Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5243 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4234/2014 proposto da:

A.M., in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.

Borsi, n.4, presso lo studio dell’avvocato Scafarelli Federica,

rappresentato e difeso dall’avvocato Casa Federico, giusta procura

in calce all’atto di costituzione;

FIN.COS S.p.a., in persona del legale rappresentante A.M.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Degli Scipioni n.268/A,

presso lo studio dell’avvocato Frattarelli Piero, rappresentata e

difesa dall’avvocato Cavarzere Annunciata, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Semilcos S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona

del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Vescovio n.21, presso lo studio dell’avvocato Manferoce

Tommaso che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Tonelato Alessandra, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

S.A., in proprio e nella qualità di liquidatore e

Semilcos S.r.l. in liquidazione (già Semilcos S.p.a.), in persona

del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma, Via Gavinana n.2, presso lo studio

dell’avvocato Ferrari Marco Paolo che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Nevoni Roberto, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

Concordato Preventivo Semilcos Srl in Liquidazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2346/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2018 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.M. e la Fin Cos s.p.a. ricorrono a questa Corte onde sentir cassare l’epigrafata sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia che ha respinto l’impugnazione proposta dei medesimi avverso il lodo arbitrale pronunciato a definizione della controversia che li aveva opposti ad S.A. e alla Semicos s.r.l. in merito al preteso inadempimento di taluni obblighi scaturiti dall’accordo 23.12.2009 con cui l’ A. ed il Semila, già contitolari del gruppo immobiliare Fin Cos, avevano deciso di separare le rispettive attività attribuendo al primo il controllo della Fin Cos s.p.a. ed al secondo il controllo della Semilcos s.r.l..

Il mezzo così proposto, fatto valere anche nei confronti del Concordato preventivo Semilcos s.r.l. in liquidazione, si vale di sei motivi di ricorso ai quali resistono gli intimati con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso – che non va soggetto alla preclusione eccepita dal Concordato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, giacchè, pur se non si mancherà talora di dichiararne l’impronunciabilità in rito, non ne ricorrono tuttavia i presupposti in relazione all’intero concerto delle doglianze ricorrenti – al primo motivo lamenta in capo all’impugnata decisione un vizio di “carenza e/o assenza di motivazione”, nonchè la violazione dell’art. 1362 c.c., in quanto la Corte d’Appello – nel respingere il primo motivo di impugnazione del lodo motivato sull’assunto che gli arbitri, violando in tal modo l’art. 829, comma 1, nn. 4 e 10, avrebbero errato nel ritenere che parti del citato accordo 23.12.2009 erano solo l’ A. ed il S. e non le rispettive società – da un lato, “non ne spiega le ragioni, limitandosi a ripercorrere l’iter argomentativo contenuto nel lodo arbitrale”, sicchè “in tal modo non è dato sapere per quale ragione l’interpretazione offerta dal Collegio arbitrale sia immune da vizi logici” e “non è quindi individuabile il criterio logico posto a fondamento della decisione”; dall’altro disattende la norma ermeneutica dato che i paciscenti, sottoscrivendo l’accordo, avevano “in realtà agito non solo a titolo personale, ma anche quali legali rappresentanti e soci delle rispettive società”, sicchè esso “doveva essere infatti interpretato secondo i criteri di cui all’art. 1362 c.c. e ss. considerando parti dello stesso sia le persone fisiche che le società da loro rappresentate”.

2.2. Il motivo è per entrambe le allegazioni operate inammissibile. 2.3. La denuncia motivazionale si sottrae all’attuale statuto di ricorribilità per cassazione del vizio di motivazione, atteso che secondo la lezione nomofilattica dispensata dalle SS.UU. (Cass., Sez U, 7/04/2014 nn. 8053 e 8055) la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, conseguente alla novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – cui la prima lagnanza rimanda pur in difetto di enunciazione del parametro violato – operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha comportato una rimodulazione del vizio motivazionale denunciabile per cassazione nel senso che esso può essere ora dedotto – salvo che non si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè – nel solo caso di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, con conseguente espunzione dall’area della sua attuale perseguibilità del vizio inteso a lamentare invece, come appunto qui, una mera carenza motivazionale.

2.4. Parimenti inammissibile si rivela pure il denunciato errore di diritto, posto che, concretando l’interpretazione del contratto un tipico accertamento di fatto affidato al giudice del merito che sfugge al controllo di legittimità (Cass., Sez. 3, 14/07/2016, n. 14355), la censurabilità in questa sede per violazione dei canoni interpretativi della decisione di appello che abbia rigettato il relativo motivo di impugnazione – dal momento che in tal caso essa può essere censurata solo per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la corte d’appello abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata (Cass., Sez. 1, 10/09/2012, n. 15086) – non si sottrae alle regole che sovrintendono alla ricorribilità per cassazione dell’errore ermeneutico (Cass., Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319) e se, pertanto la censura non si indichi, come appunto qui, oltre al canone violato, anche il luogo ed il modo di tale violazione, essa si risolve solo nel postulare una diversa ed alternativa interpretazione e nell’indiretta perorazione alla rinnovazione del sindacato di fatto.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso oggetto di lagnanza è il capo dell’impugnata decisione che aveva respinto il secondo motivo di impugnazione del lodo – con cui gli impugnanti ne avevano eccepito la nullità per violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 1, sull’assunto che le società con accordo in deroga in data 5.10.2010 avessero concorso a modificare la convenzione di arbitrato relativamente alla nomina del presidente, quantunque non ne fossero parte – incorrendo nel vizio di “omessa e/o carente motivazione”, nonchè nella violazione dell’art. 1321 c.c., posto che, da un lato, la motivazione al riguardo adottata dal decidente (“una volta che parti del giudizio arbitrale erano, oltre ai contraenti originari anche le rispettive società di cui questi ultimi erano legali rappresentanti, in forza delle disposizioni degli artt. 1381 e 1411 c.c., ogni modifica del procedimento non poteva che essere concordata, fra tutte le parti del giudizio”) “è palesemente erronea così come è erroneo ritenere che la motivazione stessa sia immune da critiche”; dall’altro “sembra di poter affermare… che i principi di diritto in tema di modifica di un contratto escludano che il potere di riforma dell’atto negoziale sia conferito a terzi, diversi dalle parti contraenti” e, dunque, erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che le parti avessero stabilito semplicemente una regola attuativa del procedimento arbitrale… mentre in realtà hanno proceduto alla modifica sostanziale, di una norma dell’accordo nel quale era inserita la clausola compromissoria”.

3.2. Come le precedenti anche le allegazioni in esame si espongono ad un preliminare rilievo di inammissibilità.

3.3. Quanto alla denunciata violazione motivazionale, essa soggiace alla preclusione nascente dal nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cui si è già fatto esteso richiamo riguardo all’analogo rilievo accampato con il primo motivo di ricorso.

3.4. Il lamentato errore di diritto – pur potendo in astratto osservarsi che la tesi propugnata, non condurrebbe al risultato sperato poichè non sarebbe revocabile in dubbio la perdurante legittimazione degli originari stipulanti, dovendosi invero la nozione di nullità di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 1, riferire a tutti i casi di radicale inidoneità del negozio compromissorio a produrre i suoi effetti (Cass., Sez. 1, 29/04/2004, n. 8206) – si offre a pari declaratoria per palese difetto di autosufficienza, dal momento che non essendo riprodotto nei suoi esatti termini il tenore della citata pattuizione di modifica la Corte non è in grado di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare la fondatezza nel merito.

4.1. Con il terzo motivo di ricorso gli impugnanti si dolgono di quanto pronunciato dal giudice del gravame in ordine al terzo motivo di impugnazione del lodo – di cui si era eccepita la nullità a mente dell’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 11 avendo il collegio arbitrale pronunciato anche nei confronti delle società, sebbene avesse ritenuto che parti della convenzione di arbitrato fossero solo le persone fisiche – che risulterebbe, perciò, affetto da “carente e contraddittoria motivazione” e da violazione di legge, perchè l’assunto enunciato al riguardo dal decidente (“il collegio arbitrale… ha affermato che dette società potevano far valere nel giudizio arbitrale le reciproche pretese… nei soli limiti dell’art. 1381 c.c. e art. 1411 c.c…. Pure tale scelta interpretativa appare logicamente argomentata e coerente con la scelta esegetica di fondo in ordine ai limiti soggettivi dell’accordo del 23.12.09, non può ritenersi affetta da contraddittorietà e non appare sindacabile in questa sede”) da un lato, costituisce “una mera asserzione di “stile” in quanto non è dato capire per quale ragioni la scelta interpretativa del Collegio arbitrale sarebbe stata coerente e non contraddittoria”; dall’altro, si oppone all’art. 816-quinquies c.p.c., dovendosi invero rilevare “che il terzo partecipante all’arbitrato deve prestare il proprio consenso e non solo per partecipare, ma per divenire destinatario di provvedimenti decisionali a suo carico o suo favore” e che nella specie la Fin.Cos “aveva accettato di divenire destinatario di provvedimenti decisionali emessi dal Collegio arbitrale solo in qualità di parte ma non in qualità di terzo”.

4.2. Anche il sopradetto motivo va soggetto a preventiva declaratoria di inammissibilità; quanto al vizio motivazionale, per le considerazioni già sviluppate innanzi, non essendo qui neppure ravvisabile, laddove il motivo alimenta, allegando in rubrica una generica “violazione di legge”, il sospetto che il decidente, così pronunciando, sia caduto in contraddizione, quel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” che giustifica la sindacabilità in questa sede dell’anomalia motivazionale quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, l’efficacia nei confronti delle società delle pattuizioni contenute nell’accordo 23.12.2009 costituendo infatti naturale riflesso dell’inquadramento giuridico della specie nella disciplina del contratto a favore di terzo e nella promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, alla cui fase stipulativa i terzi sono per definizione estranei; quanto alla violazione di legge, perchè l’allegazione, oltre a prospettare, in principio, una questione nuova, non scrutinabile in questa sede, non avendo essa formato oggetto di disamina dal giudice del gravame, e ciò quantunque già il lodo ne offrisse pretesto, è frutto di un’impropria estensione della norma processuale agli aspetti sostanziali della fattispecie, non essendo all’evidenza sovrapponibile la posizione del terzo che intervenga nel giudizio arbitrale o che vi sia chiamato con quella del terzo che vi prende parte in quanto beneficiario della prestazione altrui o in quanto obbligato per effetto della promessa altrui.

5.1. Con il quarto e quinto motivo di ricorso gli impugnanti denunciano la “carenza e la contraddittorietà” della motivazione con cui la Corte d’Appello, violando altresì l’art. 1362 c.c., ha respinto il quarto ed il quinto motivo di impugnazione del lodo rispettivamente intesi a far dichiarare la nullità di esso ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 11, per aver il collegio arbitrale escluso l’inadempimento della Semilcos e per aver invece ritenuto possibile pronunciare una condanna in suo favore deducendo che, così determinandosi, il decidente da un lato ha “incredibilmente statuito che bene ha fatto il collegio arbitrale a non pronunciarsi nei confronti di Semilcos in quanto l’accordo 23/12/2009 doveva intendersi stipulato solo dalle persone fisiche per cui la società non c’entrano nulla”, dopo aver riconosciuto di detto accordo l’efficacia vincolante nei confronti di Fin.Cos (quarto motivo); dall’altro “non si spiega allora come mai la società Semilcos s.r.l., pur non essendo parte dell’accordo ma solo terza intervenuta nel procedimento arbitrale possa essere destinataria di un provvedimento decisionale degli arbitri… mentre lo stesso trattamento, al contrario, non può essere riservato alla società Fin.Cos s.p.a. pure giudicata terza rispetto all’accordo 23/12/2009 e solo intervenuta, come l’altra, nel procedimento arbitrale” (quinto motivo).

5.2. Espunto il riferimento all’errore di diritto, giacchè all’enunciazione contenutane nella rubrica, non ne segue alcuna illustrazione, il vizio motivazionale resta assorbito, per quanto sopra detto, dalla preclusione ora derivante dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e questo non senza pure dire che, ove ne fosse ancora consentita la declinazione, non sarebbe in ogni caso scrutinabile per difetto di autosufficienza non essendo riprodotti i passaggi del lodo oggetto di denuncia.

6.1. Il sesto motivo di ricorso rinnova, nei termini già visti in relazione al quarto ed al quinto motivo di ricorso, la denuncia motivazionale, allegando altresì la violazione dell’art. 816-bis c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale rigettando l’analogo motivo di gravame – con cui era stata eccepita la nullità in relazione all’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 10, avendo gli arbitri giudicato tardiva l’eccezione di compensazione sollevata da Fin.Cos in quanto contenuta solo nella comparsa conclusionale – ha ritenuto di confermarne la statuizione quantunque, contrariamente a quanto affermato, il collegio arbitrale avesse “accertato l’esistenza di tali crediti in modo specifico” e non risultasse “che il collegio arbitrale avesse fissato prima dell’avvio del procedimento stesso le regole di svolgimento del processo” in modo che si potessero ritenere vigenti le regole della cognizione ordinaria con le relative preclusioni.

6.2. Ribadito quanto alla denuncia motivazionale ciò che al riguardo si è già detto più volte, neppure fondata può reputarsi la doglianza in diritto, essendo convinzione di questa Corte che “in tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 c.p.c., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonchè di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse”. E poichè gli arbitri come riferisce la Semilcos avevano ritenuto non opponibile l’eccezione rilevandone l’intempestività “quanto meno nel senso di consentire l’ampio contraddittorio”, l’adesione che il giudice del gravame ha inteso prestare a questa statuizione si allinea al visto principio di diritto e non si presta perciò ad essere censurata.

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 14200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge in favore di Semilcos s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ed in Euro 15200,00, di cui Euro 200.00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge in solido in favore di S.A. e Semilcos S.r.l. in liquidazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile il giorno, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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