Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5241 del 28/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1604/2015 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato e

domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco

Cutietta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Palermo, alla via Notarbartolo n. 44;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1147/14, pronunciata dalla Corte d’Appello di

Palermo il 7.5.2014, depositata il 10.7.2014;

non essendo comparso alcuno dei difensori delle parti;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.12.2016 dal

Consigliere Dott.ssa Maria Acierno.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che è stata depositata la seguente relazione: -11 Tribunale di Palermo, con ordinanza del 21/22-8-2013, ha accolto il ricorso del cittadino tunisino C.M.S. avverso il provvedimento con il quale il Questore di Palermo aveva rigettato le sue istanze: di rilascio della carta di soggiorno e del permesso di soggiorno per coesione familiare, avendo contratto matrimonio con la cittadina italiana residente in Italia Ci.Eu.. Il Tribunale, annullato il provvedimento impugnato. ordinava il rilascio in favore del ricorrente di un titolo di soggiorno per coesione familiare.

Ricorre per cassazione il Ministero dell’Interno, resiste con controricorso C.M.S..

Il Ministero ricorrente rileva che l’impugnazione avverso il diniego opposto dal Questore di Palermo al rilascio dei titoli richiesti era stato correttamente introdotto dal cittadino tunisino ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.. La Questura aveva negato il titolo di soggiorno ritenendo fittizio il matrimonio contratto dal C. con una cittadina italiana col solo scopo di poter ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno, come riconosciuto a verbale dalla stessa Ci.Eu.. Contestava pertanto il Ministero la violazione di legge, per avere la Corte d’Appello applicato al procedimento norma processuale non conferente, ed opponeva anche il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

In effetti la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato il gravame affermando che la produzione documentale effettuata dal Ministero soltanto nel grado d’impugnazione doveva ritenersi tardiva. e pertanto inammissibile, in applicazione del disposto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3. Diversamente, come contestato dal ricorrente Ministero quale violazione di legge in cui è incorso il giudice impugnato, l’appello era stato correttamente introdotto ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 26.6.2014, n. 14502), il quale prevede che – sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili”. La Corte di merito, pertanto, si è limitata a dichiarare erroneamente l’inammissibilità della produzione documentale offerta, ed è caduta poi anche nel vizio di motivazione per non aver chiarito per quali ragioni, se del caso, la documentazione offerta dal ricorrente non dovesse valutarsi indispensabile per la decisione.

Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione sarà condivisa dal Collegio, per l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della decisione impugnata”.

Il Collegio condivide senza rilievi la relazione proposta ed accoglie il ricorso, conseguendone la cassazione della decisione impugnata e la remissione degli atti per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Palermo, che provvederà anche in ordine al governo delle spese di lite del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Palermo, che provvederà anche in ordine alle spese di lite del giudizio per cassazione.

La presente decisione è stata estesa con la collaborazione dell’Assistente di studio Dott. D.M.P..

Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA