Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5242 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5242 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
nel procedimento n. 16628-2017 avente ad oggetto regolamento) di
competenza richiesto di ufficio dal TRIBUNALE di ROMA con
ordinanza depositata il 30/06/2017 nel corso del giudizio vertente
tra
D’ANIATO SFRUNJ LLA
e
ROMA CAPITALI’,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA;

Data pubblicazione: 06/03/2018

RICORSO N. 16628RG
CC DEL 21.12.17

é

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che nel giudizio di opposizione proposto da D’Amato
Serenella contro la Determinazione Dirigenziale ingiuntiva 18.12.2012
per C. 3.824,66 il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 15.4.2016,
ha dichiarato la propria incompetenza per materia, ritenendo la
controversia devoluta alla competenza del Tribunale di Roma;

ravvisando un conflitto di competenza, ha richiesto di ufficio il
regolamento di competenza ai sensi degli artt. 45 e 47 comma 4 cpc;
che le altre parti non hanno svolto difese, mentre il Procuratore
Generale ha concluso perché venga dichiarata la competenza del Giudice
di Pace;
considerato che la deroga alla competenza del Giudice di Pace in
materia di opposizione a sanzioni amministrative opera in caso sanzioni
per violazioni concernenti disposizioni dettate in specifiche materie, tra
cui – per quanto oggi interessa – quella dell’igiene degli alimenti e delle
bevande” e qualora l’importo della sanzione superi nel massimo i 15.493
euro (cfr. decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150 art. 6 commi
3,4,5);
rilevato che nel caso in esame la contestazione riguarda la
violazione degli artt. 3 e 16 del D. Lvo n. 109/1992 (omessa
apposizione, sui prodotti ortofrutticoli messi in vendita, di un cartello
indicante la varietà del prodotto, l’origine o il paese di provenienza e la
categoria) sicchè appare evidente l’errore di diritto del Giudice di Pace:
la violazione contestata, infatti, non attiene alla materia dell’igiene degli
alimenti e delle bevande ma alla tutela dell’affidamento dei consumatori
assicurata appunto dall’etichettatura dei prodotti alimentari posti in
vendita e quindi alla materia del commercio (cfr. Sez. 2, Ordinanza n.
8452 del 11/04/2006 Rv. 588335; Sez. 2, Ordinanza n. 22389 del
29/11/2004 Rv. 578141; Sez. 1, Ordinanza n. 13465 del 12/09/2003
Rv. 566841);

che il Tribunale, davanti a cui è stato riassunto il giudizio,

RICORSO N. 16628RG
CC DEL 21.12.17

rilevato che l’importo della sanzione applicata è di C. 3.824,66,
quindi inferiore al limite di 15.493 euro previsto dall’art. 6 comma 5 del
D. Lvo n. 150/2011;
ritenuto pertanto che la sentenza deve essere cassata e che,
conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, va dichiarata
la competenza del Giudice di Pace di Roma a decidere sulla opposizione

che la mancata attività difensiva delle parti esonera dal
provvedere sulle spese.
P.Q.M.

la Corte accoglie il regolamento, cassa la sentenza n. 51584/2014 del
Giudice di Pace di Roma e dichiara la competenza per materia del
Giudice di Pace di Roma, fissando il termine di legge per la riassunzione.
Roma, 21.12.2017.
Il P

in applicazione dell’art. 6 comma 3 del D. Lvo n. 150/2011;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA