Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5242 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20342-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 2 presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6326/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2014, R.G.N. 9860/2011.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza in data 2 settembre 2014 la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello proposto da Poste Italiane S.p.A. nei confronti di R.A. avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso del lavoratore, aveva dichiarato la nullità del patto di prova intercorso con la società e, conseguentemente, illegittimo il licenziamento intimatogli in quanto privo di giustificazione, con le conseguenze reintegratorie previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18;

– in particolare, il giudice di secondo grado aveva evidenziato come il precedente espletamento di attività lavorativa presso la medesima società, mediante diversi contratti a termine, escludeva che potesse reputarsi legittima la successiva previsione di un patto di prova;

– avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso affidato a tre motivi; R.A. non ha spiegato attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso Poste Italiane S.p.A. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 20 CCNL 11/07/2007 e degli artt. 2096 e 2697 c.c.;

– il motivo è infondato;

– va preliminarmente rilevato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 23/10/2018 n. 26769) situazione, questa, sicuramente non configurabile nel caso di specie in cui l’onere probatorio è stato correttamente posto a carico della parte che doveva esserne onerata;

– con riguardo all’allegata violazione della normativa civilistica e contrattuale in tema di superamento del patto di prova, va rilevato che sebbene parte ricorrente lamenti una violazione di legge, essa fa, in realtà, valere vizi di merito, attinenti all’iter decisorio del giudice, non vagliabili in sede di legittimità;

– per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto

giuridicamente rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

– invece, attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nella specie, la stessa piana lettura delle modalità di formulazione dei motivi considerati induce ad escludere, ictu oculi, la deduzione di una erronea sussunzione nelle disposizioni normative mentovate della fattispecie considerata, apparendo, invece, chiarissima l’istanza volta ad ottenere una inammissibile rivalutazione del fatto in sede di cassazione;

– la parte si sofferma, invero, sostanzialmente sulla ricostruzione in fatto della vicenda e delle sue conseguenze – deducendo l’omesso esame di circostanze rilevati – e mira ad ottenere una rivisitazione del merito anche in ordine ad aspetti del tutto sottratti al sindacato di legittimità;

– in particolare, il giudice di secondo grado ha congruamente motivato in ordine alla nullità del patto di prova, già ritenuta in primo grado, alla luce dell’espletamento della medesima attività lavorativa già nei precedenti contratti a tempo determinato nonchè della mancata allegazione, da parte della Poste Italiane S.p.A. di elementi da cui far discendere una diversità di mansioni nell’ultimo contratto rispetto ai precedenti, al di là della diversità delle sedi;

– con il secondo motivo si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1365 c.c. alla luce della adesione preventiva del ricorrente all’accordo sindacale nazionale che implicava l’accettazione di tutte le clausole compresa quella di rinvio all’art. 20 del CCNL che prevede un patto di prova di tre mesi;

– orbene, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (Cass. 15/11/2013, n. 25728);

– questa Corte, in particolare, ha ritenuto legittima l’apposizione di un patto di prova al contratto a tempo indeterminato stipulato con un dipendente in precedenza già assunto, ma con contratto a tempo determinato, all’esito del superamento di un periodo di prova per le medesime mansioni ma solo ove, in base all’apprezzamento del giudice di merito, risponda all’interesse di entrambe le parti sperimentare la persistente convenienza del rapporto;

– nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha escluso, in base al proprio prudente apprezzamento, che la volontà delle parti potesse indurre a reputare giustificato un patto di prova pur essendo già intercorsi fra le parti diversi rapporti di lavoro a termine e che l’accettazione previa dell’accordo sindacate potesse tradursi in una accettazione anche del patto di prova tout court;

– in realtà parte ricorrente mira ad ottenere una diversa valutazione della volontà delle parti contrattuali richiedendo un diverso apprezzamento che, tuttavia, in quanto fattuale, risulta sottratto alla valutazione del giudice di legittimità;

– con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. con riguardo all’omesso esame delle istanze istruttorie inerenti l’aliunde perceptum;

– premesso quanto già affermato con riguardo a tale violazione con riferimento al primo motivo di ricorso, non sussistendo nel caso di specie alcuna lesione del principio che pone l’onere a carico della parte tenuta alla dimostrazione del fatto, va sottolineato che il datore di lavoro che invochi l'”aliunde perceptum” da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (cfr., sul punto, Cass. n. 2499 del 31/01/2017);

– del tutto generiche ed esplorative sono state correttamente ritenute le richieste di esibizione e di informazioni scritte avanzate da parte ricorrente e, pertanto, anche tale motivo deve reputarsi infondato;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;

– nulla per le spese essendo rimasta la parte intimata;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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