Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5244 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. I, 04/03/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 04/03/2010), n.5244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A., rappresentato e difeso dall’avv. Marra A. L., come

da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per

legge la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 2688/2007 della Corte d’appello di Napoli,

depositato il 12 maggio 2007;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;

udito il difensore;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 3.250,00 in favore di F.A., che aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio per trattamento di fine rapporto, promosso il 3 luglio 1997 e non ancora definito in primo grado dal T.A.R. Campania alla data del 6 dicembre 2006.

Ricorre per Cassazione F.A. e deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’inadeguatezza sia dell’indennita’ riconosciutagli sia delle spese liquidategli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui si dira’.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il giudice investito della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve preliminarmente accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata, identificando puntualmente quale sia la misura della durata ragionevole del processo in questione, essendo questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento dell’esistenza del danno e per l’eventuale liquidazione dell’indennizzo” (Cass., sez. 1^, 9 settembre 2005, n. 17999, m. 584619). Nel caso in esame i giudici del merito hanno determinato in tre anni la durata ragionevole della procedura e, quindi, in sei anni e cinque mesi l’eccedenza irragionevole della sua durata. E questa valutazione non appare censurabile ne’ risulta in effetti censurata.

Errata e’ invece la determinazione dell’indennizzo in soli Euro 3.250,00, dal momento che la giurisprudenza ha “individuato nell’importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 la base di calcolo dell’indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia” (Cass., sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630, m. 585927). E in realta’, avuto riguardo appunto per la natura e per le caratteristiche della controversia, la Corte ritiene che l’indennizzo possa essere ridotto anche a Euro 750,00 per anno, ma solo per i primi tre anni di ritardo, mentre il limite minimo di mille/00 Euro per anno vada di regola rispettato per i ritardi ulteriori. Il decreto impugnato va pertanto cassato. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione puo’ essere disposta senza rinvio e l’indennizzo determinato in Euro 5.666,67, in ragione di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ciascun ulteriore anno di ritardo.

Il ricorrente ha richiesto anche l’integrazione per la natura previdenziale del giudizio. Ma secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Cass., sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898, m. 602256). E nel caso in esame una tale particolare incidenza non e’ stata neppure allegata. La decisione nel merito assorbe la censura relativa alle spese.

Le spese seguono la soccombenza e sono quindi a carico dell’amministrazione convenuta, ma, per quanto attiene al giudizio di legittimita’, possono essere compensate per una meta’, in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE In accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento in favore di F.A. della somma di Euro 5.666,67 oltre interessi legali dalla domanda, nonche’ al pagamento delle spese processuali, compensate per una meta’ le spese del giudizio di legittimita’.

Liquida in complessivi Euro 1.140,00 (Euro 490,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti, Euro 50,00 per esborsi) le spese della fase di merito; e per l’intero in complessivi Euro 900, di cui Euro 800 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, le spese della fase di legittimita’, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

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