Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5241 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, (ud. 16/11/2018, dep. 21/02/2019), n.5241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18061/2015 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Caio Mario n.

27, presso lo studio dell’avvocato Russo Alessandro che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria

n. 5, presso lo studio dell’avvocato Torselli Giampaolo che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.D.;

– intimata –

avverso la decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.S. propose reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Latina il 13.3.13, che respinse la domanda di riduzione del contributo per il mantenimento delle due figlie, fissato nell’accordo di separazione omologato il 10.3.11 in Euro 600,00 mensile (oltre alla ripartizione al 50% dei 2/3 delle spese per le utenze domestiche), per la mancanza di circostanze sopravvenute peggiorative della condizione economico-patrimoniale del ricorrente.

Il D. ha dedotto l’erroneità del decreto impugnato: per essere fondato sul presupposto errato che l’accertata e documentata riduzione dei redditi fosse dipesa da una scelta volontaria dello stesso reclamante, considerato che il Tribunale non poteva sindacare le sue scelte lavorative; in quanto il Tribunale aveva mal valutato la documentazione depositata da cui emergeva la cessione delle quote societarie il 2.4.12 a seguito di contrasti con gli altri soci della BCD snc per cui, al fine di far fronte al tracollo della propria situazione patrimoniale aveva costituito, con il padre, un’altra società dalla quale non ricavava redditi; per non aver il Tribunale correttamente valutata la documentazione bancaria e per aver omesso di pronunciarsi sulle spese domestiche della casa familiare, considerando anche l’avvenuto frazionamento del 26.3.12.

Si è costituita la C. resistendo al reclamo.

Con decreto del 7.1.15, la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo, osservando che non si erano verificate modifiche della situazione economico-patrimoniale delle parti, in quanto: la riduzione dei redditi del D., rispetto alla data della separazione consensuale del 10.3.11, a seguito delle dimissione dalla carica di amministratore della BCD snc e della cessione della sua quota di partecipazione alla stessa società, era stata la conseguenza di una libera scelta, peraltro genericamente giustificata; i documenti prodotti erano stati correttamente valutati, anche in considerazione del fatto che i numerosi movimenti bancari non erano compatibili con la dedotta situazione di forte indigenza e nulla produttività aziendale: non era stato dimostrato che il frazionamento della casa familiare avesse inciso sulla condivisione delle spese concordate ad integrazione del contributo paterno.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste C.A. con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la cessione della quota societaria e le dimissioni dalla carica di amministratore da parte di D.S. non integrassero i giustificati motivi relativi alla sopravvenuta modifica della situazione economico-patrimoniale alla data della separazione coniugale, anche alla luce dell’accordo scritto di deroga al divieto di non concorrenza stipulato con gli ex soci della BCD snc.

Con il secondo motivo è dedotta l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la documentazione bancaria del ricorrente evidenziasse incompatibilità con l’allegata situazione d’indigenza.

Al riguardo, il ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia esaminato gli estratti-conto bancari senza distinguere il periodo precedente da quello successivo al 2.4.12, data dalla quale non sarebbe stato percepito più alcun reddito.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. e art. 710 c.p.c., avendo la Corte territoriale escluso che il frazionamento della casa familiare potesse incidere sulla condivisione delle spese concordate, senza considerare che esso comportava l’impossibilità di ripartire le spese in conformità dei criteri stabiliti con l’omologazione della separazione, data l’autonomia delle due unità immobiliari e la possibilità di poter fruire di distinte utenze.

La Corte ritiene che occorra esaminare preliminarmente il secondo motivo, per la priorità logica della questione posta, da considerare inammissibile.

Anzitutto, il vizio lamentato, riguardante l’insufficiente motivazione, non può essere declinato ratione temporis, a seguito della riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Inoltre, la Corte d’appello ha considerato la documentazione prodotta dal ricorrente (dichiarazione dei redditi; visure immobiliari; estratti-conto bancari), che ha analizzato ed ha concluso – con giudizio non più censurabile – che il reddito del D. non è sostanzialmente mutato.

Al riguardo, il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe errato a non distinguere il periodo precedente da quello successivo al 2.4.2012, data della cessione delle quote della BCD s.n.c., a seguito della quale il D. avrebbe sofferto una riduzione del proprio reddito. Ora, la censura è diretta al riesame dei fatti ed involge accertamenti irripetibili; la Corte d’appello ha adeguatamente motivato, escludendo l’asserita riduzione del reddito del ricorrente, in quanto l’esame complessivo delle risultanze probatorie induceva a ritenere la condizione reddituale dello stesso ricorrente non compatibile con i redditi irrisori risultanti dai modelli fiscali prodotti.

Ne consegue logicamente anche l’inammissibilità del primo motivo, connesso al secondo, attraverso cui è denunziata la violazione dell’art. 156 c.c., in ordine ai criteri che disciplinano la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli minori in tema di separazione coniugale.

Infine, il terzo motivo è del pari inammissibile in quanto la critica è stata formulata in modo non chiaro e generico, non essendo state esplicitate le ragioni per cui il frazionamento della casa familiare assegnata alla controricorrente, affidataria dei figli minori, comportasse una variazione dei criteri di ripartizione delle spese concordati nell’accordo di separazione consensuale omologato, rilevato che sul ricorrente gravava l’obbligo di corrispondere il 50% dei 2/3 delle spese per utenze sostenute dal coniuge assegnatario.

Invero, il motivo non è decisivo in rapporto alla motivazione della Corte d’appello, che ha fatto appunto riferimento all’insussistenza di fatti che avessero inciso sull’accordo intercorso tra le parti.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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