
PADERI NINO;

Data pubblicazione: 06/03/2018

- intimato –

avverso la sentenza n. 764/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 21/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO 9

CORRENTI.

Ric. 2017 n. 04933 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

FATTO E DIRITTO
Agnese Paderi propone ricorso per cassazione contro Sapone
Fortunata, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della
Corte di appello di Cagliari 21.10.2016, che ha rigettato il gravame

rigettato la domanda dell’odierna ricorrente di usucapione di un
immobile in Sarduri.
La Corte di appello ha statuito la legittimità del contraddittorio in
primo grado e, nel merito, ha escluso che la Paderi avesse provato
l’interversione da detenzione in possesso.
La ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 101 cpc sulla ritenuta
regolarità del contraddittorio; 2) violazione degli artt. 1141 e 476
cc sulla valutazione delle prove.
Come proposto dal relatore il ricorso manifestamente infondato
trattandosi di doppia conforme in tema di usucapione.
Il collegio condivide la richiesta.
Il primo motivo ripropone una questione già oggetto di motivo di
appello sul quale la sentenza ha dato sufficiente risposta né si
chiarisce l’interesse alla censura rispetto ad oneri a carico di essa
attrice.
Non si contesta la regolarità della citazione a Paderi Nino per cui
l’omessa declaratoria di contumacia non determina le conseguenze
invocate ( Cass. 9.10.2013 n. 22918) avendo tra l’altro la
sentenza chiarito che verosimilmente il primo giudice era stato

a sentenza del Tribunale di Cagliari, che a sua volta aveva

tratto in inganno dal difensore della Sapone che aveva dichiarato
di costituirsi anche per il Paderi.
Quanto

all’omessa

notifica

dell’ordinanza

ammissiva

dell’interrogatorio formale del Paderi, il relativo onere era

fondata, neppure in parte, sulla mancata risposta del contumace
(pagine cinque e sei della sentenza).
Il secondo motivo propone genericamente una rivalutazione del
materiale probatorio inammissibile in questa sede.
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria
la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto,
inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il
tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a
quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex
plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di
possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali
da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria
sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (
Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996
n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del
giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla

dell’attrice, che non vi aveva provveduto, e la decisione non era

parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o
meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre
all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e
giuridicamente corretta ( Cass. n. 356/2017).

violazione dell’art. 132 cpc , ipotesi rinvenibile quando la sentenza
è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter
logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme
sui requisiti minimi della decisione.
La domanda di usucapione è stata correttamente respinta per la
mancata prova degli elementi necessari a suo accoglimento ed il
ricorso fa riferimento a testi che riferiscono della versione della
ricorrente che ogni tanto ospitava la Sapone, ad inconferente
giurisprudenza in tema di spoglio mentre minimizza la circostanza
della denunzia di successione ad opera delle controparti.
Né si impugna la complessiva ratio decidendi.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese,
liquidate in euro 4300, di cui 200 per spese vive oltre accessori e
spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti
ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo
unificato .
Roma, 21 dicembre 2017.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione presuppone una

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